Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26569 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1060-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7412/44/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della De Medical Systems Italia s.p.a. (che si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernenti l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRAP per l’anno 2005 ha respinto l’appello ritenendo inapplicabile, ai fini del raddoppio del termine di decadenza, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’IRAP preteso dall’ufficio senza coava contestazione delle imposte di reddito o sull’IVA.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 235 nonchè della L. n. 244 del 2007, art. l, commi 43, 44 e 45. Secondo la ricorrente il richiamo della disciplina in tema di Irap alle disposizioni in materia di imposte sui redditi avrebbe lasciato intendere che in esso era compreso anche il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e la disciplina in tema di raddoppio.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte, in tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per I’IRAP, poichè le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali – cfr. Cass. n. 10483/2018 -.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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