Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26565 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32142/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Daniela Gasparin del Foro di Milano, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3263/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 4/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal cons. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3263/2018, depositata in data 4/07/2018, ha respinto il gravame di O.F., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per timore di essere ucciso come il fratello, nel villaggio di (OMISSIS), nell’ambito delle rivolte collegate alla gestione del petrolio ritrovato nella zona) presentava diverse lacune ed incongruenze (nella collocazione temporale degli eventi, soprattutto) e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il (OMISSIS), zona di provenienza dello straniero (che peraltro si era trasferito a (OMISSIS) già tre anni prima della partenza per l’Italia), non era interessato da violenza indiscriminata, essendo distante dalla zona operativa dei gruppi terroristici facenti capo a (OMISSIS), secondo quanto pubblicato dall’Ocha; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero.

Avverso la suddetta sentenza, O.F. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 30/10-6/11/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, in generale, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, censurando la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla inverosimiglianza del racconto del richiedente e l’omessa attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “dei parametri normativi relativi” alla credibilità del dichiarazioni del richiedente, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sul giudice, nonchè di quelli dettati per la definizione di danno grave, ex artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi, sempre censurando la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla inverosimiglianza del racconto del richiedente e l’omessa attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in relazione alla situazione di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statali ne Paese d’origine; infine, con il terzo motivo, si lamenta, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 de 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e la motivazione apparente, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili, in quanto pongono in discussione la valutazione di non credibilità operata dal giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, in applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati.

La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Dott. Cass. n. 16295 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015). Nella specie, la Corte di merito ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente sulla base di plurimi elementi, ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti per quanto si è già detto), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio che nella specie non ricorre.

Quanto dedotto dal ricorrente nei motivi, pur formalmente prospettato come vizio motivazionale e di violazione di legge, si risolve in una critica al complessivo vaglio del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie.

3. Anche il terzo motivo, inerente al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, è inammissibile.

La Corte d’appello ha spiegato le ragioni per cui riteneva insussistente una situazione di vulnerabilità del richiedente, in relazione alla zona di provenienza nel Paese d’origine ed a quella ove egli si era successivamente trasferito; nel ricorso, si contesta che la valutazione dei presupposti richiesti ai fini della protezione umanitaria possa essere, in astratto, autonoma rispetto alle altre misure di protezione internazionale, ma non si indicano fatti diversi da quelli già esaminati in sede di merito, proponendosi soltanto una diversa valutazione della situazione socio-politica del centro sud e sud est della Nigeria.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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