Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26563 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11791-2010 proposto da:

I.S.P.E.S.L. – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA

DEL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

\TOSI SERGIO\ (quale erede di \Tosi Alberto\), \URSINI VALTER\,

\GALZIO MARIO\, \FRIAGLIA MARIA PIA\, \PASTORE LIBERO\, \DEL PIO

OTELLO\, \MARCOTULLI ANTONIO\, \PICCO ELENA PASQUA\, \BRAZZINI ELISA

PIA\, \APPETITO LUCIANA\, \CELOT AURELTA\, \CECI LETIZIA\, \CAPPERONI

MARIO\, \ROCCHI ENRICO\, \FALERA MARIO\, \PERSICO MARIA FRANCA\,

\MENNILLI GIOVANNI\, \PASQUINI ALBERTO\, \SPLENDORI LIDIA\, \VETERE

GIORGIO\;

– intimati –

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27836/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza 30.12.09 n. 27836 la Corte di cassazione accoglieva i ricorsi proposti dall’ISPESL nei confronti degli ex dipendenti \Galzio Mario\, \Mennilli Giovanni\ ed altri (ricorso 25796/08) e dall’INPDAP nei confronti degli stessi ex dipendenti (ricorso 26021/08), dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali proposti da questi ultimi, cassando altresì con rinvio la sentenza impugnata.

2.- Con ricorso notificato e depositato il 12.5.10 l’ISPELS, premesso che:

a) il Collegio giudicante nella intestazione della sentenza ha correttamente individuato gli ex dipendenti, in causa quali contro ricorrenti e ricorrenti incidentali nei confronti tanto di ISPESL che di INPDAP, nelle persone di \Galzio Mario\, \Mennilli Giovanni\, \Tosi Sergio\ (quale erede di \Tosi Alberto\), \Falera Mario\, \Persico Maria Franca\, \Ursini Valter\, \Splendori Lidia\, \Pasquini Alberto\, \Marcotulli Antonio\, \Picco Elena Pasqua\, \Celot Aurelia\, Friaglia Maria Pia, Brazzini Elisa Pia, Capperoni Mario, \Vetere Giorgio\, \Rocchi Enrico\, \Pastore Libero\, \Appetito Luciana\, \Ceci Letizia \e \Del Pio Otello\; espone che, invece:

b) nello svolgimento del processo (a pagina indicata con il n. 3, primo paragrafo) lo stesso Collegio ha fatto riferimento alla “controversia promossa da \Abbà Giancarlo\, \Bellino Giovanna\, \Bonada Egle Mercedes\, \Bonaiti Vittorino\, \Canta Elisabetta\, \Cavallo Giuseppina\, \Ceretto Pastigliano Vilma\, \Comaschi Tiziano\, \Comba Anna Maria\, \Dalmasso Marilena\, \Di Napoli Elisabetta\, \Dotto Laura\, \Dutto Alina\, \Dutto Paolo\, \Fagliano Claudio\, \Gerbino Anna Rita\, \Giordana Bartolomeo\, \Guala Enrico Domenico\, Isoardo Emanuela\, \La Bua Ezio\, \La Bua Giorgio\, \Macario Sabrina\, \Magnetto Nicoletta\, \Martini Dario\, \Michelis Omelia\, \Morena Liliana\ e \Toscano Rosangela\”.

3.- Lo stesso Istituto ricorrente rileva che i soggetti indicati sub 2.b) sono del tutto estranei alla controversia e non erano neppure dipendenti ISPESL e chiede che la sentenza in questione venga corretta nel senso che a pag. 3, dopo “svolgimento del processo”, i nominativi ivi indicati vengano sostituiti da quelli dei soggetti realmente presenti in causa, indicati sopra sub n. 2.a). Gli ex dipendenti e l’INPDAP, cui il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva.

4.- ISPELS e INPDAP avevano impugnato la sentenza 28.4.08 n. 6715 del Tribunale di Roma che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, dava interpretazione dell’art. 71, comma 3, del c.c.n.l. relativo al personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998- 1999. Dall’esame della sentenza impugnata – presente agli atti dell’originario ricorso per cassazione – risulta che gli ex dipendenti che avevano proposto la controversia erano effettivamente quelli indicati dall’odierno ricorrente sub 2.a), di modo che deve ritenersi che l’indicazione dei nominativi indicati sub 2.b) sia frutto di errore materiale.

5.- L’errore materiale in questione deve essere corretto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., con inserimento dei nominativi sopra indicati sub 2.a) in luogo dei nominativi riportati alla pagina indicata con il n. 3 della sentenza n. 27836 del 2009, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, come meglio precisato in dispositivo.

6.- Nulla deve statuirsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte dispone che la sentenza 30.12.09 n. 27836 venga corretta nel senso che, alla pagina indicata con il n. 3, i nominativi “\Abbà Giancarlo\, \Bellino Giovanna\, \Bonada Egle Mercedes\, \Bonaiti Vittorino\, \Canta Elisabetta\, \Cavallo Giuseppina\, \Ceretto Castigliano Vilma\, \Comaschi Tiziano\, \Comba Anna Maria\, \Dalmasso Marilena\, \Di Napoli Elisabetta\, \Dotto Laura\, \Dutto Alina\, \Dutto Paolo\, \Fagliano Claudio\, \Gerbino Anna Rita\, \Giordana Bartolomeo\, \Guala Enrico Domenico\, \Isoardo Emanuela\, \La Bua Ezio\, \La Bua Giorgio\, \Macario Sabrina\, \Magnetto Nicoletta\, \Martini Dario\, \Michelis Ornella\, \Morena Liliana\ e \Toscano Rosangela\” vengano sostituiti con i nominativi “\Galzio Mario\, \Mennilli Giovanni\, \Iosi Sergio\ (quale erede di \Tosi Alberto\), \Falera Mario\, \Persico Maria Franca\, \Ursini Valter\, \Splendori Lidia\, \Pasquini Alberto\, \Marcotulli Antonio\, \Picco Elena Pasqua\, \Celot Aurelia\, \Friaglia Maria Pia\, \Brazzini Elisa Pia\, \Capperoni Mario\, \Vetere Giorgio\, \Rocchi Enrico\, \Pastore Libero\, \Appetito Luciana\, \Ceci Letizia\ e \Del Pio Otello\”.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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