Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26566 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32144/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Stefania Santilli del Foro di Milano, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1618/2018, depositata in data 29/03/2018, ha respinto il gravame di S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle minacce del suo maestro di scuola coranica, che lo aveva sfruttato facendolo lavorare nei campi ed accudire al bestiame) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in difetto di allegazione di atti persecutori già subiti o di rischi di subirne in futuro (anche considerato che il richiedente aveva potuto lasciare la casa del maestro senza problemi, con la propria famiglia, e non era stato neppure allegato che il maestro lo avesse successivamente minacciato o anche solo cercato); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il (OMISSIS) non era interessato da violenza indiscriminata o conflitti armati ad alta intensità, pur essendoci nella zona del (OMISSIS) conflitti di matrice indipendentista (secondo il sito del Ministero degli Esteri ed il report di Amnesty International 2017-2018); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero nè di stabile e serio inserimento in Italia.

Avverso la suddetta sentenza, S.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, censurando la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine agli atti di persecuzione subiti dal richiedente in (OMISSIS) nella scuola coranica (sfruttamento di minore e riduzione in schiavitù) e l’omessa attivazione da parte dei giudici dell’obbligo di cooperazione istruttoria; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “dei parametri normativi relativi” alla credibilità del dichiarazioni del richiedente, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sul giudice, nonchè di quelli dettati per la definizione di danno grave, ex artt. 6 e 13 Convenzione EDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi, sempre censurando la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla inverosimiglianza del racconto del richiedente e l’omessa attivazione da parte dei giudici dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in relazione alla situazione di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statali nel Paese d’origine; infine, con il terzo motivo, si lamenta, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e la motivazione apparente, in violazione degli art. 112 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, non avendo la corte d’appello vagliato correttamente, da un lato, la storia personale del ricorrente (“orfano e senza parenti, privo di mezzi di sussistenza nel suo Paese d’origine e proveniente da una zona di conflitto”) e, dall’altro lato, il reperimento di un’occupazione lavorativa in Italia ed il processo di integrazione ivi avviato.

2. La prima censura è inammissibile, risolvendosi in una impropria istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto, plausibilmente compiuti dai giudici di merito.

La Corte di merito non ha escluso la credibilità intrinseca del richiedente e ha considerato plausibile il suo racconto, ma ha negato che la vicenda da lui riferita fosse riconducibile ai presupposti normativi per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto configurante la mera prospettazione di situazione di conflitti, ormai conclusisi, con il maestro di scuola coranica, rispetto al quale non mancava la possibilità di protezione e tutela.

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

3. Il secondo motivo, inerente al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, è inammissibile, risolvendosi, sempre, nella richiesta di revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto. In particolare, la critica rivolta alla delibazione circa l’esclusione della esistenza, in (OMISSIS), segnatamente nella regione della (OMISSIS), di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è inammissibile, in quanto tale delibazione è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non è suscettibile di essere rimesso in discussione mediante il mero richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice dell’impugnazione, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione: vengono in rilievo, infatti, censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

4. Infine, quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento dell’istanza di protezione umanitaria, la Corte di merito, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando pertanto il motivo inammissibile. La censura inoltre difetta di specificità, in relazione alle circostanze (decisive nel senso) che, se dedotte e dimostrate nel giudizio di merito, avrebbero determinato un esito diverso dalla domanda.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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