Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26568 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso lo studio

dell’Avvocato D’AMBROSIO Massimo, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LUCCHETTI DINO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO

LUIGI, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- C.R. chiedeva al giudice del lavoro di Roma che fosse dichiarato nullo il termine apposto alla sua assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2-30.9.99.

2.- Rigettata la domanda, la predetta proponeva appello e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 3.11.09, rigettava l’impugnazione. Accogliendo la riproposta eccezione di risoluzione per mutuo consenso, la Corte rilevava che il contratto era cessato il 30.9.99 ed era durato di meno di un mese e che la richiesta di nullità del termine era stata proposta dopo oltre quattro anni e mezzo; riteneva pertanto che la lavoratrice avesse prestato adesione alla risoluzione del contratto e, quindi, non vantasse un interesse al suo ripristino.

3.- Proponeva ricorso per cassazione C.. Rispondeva con controricorso Poste Italiane.

4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti, assieme all’avviso di fissazione dell’adunanza. La ricorrente ha depositato memoria.

5.- C. deduce:

1) violazione dell’art. 1372 c.c., in quanto il rapporto di lavoro non poteva risolversi per mutuo consenso dato che l’inerzia assume rilevanza sul piano giuridico – nel senso di tacita dichiarazione – allorchè la condotta della parte contrattuale possa essere apprezzata come oggettiva manifestazione di volontà. In particolare, sottolinea che l’attrice era inserita nella graduatoria interna stilata da Poste Italiane per l’assunzione dei lavoratori a termine, il che costituirebbe circostanza da valutare ai fini della sussistenza dell’interesse;

2) violazione dell’art. 416, comma 2, e dell’art. 418, comma 1, nonchè carenza di motivazione in quanto il giudice, in mancanza di domanda ritualmente proposta in via riconvenzionale, ha rilevato di ufficio la questione e, pronunziando sull’eccezione di risoluzione del rapporto, è andato extrapetitum.

6.- Deve essere rigettato il secondo motivo di gravame, da trattare per primo per ragioni di consequenzialità logica.

Sulla base dell’esame degli atti del giudizio di merito (consentito in ragione dei vizi oggi denunziati), deve rilevarsi che Poste Italiane fin dal primo grado aveva eccepito che la lavoratrice avesse accettato la risoluzione del rapporto a titolo definitivo.

L’eccezione in questione aveva introdotto nel giudizio una richiesta che, rimanendo nell’ambito della difesa, aveva ampliato il tema della controversia senza tendere ad altro fine che quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall’attore la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a paralizzare il diritto stesso. Tale circostanza parte convenuta poneva all’attenzione del giudice perchè ne derivassero considerazioni di diritto idonee a procurare il giudizio di inammissibilità.

Non si trattava, pertanto, della richiesta di un provvedimento giudiziale favorevole che attribuisse al datore beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale, nel qual caso solamente, per pacifica giurisprudenza avrebbe dovuto ritenersi necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale (v. per tutte Cass. 22.12.08 n. 29936).

Il giudice di appello, pertanto, correttamente non si e posto il problema della necessità o meno di una rituale domanda riconvenzionale ed ha preso in esame l’eccezione preliminare, che la parte convenuta non aveva abbandonata e che, anzi, aveva riproposto in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

7.- E’, invece, fondato il primo motivo.

La giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurarle la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto, nonchè, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

8.- Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto applicazione meramente formale di questo principio, atteso che ha desunto l’esistenza di una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo sulla base di una sola circostanza oggettiva, quale la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione del contratto e la proposizione della domanda in sede giudiziaria (oltre quattro anni e mezzo), che ha ritenuto del tutto sovradimensionata rispetto alle esigenze di ponderazione e riflessione che l’azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di prova di iniziative prodromiche all’azione giudiziaria.

Tale motivazione è da considerare insufficiente in quanto non idonea a qualificare il fatto – di per sè giuridicamente non rilevante – del mero trascorrere del tempo come chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo. Non viene, infatti, individuata nessun alcuna ulteriore significativa circostanza di fatto, nè viene svolta alcuna ulteriore considerazione che non sia di contenuto meramente formale a sostegno della tesi della realizzazione del mutuo consenso.

Giova al riguardo rammentare, invece, che la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che, ai fini dell’esaustività della motivazione, la formulazione del giudizio di carenza di interesse alla richiesta di continuazione del rapporto trova nella lunghezza del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del termine ed il promovimento dell’azione in sede giudiziaria solo uno dei necessari riferimenti argomentativi. Deve, infatti, essere tenuto in adeguato conto anche il comportamento ulteriore tenuto dalla parti e debbono essere indicate eventuali ulteriori circostanze significative (Cass. 10.11.08 n. 26935 e 28,9.07 n. 20390), la cui prova è onere della parte che abbia dedotto la risoluzione (Cass. 1.2.10 n. 2279).

9.- Rilevata in questi termini l’insufficienza della motivazione, il secondo motivo deve essere ritenuto fondato, con conseguente accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara infondato il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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