Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26565 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.I.L. (c.f. (OMISSIS)), D.C.M. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Guido

Alfani 29, presso lo studio dell’Avvocato Panetta Gianmarco,

rappresentati e difesi dall’Avvocato Faugno Fabio Massimo per procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, V.le Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato Fiorillo

Luigi, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controncorrente –

avverso la sentenza n. 7537/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 27/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI Ghersi Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma era rigettata la domanda di D.I.L., L.M. e D.C.M. di dichiarare la nullità del termine apposto all’assunzione disposta in loro favore da Poste Italiane s.p.a..

In particolare, per quanto qui rileva, D.I. e D.C. erano stati assunti rispettivamente per i periodi 29.10-29.12.01 e 6.6-29.9.01 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ricomprendendo ivi un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, nonchè la D.C. anche per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, in entrambi i casi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01.

2.- Proposto appello da tutti i lavoratori, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 27.08.09 rigettava l’impugnazione.

Quanto a D.I. e D.C. la Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss, a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il termine era apposto in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, e che, pertanto era ultroneo ogni ulteriore accertamento di fatto, essendo il contratto a termine legittimo in quanto stipulato per causale individuata dalle parti sociali. Quanto alla posizione D.C., precisava che l’operatività dell’autorizzazione conferita dal contratto collettivo era subordinata solo alla circostanza che l’assunzione fosse avvenuta nel periodo giugno-settembre, quando i dipendenti fruiscono delle ferie.

3.- Avverso questa sentenza D.I. e D.C. proponevano ricorso per cassazione. Poste Italiane s.p.a. rispondeva con controricorso. Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti, assieme all’avviso di fissazione dell’adunanza. C. ha depositato memoria.

4.- I motivi proposti dai ricorrenti possono essere così riassunti:

4.1.- violazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 in relazione alla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ed alla direttiva CL7 99/70 ed in analogia con il D.Lgs. di recepimento 6 agosto 2001, n. 368, sostenendosi che nella specie, in ragione dell’evoluzione dell’istituto del contratto a termine – passato dal sistema della delega alle oo.ss. a quello più rigoroso della prova delle esigenze (tecniche, sostitutive ed organizzative) per le quali viene apposto il termine – il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità per la totale indeterminatezza delle esigenze dedotte a fondamento dell’assunzione;

4.2.- carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 2001, contestandosi gli argomenti adottati per il rigetto del motivo di appello a proposito del mancato assolvimento da parte del datore dell’onere probatorio circa l’adempimento alla cd.

clausola di contingentamento e circa l’onere di confronto con le oo.ss. imposto dalla norma collettiva.

5.- Quanto al primo motivo, deve rilevarsi l’inconferenza del richiamo al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva comunitaria. Esso è entrato in vigore il 24.10.01 e, in via transitoria, ha previsto che “le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della … L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Non facendosi questione di scadenza del c.c.n.l. 11.1.01, ogni riferimento al D.Lgs. n. 368 è inconferente.

6. – Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza di detto primo motivo in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1,nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con riferimento all’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del precedente c.c.n.l. 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

7.- Circa il collegamento dell’assunzione con le effettive esigenze aziendali deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01, qui si rilevante.

Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le 00.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 -, è stato osservato, il significato delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita un diffuso ragionamento per la ricostruzione della volontà delle parti di ricollegare le assunzioni precarie alla particolare situazione di riorganizzazione aziendale (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

8.- Quello appena richiamato è l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito a proposito dell’esistenza delle esigenze straordinarie per le quali è stato apposto il termine e dell’espletamento del confronto sindacale richiesto dal contratto collettivo. Debbono essere, pertanto, ritenuti infondati il primo motivo di ricorso e la seconda parte del secondo.

9.- Con la prima parte del secondo motivo si deduce erronea motivazione a proposito dell’osservanza da parte di Poste Italiane dell’onere probatorio (ad essa facente carico) dell’adempimento alla cd. clausola di contingentamento, fissata dall’art. 25, comma 3, del c.c.n.l. 2001, per il quale “il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà superare, su base regionale, il 5% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente per Poste Italiane s.p.a. nell’ambito della stessa regione, e il 10% per le società di cui all’elenco allegato all’art. 1, comma 1, lett. b) del presente contratto”.

Si sostiene che il giudice di appello avrebbe frainteso il contenuto dell’eccezione proposta dai ricorrenti in primo grado, rimettendosi alle valutazioni del primo giudice, che quella stessa eccezione aveva ritenuto generica. Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che gli odierni ricorrenti non danno conto alcuno dei termini entro i quali detta eccezione era stata proposta, così venendo meno all’onere di autosufficienza del ricorso.

In ogni caso, il giudice svolge una compiuta analisi della documentazione offerta dal datore di lavoro e perviene alla conclusione che il rispetto di detta clausola era già acclarato in sede di confronto sindacale, ove furono definiti gli organici e furono stabilite le quote del personale da assumere con contratto a termine e le oo.ss. rilevarono l’insufficienza delle assunzioni in programma in relazione alle esigenze aziendali. Tale passo della motivazione non risulta contestato.

Questa seconda parte del secondo motivo è, dunque, inammissibile.

10.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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