Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26569 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21177-2015 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato, OTTAVIO

MARTA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), quale impresa designata per la

gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO PAOLO

LETTIERI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4613/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. D.S. ha convenuto la Assitalia s.p.a. (quale compagnia designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada) dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda del D., ritenuta la corresponsabilità dell’attore nella causazione del sinistro (nella misura del 30%) -, ha condannato la compagnia convenuta al corrispondente risarcimento.

2. Sull’appello principale del D. e su quello incidentale dell’Assitalia s.p.a., la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del secondo, ha integralmente disatteso la domanda risarcitoria del D. per difetto di prova in ordine alla verificazione del sinistro.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il D..

4. La Generali Italia s.p.a. (già Assitalia s.p.a.) s.p.a. ha depositato controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

6. Con l’unico motivo di ricorso, il D. censura la pronuncia della corte territoriale per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso, avendo i giudici d’appello del tutto trascurato l’esame della valenza dimostrativa, asseritamente determinante, del telefax redatto presso il posto di polizia dell'(OMISSIS) nel giorno del fatto dannoso; documento asseritamente idoneo a comprovare con certezza l’effettiva verificazione del sinistro stradale denunciato dall’attore.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il relatore come, attraverso l’argomentazione critica articolata con l’impugnazione proposta, il ricorrente si sia inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha espressamente evidenziato come il complesso degli elementi di prova forniti dall’attore non avessero raggiunto un’efficacia rappresentativa sufficiente ai fini della dimostrazione dei propri assunti, tenuto conto della mancanza di alcun intervento, al momento del preteso sinistro, dell’autorità di polizia o di autoambulanze, dell’inverosimiglianza dello stesso racconto dell’attore e dell’assoluta inattendibilità dei testimoni escussi, in ragione delle evidenti contraddizioni valorizzate in motivazione.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

Varrà peraltro sottolineare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui detto inadempimento valga a determinare l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014, Rv. 634055).

A tale ultimo onere dimostrativo deve ritenersi essersi sottratto l’odierno ricorrente, essendosi lo stesso genericamente limitato alla prospettazione di una diversa, pretesamente più verosimile, ricostruzione del fatto dedotto in giudizio, in ragione di un’interpretazione asseritamente più corretta del documento invocato.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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