Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26563 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24209/2018 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara

Costagliola, con domicilio eletto in Roma, via M. Menghini, n. 21,

presso lo studio dello Avv. Pasquale Porfilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 31

luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che A.M., cittadino del Congo, ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, avverso il decreto del 31 luglio 2018, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3, lett. a) e c) e art. 14, comma 1, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la sua vicenda personale non giustificasse il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto dei rischi cui egli sarebbe rimasto esposto in caso di rientro nel Paese di origine e delle informazioni fornite da fonti internazionali, da cui risulta la situazione di conflitto armato in atto nel Congo;

che il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile, avendo il Tribunale escluso motivatamente da un lato l’esposizione del ricorrente ad un rischio particolare ed individuale, in considerazione del carattere privato e familiare dei contrasti riferiti e della possibilità d’invocare la tutela delle forze dell’ordine, dall’altro l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in atto nel Paese di origine del ricorrente, sulla base d’informazioni tratte dal sito web del Ministero degli esteri e dai rapporti di Amnesty International;

che, sotto il primo profilo, la valutazione compiuta dal decreto impugnato risulta conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di vicende private estranee al sistema della protezione internazionale, in quanto non comprese nè tra le ipotesi di persecuzione cui all’art. 2, lett. e), nè tra quelle di danno grave di cui all’art. 2, lett. g), dal momento che i soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (cfr. Cass., Sez. VI, 1/04/2019, n. 9043);

che, nell’insistere sulla minaccia derivante dalla situazione di violenza indiscriminata esistente in Congo, il ricorrente invoca le medesime fonti d’informazione richiamate dal decreto impugnato, in tal modo sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita a questa Corte, il cui sindacato sull’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito è circoscritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere l’omessa o inadeguata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863; 10/02/2015, n. 2498; Cass., Sez. lav., 9/ 07/2015, n. 14324);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, osservando che, nell’escludere la sussistenza di motivi di carattere personale tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale non ha tenuto conto della grave minaccia derivante dalla situazione di violenza indiscriminata connessa al conflitto interno in atto nel Congo e della sua esposizione al rischio di vendetta personale, nonchè del suo precario stato di salute, essendosi limitato a dare atto della mancanza di malattie e legami personali con l’Italia;

che, nella parte riguardante l’esposizione al rischio di vendette personali o di una situazione di violenza indiscriminata, il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera insistenza sui contrasti familiari del ricorrente, come si è detto inidonei a giustificare qualsiasi forma di protezione internazionale, e sulla situazione generale d’instabilità politico-sociale del Congo, la cui valutazione, in assenza di uno specifico collegamento con la situazione personale del richiedente anteriore all’abbandono del Paese di origine, non potrebbe in alcun caso assumere portata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, risultando di per sè inidonea ad evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva;

che infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorato ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata non già alla situazione generale del Paese di origine, ma a quella personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che, nella parte riguardante il precario stato di salute del ricorrente, le censure risultano invece generiche, essendo accompagnate da un mero cenno alla grave situazione in cui versa il sistema sanitario congolese, anch’essa inidonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla natura ed alla gravità delle patologie sofferte dal richiedente;

che parimenti generico deve ritenersi il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, ribadendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di valutare la documentazione prodotta, da cui risultavano il suo precario stato di salute e la sua integrazione nel tessuto sociale italiano, ma astenendosi dal fornire qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto asseritamente trascurate dal Tribunale;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. 28 gennaio 2005, n. 2008, art. 28-bis, censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una superficiale valutazione della manifesta infondatezza della domanda, in contrasto con le norme costituzionali, internazionali e sovranazionali che, riconoscendo il diritto di asilo, postulano necessariamente l’effettività della relativa tutela giurisdizionale, e con la lettera dell’art. 74 cit., che si riferisce ai soli casi in cui risulti ictu oculi l’inammissibilità della domanda o l’infondatezza della pretesa;

che con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 e degli artt. 3,10,24,35 e 113 Cost., osservando che, nel ritenere la domanda manifestamente infondata, il decreto impugnato non ha tenuto conto della continua e variegata evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione internazionale e della complessità della valutazione richiesta ai fini del riconoscimento della stessa, nonchè dell’assenza di mala fede o colpa grave di esso ricorrente;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono inammissibili, dal momento che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. II, 6/12/2017, n. 29228);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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