Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26564 del 09/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9723/2014 proposto da:

S.R.L. AELLE COSTRUZIONI in liquidazione, in persona del liquidatore

e legale rappresentante, G.A., con sede a

(OMISSIS), elettivamente domiciliata a ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI

7, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, e rappresentata

e difesa dall’Avvocato GIOVANNA ACQUAROLI, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M., elettivamente domiciliato a ROMA, PIAZZA PIO IX 13,

presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO CROCE e rappresentato e

difeso dall’Avvocato ROBERTO TRUSSARDI per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

E.M. ha convenuto, innanzi al tribunale di Bergamo, la s.r.l. Aelle Costruzioni, deducendo che, dopo aver appreso che tale società stava costruendo un immobile a (OMISSIS), si era messo in contatto con il legale rappresentante della stessa, G.A., per l’acquisto di un locale ad uso commerciale e che era stata, quindi, redatta una scrittura privata con la quale l’attore dichiarava di acquistare dalla Aelle una unità immobiliare, versando, con assegno bancario, la somma di Euro 10.000,00, a titolo di acconto-caparra confirmatoria, riservandosi le parti di redigere entro breve il contratto preliminare.

Sennonchè, ha continuato l’attore, la Aelle si è resa inadempiente, chiedendo, quindi, la condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di Euro 20.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Il giudice istruttore, quindi, ha provveduto all’istruzione della causa, ammettendo, tra l’altro, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società, il quale, tuttavia, non si è presentato per la relativa assunzione.

Il tribunale di Bergamo, con sentenza del 27/10/2010, ha accolto la domanda ed ha condannato la Aelle al pagamento, in favore dell’ E., della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi e spese.

La Aelle Costruzioni, con citazione notificata in data 29/12/2010, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo: 1) la nullità della sentenza impugnata, per inesistenza o nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita a (OMISSIS), laddove la sede legale era a (OMISSIS) mentre il legale rappresentante era residente a (OMISSIS); 2) l’errata e insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie, tenuto conto che la notifica dell’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale ha avuto gli stessi vizi della notifica della citazione, e dell’inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare la gravità dell’inadempimento, anche in mancanza di prova del termine di scadenza della controprestazione; 3) il mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta in relazione alla colpa ed alla non scarsa importanza dell’inadempimento, anche in mancanza di un termine per l’adempimento, con la conseguente inidoneità a provocare gli effetti previsti dall’art. 1385 c.c., commi 2 e 3; 4) la mancata corrispondenza tra causa petendi e petitum, avendo l’attore inviato, il 14/1/2008, una raccomandata nella quale aveva comunicato l’intervenuta risoluzione del contratto ed invocato la sua nullità per la mancata individuazione della porzione immobiliare compravenduta, con la conseguente impossibilità di qualificare l’azione poi proposta come domanda di recesso, per cui il giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione; del resto, un contratto nullo non può comportare l’adempimento di alcuna obbligazione ed obbliga solo alla restituzione di quanto versato; 5) l’errata qualificazione della somma versata, che non può considerarsi come una caparra confirmatoria, avendo le parti utilizzato l’ambigua espressione di “caparra confirmatoria-acconto”.

L’ E. si è costituito in giudizio ed ha, tra l’altro, eccepito che la citazione è stata notificata presso la sede effettiva della società, con la consegna del plico a mani di una incaricata.

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1273 del 20/11/2013, ha rigettato l’appello, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

A sostegno di tale decisione, la corte ha rilevato, innanzitutto, la correttezza della notifica della citazione introduttiva del giudizio innanzi al tribunale in quanto effettuata “a mezzo posta”, “con l’indicazione della società come destinataria e con l’individuazione del legale rappresentante G.A.”, ed eseguita, al pari di quella che ha riguardato l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale, a (OMISSIS) mediante consegna a persona che si è qualificato come “segretario” al servizio del destinatario, senza che la società abbia contestato la qualifica del soggetto che l’ha ricevuta nè proposto querela di falso contro la relata dell’ufficiale postale, in tal modo avvalorando la tesi dell’appellato, secondo la quale il luogo in cui la notifica è stata effettuata costituisce, a norma dell’art. 46 c.c., la sede di fatto della società convenuta, con la conseguente validità della notifica ivi eseguita a persona qualificatasi come dipendente o addetta.

La corte, inoltre, ha ritenuto l’infondatezza degli altri motivi d’appello, posto, per un verso, che le prove raccolte in giudizio (e cioè: la scrittura privata redatta tra le parti, nella quale la sottoscrizione del G. non è stata disconosciuta, con l’espresso riferimento sia all’acquisito di un’unità immobiliare sia al versamento da parte dell’attore alla Aelle della somma di Euro 10.000,00, a titolo di “caparra confirmatoria-acconto”; la copia di un assegno bancario emesso dall’ E. ed intestato alla Aelle, il cui legale rappresenta ha sottoscritto per ricevuta; le dichiarazioni rese dai testimoni; la mancata presentazione del G. a rendere l’interrogatorio formale; la diffida inviata nel gennaio del 2008) hanno dimostrato che la società convenuta, non dando corso nè alla vendita nè al contratto preliminare, si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la scrittura privata stipulata con l’attore, e, per altro verso, che l’attore, senza inviare un vera e propria diffida ad adempiere, non ha proposto l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento: piuttosto, deducendo l’inadempimento della società, ha chiesto la sua condanna alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo ricevuta, proponendo, quindi, sia pur on esplicitamente, la domanda di accertamento della legittimità del suo recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c..

La s.r.l. Aelle Costruzioni in liquidazione, con ricorso spedito per la notifica in data 14/4/2014, ricevuto il 16/4/2014 e depositato in data 24/4/2014, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, non notificata.

E.M. resiste con controricorso notificato in data 9.13/5/2014 e depositato in data 23/5/2014.

La ricorrente, in data 15/9/2014, ha notificato al controricorrente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, elenco di atti e documenti, depositandoli in copia in data 18/11/2014.

Il controricorrente, in data 19/6/2017, ha depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente esposto anche le posizioni della controparte.

2. L’eccezione è del tutto infondata. L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, infatti, prevede che il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa, nonchè la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, nello stesso modo in cui l’art. 370 c.p.c., prevede, mediante il rinvio all’art. 366 c.p.c., che il controricorso contenga l’esposizione dei fatti della causa e la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali, a sua volta, è fondato. Risulta, dunque, evidente che ciascuna delle parti ha solo l’onere di indicare i fatti di causa funzionali alla proprie richieste e, quindi, gli atti e i documenti sui quali tali richieste sono fondate, e non anche quello di indicare, neppure in forma riassuntiva, le posizioni difensive assunte dall’altra parte.

3. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 145,138,139,141 c.p.c., nonchè degli artt. 101,156,157,159,160 e 161 c.p.c. e dell’art. 46c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica della citazione introduttiva del giudizio è stata eseguita con l’indicazione del legale rappresentante della società, laddove, al contrario, tanto l’atto di citazione, quanto la relata di notifica, compresa la busta contenente l’atto e l’avviso di ricevimento, non contengono alcuna traccia nè del nominativo nè delle generalità del legale rappresentante della società G.A., con la conseguenza che, in difetto di tale fondamentale presupposto, risulta violato l’art. 145 c.p.c., il quale prevede che la notificazione alle persone giuridiche possa essere eseguita, in via principale o alternativa, anche alla persona che rappresenta l’ente, a norma degli artt. 138,139 e 141 c.p.c., ma solo se nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, e sempre che l’atto sia stato effettivamente notificato presso la residenza del legale rappresentante, laddove, nella specie, la citazione è stata notificata non presso la residenza di G.A., da sempre sita in (OMISSIS), ma a (OMISSIS), dove – ha aggiunto la ricorrente – a quella data, non aveva alcuna sede legale o effettiva, avendo trasferito la propria sede legale ed effettiva a (OMISSIS), iscrivendosi, a far data dal 4/1/2008, al relativo registro delle imprese: le persone alle quali, a (OMISSIS), è stato inspiegabilmente ed erroneamente consegnato l’atto di citazione nonchè la successiva ordinanza per l’interpello non erano, quindi, nè potevano essere considerate legittimate alla ricezione dell’atto, non avendo la società, in quel luogo ed in quel tempo, alcun tipo di collegamento o conoscenza. L’inesistenza e/o la nullità della notifica dell’atto di citazione inevitabilmente ed irrimediabilmente travolge – ha concluso la ricorrente – l’intero processo di primo grado e la relativa sentenza.

4. Il vizio, sebbene articolato come violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, integra, in realtà, un error in procedendo: in effetti, al di là delle espressioni usate, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata (non perchè nulla, ma) per non aver accertato la nullità della notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado (e, quindi, della sentenza che lo ha definito), con la conseguente rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., denunciando, quindi, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione di una norma processuale.

Ciò comporta, da un lato, che la documentazione prodotta a norma dell’art. 372 c.p.c., non essendo volta a dimostrare la nullità della sentenza impugnata, non è di per sè ammissibile e, dall’altra parte, che la corte può procedere in piena autonomia all’esame diretto degli atti processuali che hanno dato luogo alla denunciata nullità.

Ora, tali atti dimostrano, per un verso, che, a seguito di richiesta dell’avv. Trussardi, l’ufficiale giudiziario, in data 8/5/2008, ha provveduto a notificare, a mezzo del servizio postale, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla Aelle Costruzioni s.r.l., indirizzandola alla “sua sede” di (OMISSIS), “in persona del legale rapp.te pro tempore”, per altro verso, che l’ufficiale postale, in data 12/5/2008, ha provveduto alla notifica dell’atto presso l’indicato indirizzo, mediante consegna ad una persona al “servizio del destinatario” e, precisamente, ad un “segretario”.

Rileva la Corte che il richiamo operato dal giudice di merito all’art. 145 c.p.c., non è, almeno in linea di principio, del tutto appropriato: la notifica in esame è stata, in realtà, eseguita dall’ufficiale giudiziario non direttamente, a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg. (ivi compreso l’art. 145 c.p.c.), ma, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale, e, quindi, a norma della L. n. 890 del 1982, artt. 1 e segg..

Nondimeno, la notifica è senz’altro corretta.

La notifica di un atto ad una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, presso la sua sede a mezzo del servizio postale è, infatti, valida, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè sia stata eseguita mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego e nel rispetto dei principi desumibili dall’art. 145 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 23112/2014; conf., Cass. n. 18762/2011, in motiv., con espresso riferimento a quello per cui, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale: l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla cit. L. n. 890, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante).

Ai fini in esame, peraltro, non rileva soltanto la sede legale della società, e cioè quella che risulta dal registro delle imprese, ma anche, ove differente, la sede effettiva, vale a dire il luogo in cui la società abbia stabilmente collocato, al momento della notifica, il centro direttivo ed amministrativo dei suoi affari, anche nei confronti dei terzi (Cass. n. 6559/2014). Anzi, poichè l’art. 46 c.c., il quale stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva, dev’essere interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, il relativo precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, se non altro per il rilievo che, in materia societaria, assume la conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2193 c.c., comma 1 (Cass. n. 6559/2014, che ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c., in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali).

Inoltre, qualora la notifica sia effettuata a mani di una persona (che la ritiri senza nulla obiettare) rinvenuta presso la sede della società, tanto se legale, quanto se effettiva, la società, per vincere la presunzione che quella persona sia addetta alla ricezione degli atti a sè diretti, ha l’onere di provare che essa non lo era per non aver mai ricevuto incarico alcuno (Cass. n. 1248/2017, in motiv.; Cass. n. 3516/2012; Cass. n. 12754/2005), tenendo conto che a tal fine è sufficiente anche un mandato provvisorio a ricevere la corrispondenza (Cass. n. 21942/2010). Il principio di cui all’art. 46 c.c., comma 2, valido anche ai fini delle notificazioni degli atti processuali alla società, in base al quale, ove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima – con conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè alla sede legale – vale, tuttavia, a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva (Cass. n. 1248/2017).

Nel caso in esame, la corte d’appello, come in precedenza rilevato, ha ritenuto che la notifica dell’atto di citazione che ha introdotto il giudizio innanzi al tribunale è stato correttamente notificato alla società convenuta presso la sua sede effettiva, sita a (OMISSIS), ponendo in rilievo, da una parte, che la notifica, (sebbene) “avvenuta in (OMISSIS)”, “ha avuto esito positivo, perchè l’atto è stato consegnato a persona che l’ha ricevuto, ha sottoscritto e si è qualificato come segretario al servizio del destinatario”, al pari dell’ordinanza che ha ammesso l’interrogatorio formale della Aelle, che pure è stata notificata, con esito positivo, al medesimo indirizzo, dove è stata ricevuta da persona “qualificata come impiegata al servizio del destinatario”, e, dall’altra parte, che, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, la società appellante non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al rapporto esistente con il consegnatario nè ha promosso querela di falso nei confronti della “relata” dell’ufficiale postale, ed ha, quindi, dichiaratamente concluso nel senso di condividere “la tesi della difesa dell’appellato, secondo il luogo di esecuzione della notifica era in realtà la sede di fatto della società”, con la conseguenza che, a norma dell’art. 46 c.c., è valida la “notifica effettuata presso di essa a persona qualificata come dipendente o addetto”.

E’, infatti, noto che, quando l’agente notificatore, recatosi presso la sede effettiva, faccia consegna dell’atto a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono assistite da fede fino a querela di falso: esse, infatti, riguardano circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione (Cass. n. 16657/2015, in motiv.).

D’altra parte, ogni deduzione volta a sollecitare una diversa valutazione della documentazione prodotta ed un diverso giudizio circa l’effettività della sede a quell’indirizzo non è proponibile dinanzi a questa Corte: posto, invero, che il fatto di cui il giudice di legittimità può avere cognizione diretta è solo quello che attiene all’attività processuale del giudice e delle parti, mentre non è al medesimo consentito, diversamente da quanto accade in tema di giurisdizione e di competenza, l’apprezzamento delle circostanze di fatto attinenti ai presupposti materiali dell’attività processuale o costituenti le componenti in cui si sostanziano rapporti o situazioni suscettibili di ripercuotersi nel processo, è agevole rilevare che l’accertamento della sede della persona giuridica, della convergenza o divergenza della sede legale rispetto a quella effettiva e della configurabilità di un determinato luogo come sede effettiva costituisce una indagine tipicamente di fatto ed è, come tale, incensurabile in sede di legittimità, se, come è accaduto nella specie, adeguatamente e congruamente motivato (v. sul punto Cass. n. 3620/2004, in motiv.).

Stabilito, dunque, che il luogo in cui la notifica è stata eseguita, e cioè l’indirizzo di (OMISSIS), rappresentava, in quel momento, la sede effettiva della società (rimanendo, pertanto, del tutto irrilevante che la notifica non abbia fatto esplicito riferimento al legale rappresentante della società: cfr. in tal senso, Cass. n. 1167/2017, in motiv., la quale, pur facendo esplicito riferimento all’art. 145 c.p.c., si è, in realtà, occupata della validità di una notificazione ad una società a mezzo posta, affermando esplicitamente che siffatta notificazione non richiede necessariamente l’indicazione della persona fisica che la rappresenta, a meno che non sia eseguita direttamente a quest’ultima), trova applicazione il principio, cui già in precedenza si è accennato, secondo il quale, ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una società mediante consegna a persona che, senza nulla obiettare, la ritiri qualificandosi – come (incontestatamente) attestato dall’ufficiale postale nell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 (che, come è noto, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: Cass. n. 4799/2015) – al “servizio del destinatario”, come “segretario”, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede, legale o effettiva, della società.

Se, infatti, dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o dell’agente postale risulta la presenza di una persona che si trova nei locali della sede, anche se effettiva (Cass. n. 1248/2017, in motiv.), è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, spettando, invece, alla persona giuridica destinataria, onde vincere la presunzione in parola, l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. n. 14865/2012).

In altri termini, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass. n. 1167/2017, in motiv.).

Nel caso di specie, la società ricorrente, pur avendo contestato la sussistenza di qualsivoglia rapporto con la persona che ha ricevuto la consegna dell’atto di citazione, non ha, tuttavia, fornito, nè in fase di merito, nè in questo giudizio, alcuna prova, neppure indiziaria, della mancanza dell’incarico di ricevere, per suo conto, le notifiche degli atti ad essa diretti.

Il motivo è, quindi, infondato.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la nullità e/o l’inesistenza della sentenza di secondo grado, con particolare riferimento all’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata perchè nulla e/o inesistente, essendo stata emessa nei confronti di soggetto diverso dall’effettivo appellante: mentre la causa d’appello è stata promossa dalla Aelle Costruzioni s.r.l. in liquidazione, con sede a (OMISSIS), la sentenza è stata, invece, emessa, come emerge dal dispositivo e da innumerevoli passi della motivazione, nei confronti della Aelle s.r.l. in liquidazione: ed è nulla – ha affermato la ricorrente – la sentenza che risulti affetta da omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti o nei confronti di parte inesistente e, comunque, quando, come nel caso in esame, non sia possibile individuare ed identificare con sufficiente chiarezza la parte medesima.

6. Il motivo è infondato. La sentenza della corte d’appello, infatti, come emerge dall’indicazione della parte appellante ivi contenuta, è stata pronunciata nei confronti della s.r.l. Aelle Costruzioni in liquidazione.

7. Con il terzo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116 e 232 c.p.c. e degli artt. 1385, 1453, 1454 e 1455 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto di cui agli artt. 1385,1453,1454 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la decisione impugnata per aver respinto, senza un’adeguata motivazione, le eccezioni sollevate dall’appellante in ordine alla errata ed insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado ed al mancato assolvimento del relativo onere della prova da parte dell’attore, ed aver, invece, ritenuto che le prove raccolte dimostrassero l’inadempimento della società convenuta agli obblighi assunti con la scrittura privata stipulata con l’attore, laddove, al contrario, la mancata comparizione all’interrogatorio formale da parte del convenuto è stata determinata esclusivamente dal vizio di nullità e/o inesistenza della notifica dell’ordinanza di ammissione dell’interpello, mentre i documenti prodotti non sono idonei a fornire la prova, che è necessaria ai fini della condanna della società al pagamento del doppio della caparra, dell’inadempimento e della sua gravità, in mancanza, tra l’altro, di un termine di scadenza della prestazione cui la società si sarebbe obbligata con il contratto del 13/2/2007 o della sua fissazione su richiesta dell’ E., mentre il semplice ritardo nell’adempimento o l’inadempimento di scarsa importanza non sono idonei a determinare gli effetti previsti dall’art. 1385 c.c., commi 2 e 3.

8. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

La sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la norma consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso in esame, la corte d’appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la società non abbia, in fatto, adempiuto alle obbligazioni assunte con l’attore: e l’esistenza di tale motivazione, non apparente nè manifestamente illogica, esclude – corretta o meno che sia – la sussistenza del vizio invocato.

La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti, ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. SU n. 898/1999; Cass. n. 11176/2017).

Ed è noto che non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176/2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

D’altra parte, ammesso che possa rilevare, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SU n. 24148/2013).

Nel caso di specie, i giudici di merito, facendo rinvio ai documenti ed alle prove raccolte in giudizio, hanno, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto che, in fatto, la società convenuta, non avendo dato corso nè al contratto di vendita nè al relativo preliminare, non avesse adempiuto agli obblighi assunti con il contratto stipulato con l’attore.

Nè la correttezza della motivazione può ritenersi inficiata dalla dedotta nullità o inesistenza della notificazione dell’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale della società convenuta, se non altro perchè, ove il ricorrente denunci il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185/2017; conf. Cass. n. 17424/2005).

Escluso, dunque, il vizio di motivazione, si tratta di verificare se l’inadempimento agli obblighi assunti da parte della ricorrente, così come accertato dalla corte d’appello, integri, o meno, la denunciata violazione o falsa applicazione delle norme giuridiche invocate e, segnatamente, dell’art. 1385 c.c.: la società istante, infatti, ha, come visto, dedotto che, in mancanza di prova della sua gravità ed imputabilità e, comunque, di un termine per l’adempimento, l’inadempimento descritto nella sentenza impugnata non è idoneo a determinare gli effetti previsti dall’art. 1385 c.c..

La censura è infondata.

Intanto, la società ricorrente si è limitata a richiamare elementi di prova, costituiti, quanto alla dedotta mancata fissazione del termine per l’adempimento, dalle risultanze della scrittura privata a suo tempo stipulata senza, tuttavia, procedere alla relativa trascrizione in ricorso, rendendo la censura per tale profilo inammissibile.

Sennonchè, escluso che – al fine di decidere su un vizio diverso da quello della nullità della sentenza – possa essere utilizzata la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rileva la Corte che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/2014; conf. Cass. n. 19048/2016).

In ogni caso, l’omessa fissazione di un termine per l’adempimento non esclude ex se l’inadempimento (agli obblighi assunti con il contratto dedotto, come dalla corte d’appello incontestatamente accertati, vale a dire, la stipulazione della vendita o del suo preliminare) e, quindi, la sua rilevanza (trattandosi di inadempimento evidentemente integrale e, come tale, necessariamente grave) ai fini previsti dall’art. 1385 c.c., se non altro perchè, in tale ipotesi, l’art. 1183 c.c., stabilisce che il creditore può esigerla immediatamente.

Nè, infine, rileva la invocata mancanza di imputabilità, posto che, in materia di inadempimento contrattuale, la colpa, a norma dell’art. 1218 c.c., si presume: e la società ricorrente non Ul neppure deduce di aver eccepito la mancanza di colpa e, cioè, la non imputabilità ad essa dell’inadempimento.

9. Con il quarto motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1385,1453,1454 c.c., nonchè l’omessa motivazione sul fatto di cui agli artt. 1418 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la decisione impugnata per avere qualificato la domanda proposta dall’attore come recesso dal contratto senza tenere compiutamente conto del fatto che, nella domanda giudiziale, l’ E. ha dedotto di aver inviato una missiva in data 14/1/2008 nella quale aveva invocato la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società e la sua nullità per la mancata individuazione della porzione immobiliare compravenduta, in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione, per mancanza di connessione tra causa petendi e petitum, non potendosi recedere, con il diritto al doppio della caparra, da un contratto già risolto, nè è possibile il recesso da un contratto nullo, che in quanto tale non obbliga le parti all’adempimento.

10. Il motivo è infondato. L’atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado – cui, trattandosi (al di là del vizio formalmente invocato) di error in procedendo, la Corte accede direttamente – dimostra che l’attore ha convenuto in giudizio la società ricorrente, per un verso, deducendo l’inadempimento della stessa agli obblighi contrattualmente assunti, e, per altro verso, domandando la sua condanna alla restituzione del doppio della caparra versata al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che sussiste una piena corrispondenza tra la causa petendi allegata (e cioè l’inadempimento contrattuale della convenuta) ed il petitum invocato (e cioè il pagamento, a norma dell’art. 1385 c.c., del doppio della caparra). Nè può rilevare la (invocata declaratoria di) nullità del contratto, evidentemente per la mancata individuazione della porzione immobiliare compravenduta: come già prima osservato, infatti, escluso che – al fine di decidere su un vizio diverso da quello della nullità della sentenza – possa essere utilizzata la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rileva la Corte che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo (e cioè, nella specie, dichiarare la nullità del contratto), senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/2014; conf. Cass. n. 19048/2016).

11. Con il quinto motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325,1385,1337,1351,1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza gravata, innanzitutto, per avere interpretato come caparra confirmatoria l’espressione “caparra confirmatoria-acconto”, nonostante la sua assoluta ambiguità e la mancanza di prova che le parti abbiano inteso effettivamente attribuire alla somma versata la corrispondente funzione, ed, in secondo luogo, per aver qualificato come preliminare un contratto che, invece, come tale non può essere considerato, in mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come l’oggetto, la data, i riferimenti catastali del presunto bene immobiliare, il termine di esecuzione, inidoneo, quindi, a dar luogo ad effetti obbligatori tra le parti, trattandosi, in realtà, di una semplice intesa precontrattuale, nella quale la somma versata dev’essere considerata come un semplice acconto rivolto a concludere il contratto preliminare.

12. Il motivo è infondato. L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 c.c. e segg. (Cass. n. 14355/2016, in motiv.).

Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701/2016, in motiv.).

Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorrendo, invece, che specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472/2011).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 24539/2009, in motiv.), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465/2015, in motiv.).

Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve invero essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254/2012).

Nel caso di specie, la ricorrente, senza neppure censurare la sentenza per asserita inosservanza dei criteri di interpretazione stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e segg., si è limitata – in concreto – ad opporre, alla interpretazione della indicata clausola negoziale data dai giudici del merito, la propria lettura di quella stessa clausola, risultando, quindi, evidente che il motivo non può trovare, per il profilo in esame, accoglimento.

D’altra parte, la contestata incompatibilità tra la caparra confirmatoria ed un acconto sul prezzo non sussiste affatto, se solo si considera che l’art. 1385 c.c., comma 1, prevede espressamente che, se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o è imputata, come le parti hanno inteso stabilire nel caso di specie, alla prestazione dovuta, quale acconto sul prezzo pattuito.

Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto come la somma di denaro che, all’atto della conclusione del contratto preliminare di compravendita, i promissari acquirenti abbiano consegnato alla società promittente venditrice, indicata in contratto come dovuta a titolo di “caparra confirmatoria ed acconto prezzo”, debba intendersi – alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale – impiegata per assolvere alla duplice funzione alternativa della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l’ipotesi di adempimento, non rinvenendo elementi intrinseci ed estrinseci al contratto (oggetto dell’apprezzamento di fatto che è prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità) idonei a far desumere che i contraenti avessero voluto limitare la somma versata, in senso contrario a quanto espressamente dichiarato, ad una funzione di mero acconto del prezzo dovuto (Cass. n. 14014/2017, in motiv.).

Nè, infine, può condividersi la censura relativa alla impossibilità di configurare in termini di preliminare un contratto che, invece, come tale non può essere considerato in mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come l’oggetto, la data, i riferimenti catastali del presunto bene immobiliare ed il termine di esecuzione, dovendosi, invece, ribadire (escluso che – al fine di decidere su un vizio diverso da quello della nullità della sentenza – possa essere utilizzata la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo (e cioè, nella specie, dichiarare la nullità del contratto), senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/2014; conf. Cass. n. 19048/2016).

D’altra parte, la corte d’appello non ha affatto qualificato il contratto dedotto dall’attore come un preliminare ma, più semplicemente, come un contratto avente ad oggetto l’obbligo di (immediata) stipulazione di una vendita o del suo preliminare, il cui inadempimento, come è noto, fonda, in conseguenza della mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale (Cass. SU n. 4628/2015).

13. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

15. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle SG nella misura di 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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