Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26562 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26562 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23505-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,
VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SCHENA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 27/11/2013

PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4833/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23505 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

BARI del 27.9.2010, depositata il 04/10/2010;

-r.g. n. 23505/2011 Inps c. Schena Nicola
‘Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Bari Nicola Schena, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di di-

soccupazione dell’anno 1999; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997,
art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda riconoscendo, fra l’altro, il diritto del ricorrente alla inclusione nella retribuzione
utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con tre motivi di ricorso;
L’intimato resiste con controricorso;
2. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno
il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta entro il 31 marzo 2000 ed azionata in giudizio con domanda depositata in data 9 marzo 2006;
3. Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione dell’art. 18, comma
18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai
agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 314/97,
all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod.
civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a
quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
4. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010)
secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato
dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si
1

applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure
per un importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello
dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da

n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale indirizzo;
6. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il
seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle
parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno
1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli
istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
7. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale,
con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che” L’art. 4
del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il
calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva”;

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numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass.

.8. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato
quanto al primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo e al terzo”;
Atteso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente con riferimento al disposto di cui all’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (che, integrando l’ultima parte dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ha stabilito che, ai fini della liquidazione delle spese
nei giudizi per prestazioni previdenziali, “la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso,

l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo”) è infondata poiché – a prescindere dal fatto che
l’Istituto ricorrente ha formulato in calce al ricorso, sia pure con riferimento all’art. 37 del d.l. n.
98/2011, dichiarazione secondo cui il “valore della causa è inferiore ad E 1.100,00” – deve ritenersi
che la previsione di cui sopra, come desumibile da un esame complessivo del testo normativo nella
quale è stata inserita (art. 152 disp. att. c.p.c.), trovi applicazione solo con riferimento all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e che per “parte ricorrente” debba intendersi, quindi, il pensionato o l’assicurato che introduce il predetto giudizio, mentre per i successivi gradi di giudizio dovrà
valere, in base ai principi generali, il criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto con l’atto di
impugnazione della sentenza;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni espresse nella relazione di cui sopra
e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto quanto al secondo ed al terzo motivo, rigettato il primo, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda di inclusione nell’indennità di disoccupazione agricola della “quota di t.f.r.”, oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso;
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili sia dall’esito complessivo della lite sia
dalla considerazione della sopravvenienza dell’intervento legislativo da ultimo ricordato, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della “quota t.f.r.” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013.

formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone

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