Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26563 del 23/11/2020
Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/11/2020), n.26563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24194/2019 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in VIA SOPRAMURO N. 60 –
PIACENZA – presso gli avv.ti WALLY SALVAGNINI, e SABRINA ERBA, che
lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,
elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI N. 12 – ROMA, presso
l’AVV.RA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PIACENZA, depositato il
12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. K.S., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Piacenza del 12 luglio 2019, che ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Piacenza in data 10 luglio 2019.
2. Il Giudice di pace ha argomentato la legittimità del provvedimento del Questore di Piacenza sul rilievo che il cittadino marocchino, già destinatario di provvedimento di espulsione nel 2015, non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento disposto dal Questore di Pisa nè “aveva chiesto la partenza volontaria”, pur avendone avuto l’opportunità.
3. Il ricorso per cassazione proposto da K.S. è articolato in un motivo. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’assenza di pericolosità sociale e dal requisito della coesione familiare.
2. Il motivo è fondato.
Risulta che il ricorrente aveva chiesto, a verbale dell’udienza di convalida, che fosse considerato il suo diritto al ricongiungimento familiare, stante la presenza regolare della coniuge in Italia, documentata dalla carta di soggiorno.
Il Giudice di pace ha pretermesso l’esame della richiesta e con essa della situazione familiare del ricorrente, fatto storico potenzialmente ostativo dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, anche nell’ambito del sindacato spettante al giudice della convalida (ex plurimis, Cass. 29/09/2015, n. 19334; Cass. 28/05/2014, n. 12006).
3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, che deve essere annullato, non potendosi più convalidare il provvedimento espulsivo per l’avvenuto decorso del termine D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5, n. 2.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, annulla il provvedimento impugnato; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per la fase di merito e in Euro 2.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per quella di legittimità, somme entrambe comprensive del rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e degli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020