Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26566 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25302/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO RICCIARDI,

presso il cui studio a Caserta, viale Lincoln 77, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 20/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 9885/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 28/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato in data 28/7/2019, ha respinto l’impugnazione che M.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

M.A., con ricorso notificato il 23/8/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in subordine, umanitaria, non avendo il tribunale, pur a fronte delle allegazioni del ricorrente, considerato le condizioni di grave instabilità sociale e politica esistente in Pakistan.

1.2 Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato innanzitutto nella parte in cui il tribunale, senza una reale o concreta motivazione, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero attendibili, senza considerare che, in realtà, il racconto svolto dallo stesso appare adeguatamente articolato e preciso.

1.3 Il richiedente, infatti, ha dettagliatamente descritto, attraverso un ben preciso riepilogo cronologico, la successione degli eventi occorsi e delle aggressioni subite, compiendo in tal modo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, in modo da integrare, in definitiva, gli elementi che determinano la presunzione di credibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

1.4 Il tribunale, peraltro, pur a fronte del ragionevole sforzo del richiedente di provare i fondamenti della propria domanda, non ha attivato i poteri officiosi necessari a validare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dello stesso.

1.5 Il richiedente, inoltre, ha prodotto la documentazione nella sua diretta disponibilità, attestante la morte dei suoi cari e la critica situazione esistente in Pakistan che, in caso di rimpatrio, non è certo in grado di offrirgli l’assistenza necessaria.

1.6 Il tribunale, poi, ha proseguito il ricorrente, ha ritenuto che non fossero emerse situazioni che potevano far ritenere che, in caso di rientro nel suo Paese, il richiedente avrebbe corso il rischio di essere perseguitato ovvero di un grave danno alla sua incolumità o libertà personale rilevando che, dalle fonti consultate, il Pakistan non versava in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, senza, tuttavia, considerare la situazione di criticità che, come dimostrato da numerose fonti “giurisprudenziali e normative”, sussiste attualmente nella regione del Punjab, dalla quale proviene.

2.1. Il tribunale, infine, ha osservato il ricorrente, ha rigettato, con motivazione frammentaria e apparente, la domanda di protezione umanitaria omettendo, tuttavia, di considerare il livello di integrazione raggiunto in comparazione con la manifesta vulnerabilità nella quale lo stesso viveva nel proprio Paese di origine. Il richiedente, infatti, è in Italia da circa sette anni e, per la sua giovane età, ha sviluppato un alto livello di integrazione e di senso civico all’interno del territorio italiano.

2.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui è articolato.

2.2. Intanto sono del tutto prive di rilievo le censure che riguardano la ritenuta mancanza di credibilità del suo racconto.

Il ricorrente, in effetti, ha, in sostanza, insistito, almeno in via principale, per il riconoscimento della sola protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): ed è noto che, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020).

2.3. Il riconoscimento della protezione sussidiaria invocata, d’altro canto, presuppone, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020), indicando la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.4. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti. Il tribunale, infatti, ha ritenuto, in sostanza, che, in Pakistan ed, in particolare, nel territorio del Punjab, il conflitto ivi riscontrato non abbia determinato una situazione di violenza tale che la sola presenza di civili nell’area costituisse per gli stessi un pericolo per la vita o la loro incolumità (v. il decreto impugnato, p. 6), indicando le informazioni pertinenti a tal fine raccolte e le corrispondenti fonti internazionali (v. il decreto impugnato, p. 2 ss.).

Peraltro, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (e non, di certo, alle decisioni giudiziarie sul punto favorevoli, come ha fatto il ricorrente), in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

2.5. Quanto, infine, alla protezione umanitaria, si tratta, com’è noto, di una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

2.6. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente (p. 8), non ravvisandosi alcuna delle situazioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come dedotte nel giudizio di merito: a partire dalla condizione di salute in cui versa il richiedente, della quale il decreto impugnato non tratta.

D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha, in sostanza, escluso (v. il decreto, p. 8), non potendo, comunque, derivare dalla conoscenza della lingua nè dalla partecipazione ai programmi di accoglienza e neppure dal solo svolgimento di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020).

Il tribunale, del resto, ha escluso, in fatto, che nel Paese di provenienza del richiedente l’esercizio dei diritto umani sia compromesso.

4. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

– 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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