Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26567 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. II, 30/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20727/2016 proposto da:

B.S., avvocato, rappresentato e difeso dagli Avvocati

GIUSEPPE PADOVAN, e SABINA CICCOTTI, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio della seconda in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO DI

BARTOLO, e GIAN MICHELE GENTILE, ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio del secondo, in ROMA, VIA G.G. BELLI 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1819/2016 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA

pubblicata il 12/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 23.5.2012, F.G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 361/2012 con cui il Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa gli aveva intimato di pagare Euro 138.060,32 a favore dell’avv. B.S., quale corrispettivo per prestazione d’opera professionale. Secondo l’Avv. B. l’ingiunzione era stata chiesta in base a un “patto per la determinazione del compenso” sottoscritto dal F., che nulla riconosceva al legale in caso di esito negativo della causa presupposta; mentre, in caso contrario, riconosceva le spese liquidate in sentenza e il 10% sulla somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno. La causa presupposta riguardava la responsabilità medica per la morte della moglie e madre rispettivamente di F.G. e dei figli minori.

L’avv. B. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo; in subordine, l’accertamento del proprio credito in Euro 138.060,32 con rigetto della domanda attorea.

Con sentenza n. 4/2015 del 7.1.2015 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’opposizione condannando il F. a rifondere le spese di causa.

Avverso detta sentenza proponeva appello il F., al quale resisteva l’avv. B..

Con sentenza n. 1819/2016, depositata in data 12.8.2016, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 4/2015 del Tribunale di Bassano del Grappa, revocava il decreto ingiuntivo n. 361/2012; determinava in Euro 32.252,85 il compenso dell’avv. B. e condannava il F. a pagare all’avv. B. l’importo suddetto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensava le spese dei due gradi per 2/3 e condannava F.G. a pagare all’avv. B. l’altro terzo.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. B.S. sulla base di quattro motivi. Resiste F.G. con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “at. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame del doc. 4 di parte ricorrente”. Sottolinea il ricorrente che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto di un documento di per sé solo decisivo ai fini dell’interpretazione del contenuto dell’accordo, ossia della lettera 25.11.2011, sottoscritta da F.G. per ricevuta e accettazione, in cui le parti definivano l’importo del compenso spettante in base agli accordi intercorsi. Di conseguenza, l’unica interpretazione del contratto (recte: del documento ovvero della missiva), anche ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, era nel senso che il compenso professionale spettante all’avv. B. doveva essere calcolato nella misura del 10% dell’intero importo liquidato e non solo sulle somme liquidate a favore di F.G.. D’altra parte, il Tribunale di Bassano del Grappa aveva concesso al Decreto Ingiuntivo n. 361 del 2012, la provvisoria esecutorietà proprio sulla base del suddetto documento in cui le parti, all’esito della sentenza di primo grado e in forza degli accordi intercorsi, avevano precisato l’importo del compenso professionale. Del resto, lo stesso F.G. aveva dedotto la nullità/annullabilità per mancanza di autorizzazione del Giudice tutelare alla sottoscrizione per conto dei figli, evidentemente ritenendo che l’importo delle competenze andasse parametrato anche al risarcimento ricevuto dai minori. Nell’atto di citazione di appello il F. non aveva formulato alcuna domanda di accertamento dell’ammontare del credito né sulla corretta interpretazione del contratto, ma, basandosi sul tenore letterale dell’atto, supportava un’infondata domanda di nullità del patto di determinazione del compenso. Nel corso del giudizio, l’avv. B. invocava l’efficacia probatoria del doc. 4 per contestare l’eccezione del F. secondo cui il patto avrebbe riguardato solo il compenso riconosciuto al medesimo F..

1.1. – Il motivo è infondato.

1.2. – Secondo la Corte d’Appello la mancata menzione dei figli minori nel suddetto “patto per la determinazione del compenso,” stipulato tra l’avv. B. e F.G., avrebbe rivelato la volontà di entrambi di limitare l’impegno di pagamento solo al F. e nei limiti a lui riferibili, escludendone i figli (pag. 5 sentenza impugnata). Di conseguenza la Corte medesima correttamente stabiliva che la clausola “sulla somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno F.G. verserà all’avv. B.S., oltre alla somma indicata al precedente punto 1), l’ulteriore somma pari al 10% dell’importo risarcito” si intendesse riferita al risarcimento liquidato al solo F., per Euro 322.528,53.

Peraltro, non andava trascurato che la Corte di merito evidenziava che il Tribunale avesse affrontato la questione della nullità del patto, affermando che esso riguardava esclusivamente il rapporto professionale tra il F. e il B..

1.3. – Com’e’ noto, il c.d. “patto di quota lite” tra l’avvocato e la parte da lui assistita ha avuto una complessa evoluzione legislativa. Vietato in modo assoluto dall’art. 2233 c.c., comma 3, nella sua originaria formulazione, tale patto è divenuto lecito in base alla modifica di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito, con modifiche, nella L. n. 248 del 2006, che ha stabilito l’abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l’altro, “il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”. Il successivo dell’art. 2 cit., comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto dell’art. 2233 c.c., u.c., stabilendo l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati e i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali. La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense introdotta dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, pur affermando che la pattuizione dei compensi sia libera (art. 13, comma 3), ha tuttavia esplicitamente previsto il divieto dei patti “con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (art. 13, comma 4), in tal modo reintroducendo il divieto del patto di quota lite (Cass., sez. un., n. 6002 del 2021; Cass., sez. un., n. conf. n. 17726 del 2018; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014), collocabile nel periodo intermedio tra la riforma di cui al D.L. n. 223 del 2006 e la L. n. 247 del 2012, in quanto datato 25.11.2011.

1.4. – Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di occuparsi del patto di quota lite in relazione al periodo intermedio ora ricordato. In quella sentenza è stato stabilito (con un’enunciazione di principio alla quale va data continuità nella sede odierna), che l’aleatorietà del patto in questione “non esclude la possibilità di valutarne l’equità”. In altri termini, la liceità in astratto di quell’accordo non esclude che in sede di giudizio disciplinare possa essere valutata la concretezza del caso specifico allo scopo di verificare se “la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio” (così Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” ponendo in evidenza come il F. non avesse mai chiesto, neppure in via subordinata, la rideterminazione del contenuto del patto; avendo chiesto, invece, che il patto fosse dichiarato invalido. A fronte delle domande del resistente secondo cui il patto doveva ritenersi nullo/annullabile, la Corte di merito ha affermato che il patto era valido, ma doveva essere interpretato diversamente, con evidente violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c.. La domanda di accertamento dell’ammontare del compenso non può ritenersi implicitamente ricompresa in quella di nullità/annullabilità, trattandosi di domande tra loro incompatibili.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – La Corte distrettuale sottolineva che F.G. avesse formulato domanda di accertamento della nullità/annullabilità del patto in questione, evidenziando come altrimenti difficilmente sarebbe stato autorizzato dal Giudice tutelare a stipularlo anche nell’interesse dei figli minori, essendo evidente il contrasto del suo contenuto con il loro interesse (sentenza pag. 5, n. 9).

Orbene, la Corte di merito – a fronte delle contestazioni del ricorrente secondo cui il patto era valido, ma doveva essere interpretato diversamente – escludeva la violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in termini di asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non sia condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005).

Pertanto, se il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, detto principio non osta a che il Giudice (come nella fattispecie) renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass., sez. un., n. 9147 del 2009).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza – Motivazione contraddittoria – Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, là dove il controricorrente lamentava il fatto che il Tribunale avesse ritenuto valido il patto pur non essendovi menzionati i due figli minori. Osserva il ricorrente che se il motivo fosse stato fondato la Corte d’Appello avrebbe dovuto coerentemente dichiarare la nullità del patto de quo. Invece, il Giudice di secondo grado ha dichiarato fondato il motivo di nullità e nel contempo ha reinterpretato il patto, con ciò incorrendo in un’evidente contraddizione. Si deduce, quindi, che la sentenza della Corte di merito sia viziata da nullità essendo la motivazione contraddittoria e inconciliabile con il dispositivo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o viceversa inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

Anche il presente motivo di ricorso si presenta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, risultano eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possanao essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attibuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c.”. Si evidenzia che là dove la sentenza impugnata interpreta l’accordo in oggetto secondo il tenore letterale, omette di considerare che il patto non riguardava solo il compenso dell’avv. B., ma anche le spese del processo. Il ricorrente deduce che le clausole contrattuali si possono spiegare solo in una visione unitaria del contratto che abbracci tutte le questioni economiche relative alla causa in oggetto: le spese legali complessivamente dovute, le spese e le anticipazioni, anche a favore dell’altra parte, complessivamente dovute. Diversamente opinando, mentre le spese legali dovute alla controparte e le spese di consulenza e anticipazioni avrebbero dovuto determinarsi unitariamente, solo per il compenso dovuto all’avv. B. si sarebbe dovuta seguire una strada limitata alla posizione di F.G.. La sentenza impugnata omette di applicare il canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., laddove non interpreta le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a esse un senso che risulti dal complesso dell’atto. Invece, la Corte interpreta ciascuna clausola separatamente. Inoltre, la Corte territoriale ritiene che non vi fosse la possibilità per il resistente di sottoscrivere anche per i figli, essendo necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare. Si sottolinea che – come condiviso dallo stesso Tribunale – il patto di determinazione del compenso professionale era stato concluso tra l’avv. B. e F.G., il quale aveva partecipato all’atto in proprio e non quale legale rappresentante dei figli minori, bensì nell’interesse di questi ultimi. Pertanto, il F. aveva deciso di impegnare sé stesso e non i figli. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno è atto di ordinaria amministrazione che il genitore legale rappresentante può introdurre senza necessità di autorizzazione del Giudice tutelare. Di conseguenza, le spese legali dovute all’avvocato in relazione al giudizio non costituiscono elemento che rientra nel controllo del Giudice tutelare. Pertanto, il contratto d’opera professionale e la pattuizione sulle spese di lite non sono atti che richiedono l’autorizzazione del Giudice tutelare; il patto per la determinazione del compenso, così come disciplinato tra le parti, costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto esso non era idoneo a incidere sul patrimonio dei minori poiché il compenso sarebbe stato versato solo in caso di esito positivo del giudizio.

4.1. – Il motivo non è fondato.

4.2. – Correttamente la Corte distrettuale rilevava che il patto di determinazione del compenso professionale fosse stato concluso tra le persone dell’avv. B.S. e F.G., il quale (come specificamente dimostrato dal contenuto della clausola di cui al punto 1: v. sentenza impugnata, pag. 5)) aveva partecipato all’atto esclusivamente e consapevolmente in proprio; e non quale legale rappresentante dei figli minori, bensì nell’interesse dei medesimi, i quali i questi ultimi.

Rappresenta un principio non controverso quello secondo cui l’interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al Giudice di merito; laddove, qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del Giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi a un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero a una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1893 del 2009; Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13587 del 2010).

Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Dovendosi escludere che alcuna di tali censure avesse potuto risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziatosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

4.3. – Va infatti posto in evidenza che “le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362-1371 c.c., secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362-1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366-1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dell’art. 1362 c.c., comma 1, vale a dire il criterio dell’interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa” (Cass. n. 26690 del 2006; ex pluimis Cass. n. 5595 del 2014; Cass. n. 12082 del 12082; Cass. n. 10896 del 2016).

Sicché, “nella interpretazione del contratto (…) il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell’accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 20294 del 2019; conf. Cass. n. 13595 del 2020).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003). Pertanto, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. sez. un. 1914 del 2016; cfr. Cass. n. 3657 del 2016; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 1754 del 2006).

4.4. – Se ne conclude come la Corte territoriale abbia correttamente condotto e valutato (in stretta coerenza con i sottesi principi di diritto) la materia decidendi sulla base di sicuri criteri logici, teleologici e sistematici.

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza peraltro tenere conto della memoria ex art. 380-bis depositata dalla difesa del resistente F.G. in quanto priva del contenuto minimo dell’atto. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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