Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26566 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26566 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 7198-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SETHI MUHAMMAD ASGHAR, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato
SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/11/2013

avverso la sentenza n. 64/2012 V.G. della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA del 20/07/2012, depositata il
13/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

udito l’Avvocato Paola Saulino (Avvocatura) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

Salerni

Arturo

difensore

del

controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MARIA ACIERNO;

R.g. 7198/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna
respingeva l’impugnazione proposta dal Ministero degli

aveva disposto in ordine alla domanda di protezione
internazionale del cittadino pakistano Muhammad Asghar Sethi,
la trasmissione degli atti al Questore territorialmente
competente per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma sesto del
d.lgs n. 286 del 1998, dovuti alle condizioni di salute del
richiedente, rigettando le domande relative al riconoscimento
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
A sostegno della decisione assunta, per quel che interessa la
Corte osservava che il Ministero dell’Interno appellante
erroneamente aveva dedotto che il Tribunale avesse ricondotto
le condizioni di salute del cittadino pakistano nell’ambito
dell’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, ammettendolo alla
protezione sussidiaria dal momento che il giudice di primo
grado aveva accolto soltanto la domanda subordinata relativa
al diritto al rilascio di un permesso umanitario. Ugualmente
non condivisibile, secondo la Corte d’Appello la censura
avente ad oggetto il riconoscimento da parte del Tribunale di
un diritto di asilo fuori dei casi previsti dalla legge,

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6399
Al

Interni avverso la pronuncia del giudice di primo grado che

atteso che la possibilità di riconoscere il diritto ad un
permesso per motivi umanitari è espressamente prevista
dall’art. 32 d.lgs n. 25 del 2008.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il

stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14
del d.lgs n. 251 del 2007 per insussistenza dei requisiti
richiesti dalla norma per il riconoscimento della protezione
sussidiaria. Il motivo è manifestamente inammissibile, in
quanto in contrasto con le statuizioni della pronuncia
impugnata che, confermando la pronuncia di primo grado, sono
state circoscritte, entro gli stretti limiti del devolutum,
al riconoscimento del diritto ad un permesso umanitario,
avente caratteristiche e requisiti diversi dalla misura
tipica della protezione sussidiaria (Cass.4139 e 24544 del
2011).
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 5,6,19,20 e 34 del d.lgs n. 286 del
1998, per avere la Corte d’Appello ritenuto che sussistessero
le condizioni per il rilascio di un permesso umanitario,
nonostante la disciplina normativa del d.lgs n. 251 del 2007
abbia ritagliato ai permessi umanitari uno spazio applicativo
molto limitato. In particolare deduce la parte ricorrente che
se i fatti narrati non integrano astrattamente le condizioni

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Ministero dell’Interno affidato a due motivi. Nel primo è

richieste per le misure tipiche, non consentono il rilascio
di un permesso di natura umanitaria. A conferma di questo
assunto milita l’art. 34 del d.lgs n. 251 del

2007

che

prevede la conversione dei permessi di soggiorno per motivi

legislativo, in permessi per protezione sussidiaria. Aggiunge
la parte ricorrente che anche a voler riconoscere ai permessi
umanitari una propria autonomia, ai fini del rilascio non è
sufficiente una condizione d’instabilità od insicurezza del
paese ma occorre che si verifichino le condizioni contenute
nel primo comma dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998.
Ribadisce inoltre con riferimento ai motivi di ricorso in
appello che non si ravvisano le dedotte ragioni per il
riconoscimento delle misure tipiche ed infine che non esiste
un generico diritto d’asilo che prescinde dagli specifici
requisiti richiesti dalla legge. Pertanto in questo contesto
normativo non è comprensibile il rilievo decisivo attribuito
alla patologia del ricorrente.
Il secondo motivo è in parte inammissibile in parte
manifestamente infondato. Deve essere ritenuto inammissibile
per le parti dell’articolata censura che mirano a contrastare
il ricorso in appello e non la decisione impugnata. E’
manifestamente infondato per la parte in cui ritiene che le
condizioni di applicazione delle misure tipiche e del

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umanitari rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto

permesso umanitario siano sostanzialmente le stesse, senza
considerare che le misure di carattere umanitario hanno
carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In
particolare tale natura si riscontra nelle situazioni cd.

devono necessariamente discendere come un “minus” dai
requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione
sussidiaria. Peraltro la riconducibilità della grave
situazione di salute del richiedente (epatite C) in una
situazione di vulnerabilità tutelabile in sede umanitaria non
trova specifica censura nell’elaborato secondo motivo di
ricorso. Deve osservarsi peraltro che secondo i più recenti
orientamenti di questi Corte, il diritto di asilo previsto
nell’art. 10, terzo coma Cost., trova la propria attuazione
normativa proprio nel sistema plurale delle misure di
protezione internazionale. Afferma al riguardo al pronuncia
n. 10686 del 2012 “Il diritto di asilo è interamente attuato
e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali
previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di
rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al
rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva
normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato
in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29
aprile 2004, e di cui all’art. 5, comma sesto, del d.lgs.

luglio 1998, n. 286″.

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Ne consegue che l’autonomia delle

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vulnerabili che possono avere l’eziologia più varia e non

condizioni per il rilascio di un permesso per motivi
umanitari è del tutto coerente anche con l’interpretazione
della norma costituzionale fornita dalla giurisprudenza di
legittimità e non costituisce, come afferma il ricorrente, la

Infine la natura giuridica ed il contenuto delle misure di
carattere umanitario, non può trarsi dall’art. 34 del d.lgs
n. 25 del 2008 che ha esclusiva funzione di norma
transitoria. La pronuncia n. 4139 del 2012, superando un
precedente orientamento ha infatti affermato in ordine alla
sostanziale in distinzione tra le condizioni della protezione
sussidiaria e del permesso umanitario :

“Tale coincidenza di

requisiti, pur essendo riconosciuta espressamente dalla
previsione della convertibilità, al momento dell’entrata in
vigore della nuova normativa, dei permessi umanitari
preesistenti in protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 34
del d.lgs. n. 251 del 2007, non esclude, nell’attuale sistema
delle misure di protezione internazionale, la tutela
residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da
ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della
protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali
limitate e circoscritte, come previsto dall’art. 32, terzo
coma, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le
Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi
motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le

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conseguenza dell’esistenza di un “generico” diritto d’asilo.

condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono
trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del
permesso di soggiorno.

In conclusione le situazioni di

vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di

Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio
d’impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non
necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul
pericolo di danno grave per la vita o l’incolumità psicofisica secondo la declinazione dell’art. 14 del d.lgs n. 251
del 2007.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con applicazione
del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.
Al presente procedimento si applica l’art. l comma 17, della
l. n. 228 del 2012 con il quale è stato modificato l’art.13
del d.p.r. n. 115 del 2002, mediante l’inserimento del
seguente comma 1 quater
incidentale,

“Quando l’impugnazione, anche

e’

respinta

integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile,
la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1-bis”.

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rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle

Tale norma ai sensi dell’art. l, comma 18 della citata 1. n.
228 del 2012 si applica ai procedimenti

“iniziati dal

trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della seguente legge”

Poiché il complesso normativo in

1/1/2013, la nuova disposizione contenuta nel precedente
comma 17 deve ritenersi vigente a partire dal 31 gennaio
2013.
Ritiene questa Corte che la specifica destinazione della
norma alle impugnazioni, unita all’utilizzazione
dell’espressione “procedimenti iniziati” invece che “ai
giudizi instaurati” come contenuto nell’art. 58 comma l della
1. n. 69 del 2009, con riferimento a numerose modifiche
processuali introdotte con tale legge, induce a ritenere
applicabile la nuova disciplina normativa contenuta nella
legge di stabilità n. 228 del 2012 alle impugnazioni iniziate
dal trentesimo giorno successivo (31 gennaio 2013)
all’entrata in vigore della legge medesima (1/1/2013) e non
ai procedimenti ex novo incardinati a partire dal primo grado
da tale data.
Nella specie il rigetto integrale del ricorso determina
l’applicazione della nuova disciplina normativa, non essendo
il procedimento di protezione internazionale escluso dal

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questione (legge di stabilità 2012) è entrato il vigore il

pagamento del contributo unificato, nei limiti indicati dalla
legge.
Deve pertanto darsi atto della sussistenza dei presupposti
di applicazione della norma e dell’ obbligo di pagamento

pronuncia.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente procedimento in favore della parte contro
ricorrente che liquida in E 3000 per compensi; E 100 per
esborsi oltre accessori di legge.

W

atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione

dell’art.
introdotto
L’obbligo

13,

comma

1

quater

del d.p.r. n. 115 del 2002,

dall’art.

1

comma

17 della 1. n. 228 del 2012.

del

pagamento

sorge

al momento del deposito del

presente provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013

Il Funzionario Giudizi

di quanto previsto dal momento del deposito della presente

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