Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26567 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26567 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25745-2011 proposto da:
MINGHETTI CLAUDIA MNGCLD63B63L781S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo
studio dell’avvocato CUPITO’ MAURO, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PASQUALI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO
ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FAILLACE STEFANO giusta mandato speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 27/11/2013

FERRARI CHERUBINO, IMMOBILIARE MARGHERITA SRL,
CAMERANI EZIO;

– intimati avverso la sentenza n. 463/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Mario Cupitò difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti ed insiste per raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Faillace Stefano difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.

Ric. 2011 n. 25745 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

BOLOGNA dell’1/10/2010, depositata 11 29/03/2011;

”Nel giudizio instaurato da Minghetti Claudia nei confronti della società Immobiliare
Margherita srl per sentire accertata la simulazione assoluta del contratto di
compravendita con cui nel 1984 ella aveva venduto alla società dieci unità
immobiliari, il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile l’intervento volontario
dispiegato da Pasquali Roberto ed accoglieva la domanda di parte attrice. Tale
pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna su appello proposto da
Pasquali Roberto.
La Corte di Cassazione, adita su ricorso presentato da Pasquali Roberto, con la
sentenza n. 6021 del 1997 qualificava il suo intervento come adesivo dipendente, con
conseguente sua legittimazione a proporre impugnazione, nella sua qualità di
interventore adesivo dipendente, avverso la decisione che aveva negato la sua
legittimazione ad intervenire in causa. Venivano inoltre annullate entrambe le
sentenze di merito per conflitto di interessi tra Minghetti Claudia e la società
convenuta, di cui la Minghetti era amministratrice e rinviava la causa davanti al
Tribunale di Bologna sia per la trattazione del merito che per la liquidazione delle
spese.
Il Pasquali riassumeva la causa e, su eccezione sollevata dalla Minghetti, il Tribunale
di Bologna dichiarava, con sentenza non definitiva, ammissibile la riassunzione del
processo effettuata da Pasquali Roberto, riservando la decisione in ordine alla
cessazione della materia del contendere al seguito del giudizio. Tale pronuncia veniva
impugnata da parte della Minghetti, la quale contestava entrambe le statuizioni del
giudice di prime cure. La Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame in
quanto, per quel che interessa, non si poteva dubitare del diritto del Pasquali di
riassumere la causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 392 cpc, stante la
pronuncia a lui favorevole della Corte di Cassazione, con cui non solo era stato
affermato il suo diritto ad intervenire nel giudizio davanti al Tribunale, ma anche
quello ad appellare e ricorre per cassazione contro la sentenza che tale diritto gli
aveva negato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Minghetti Claudia,
affidandosi ad un unico motivo, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 105 cpc per avere ritenuto che l’interventore adesivo dipendente
potesse riassumere il processo a seguito dell’annullamento da parte del giudice di
legittimità della sentenza che ne aveva sancito l’esclusione. Ha sostenuto la ricorrente
che tale potere spetterebbe solo all’Immobiliare Margherita srl, convenuto principale
e parte adiuvata nella causa.
Ha resistito con controricorso Pasquali Roberto.
Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte con la sentenza n. 6201 del 1997
aveva riconosciuto il diritto di Pasquali Roberto ad intervenire nel processo nella

Rilevato che è stata depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. la seguente relazione in
ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 25745 del 2011

Ritenuto infine che al rigetto del ricorso segue l’applicazione del principio della
soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento;
P.Q.M.

qualità di interventore adesivo dipendente, nonché d’impugnare la decisione
d’inammissibilità del giudice dei due gradi merito relativa al suo intervento, cassando
con rinvio al giudice di primo grado, previo annullamento di entrambe le sentenze per
conflitto d’interessi tra la Minghetti e la società convenuta. In ossequio alla pronuncia
della Corte l’interventore adesivo dipendente ha provveduto a riassumere il giudizio
per poter svolgere i poteri difensivi in precedenza illegittimamente ad esso preclusi.
Sull’opposizione della controparte sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno
limitato la loro cognizione alla legittimità del rinvio finalizzato al riconoscimento del
diritto alla partecipazione al giudizio del Pasquali con la qualificazione giuridica
indicata definitivamente dalla Corte ed entro i limiti da essa derivanti. Del tutto
correttamente, pertanto, la Corte d’Appello di Bologna ha affermato il diritto del
Pasquali ad intervenire nel processo nel quale si discuteva della simulazione assoluta
del contratto di compravendita tra la Minghetti e la soc. Immobiliare Margherita. Tale
conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non contrasta con
l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale “L’interventore
adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione
sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o
la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è
inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di
proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa
sfavorevole; (S.U. 5992 del 2012). Nella specie il potere d’impugnare,
definitivamente accertato dalla sentenza n. 6201 del 1997, ha potuto autonomamente
dipanarsi come diritto e legittimazione ad intervenire con tutte le facoltà
endoprocessuali ed extraprocessuali (connesse ai tre gradi di giudizio), a tale
posizione riconducibili, essendo tale estensione costituzionalmente obbligata ex art.
24 Cost. Peraltro l’ampiezza di poteri sopra delineata riguarda il diritto a conservare
la posizione giuridica d’interventore adesivo dipendente nel giudizio fino alla sua
conclusione nei limiti delineati dalla citata sentenza delle S.U.
Ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve, pertanto, essere respinto”.
Ritenuto che il Collegio aderisce integralmente alla relazione, rilevando che la
memoria depositata dalla parte ricorrente non scalfisce le conclusioni della predetta
relazione perché non considera, come ampiamente osservato, che la pronuncia della
Corte di Cassazione in virtù della quale si è pronunciata la Corte d’Appello con la
sentenza impugnata ha avuto ad esclusivo oggetto l’affermazione dei diritti
processuali dell’interventore adesivo dipendente pretermessi nei precedenti gradi di
giudizio;
Ritenuta la radicale inammissibilità del deposito di documenti effettuato dalla parte
ricorrente personalmente e l’inidoneità del decesso del contro ricorrente a produrre
l’interruzione del procedimento in sede di giudizio di legittimità (Cass. 12581 del
2004; 20004 del 2005)

La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento che liquida in E 7000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori
di legge con distrazione in favore del legale della parte contro ricorrente avv. Stefano
Faillace.

Il presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA