Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26562 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 23/11/2020), n.26562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21447/2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2019 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di I.C., cittadino della (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che condivisibilmente il primo giudice aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, dal momento che la setta degli (OMISSIS), dalla quale il primo sarebbe stato minacciato, per essersi sottratto ai riti di iniziazione, si rivolge a soggetti particolarmente influenti, in grado di entrare in relazione con il potere economico e politico; b) che la condizione del richiedente era totalmente difforme da tale profilo; c) che la zona di origine del richiedente, ossia l’Edo State, non è interessata da una situazione di diffusa violenza; d) che la mancata compromissione dei diritti fondamentali in tale area, il normale stato di salute e lo svolgimento, da parte del richiedente, di attività inidonee ad esprimere una stabile integrazione in Italia, conducevano ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria; e) “per completezza”, che neppure erano sussistenti i presupposti dei casi speciali giustificativi di un permesso di soggiorno previsto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. con L. n. 132 del 2018.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi, presentati congiuntamente dallo stesso ricorrente, denunciano, rispettivamente, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 14, art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del D.Dgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; nonchè omessa valutazione di fatti decisivi.

Si rileva: a) che nella sezione “(OMISSIS)” del Ministero degli esteri si precisa che il rischio di attentati terroristici è diffuso su tutto il territorio; b) che altri provvedimenti di merito avevano attribuito rilievo alla situazione di Edo State; c) che nella parte centrale del Paese di origine la tensione tra pastori e contadini aveva provocato migliaia di morti; d) che anche lo scontro religioso aveva assunto toni drammatici in danno dei cristiani; e) che tensioni continuavano ad esistere tra milizie statali e i separatisti del (OMISSIS) e nella regione del delta del Niger; f) che per ragioni normative non poteva assumere rilievo il fatto che il richiedente potesse trasferirsi in altro luogo più sicuro del Paese.

La doglianza è, nel suo complesso, infondata, dal momento che senza che assumano rilievo decisioni di merito rese in distinte e non conosciute vicende processuali – il riferimento alla possibilità di attentati non vale, di per sè, ad identificare una situazione di violenza diffusa e incontrollata. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; fermo restando che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia: v., ad es., Cass. 8 luglio 2019, n. 18306).

Le restanti situazioni di rischio sono dedotte dal ricorrente, senza alcun puntuale riferimento a fonti di conoscenza introdotte nel processo e soprattutto senza alcuna correlazione con le aree ricomprese in Edo State.

Il fatto che queste ultime siano state ritenute dalla sentenza impugnata come estranee all’ambito applicativo della protezione sussidiaria rende, infine, del tutto irrilevante il tema del possibile spostamento del richiedente in altre zone.

2. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, in relazione alla ritenuta retroattività del D.L. n. 113 del 2018, conv. con L. n. 132 del 2018.

La doglianza è inammissibile, in quanto il tema della non ricorrenza

dei presupposti previsti dalla nuova disciplina dettata dall’appena menzionato D.L. n. 113 del 2018, è introdotto dalla sentenza impugnata “per completezza”, ossia come argomentazione autonoma, rispetto a quella principalmente svolta, alla luce della normativa previgente, per negare la ricorrenza dei cd. motivi umanitari.

Ora, le sezioni unite hanno confermato che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande sono, pertanto, destinate ed essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L. (Cass., Sez. Un. 13 novembre 2019, n. 29459).

Ora, il ricorrente non ha interesse a ribadire in astratto la correttezza di tale soluzione – come detto recepita dalle Sezioni Unite -, dal momento che, con riferimento alla protezione per motivi umanitari, ha scelto di non impugnare la autonoma decisione di rigetto fondata dalla Corte territoriale proprio sull’applicazione dei previgenti criteri dei quali lo stesso ricorrente invoca – ma del tutto genericamente l’applicazione.

3. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,11,12,14 e 35-bis, per non essere stata disposta l’audizione del ricorrente, dinanzi al Tribunale prima e alla Corte territoriale poi.

La doglianza è infondata, perchè la norma invocata – ossia il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, introdotto dalla Legge di Conversione del D.L. n. 13 del 2017, ossia dalla L. n. 46 del 2017 – è inapplicabile ratione temporis alla presente controversia, regolata dalla previgente disciplina processuale come comprova proprio il fatto che la decisione di primo grado sia stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello.

Ad ogni modo, anche la più recente formulazione non comporta affatto l’obbligatorietà dell’audizione dinanzi al Tribunale.

Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 ha chiarito che la necessaria instaurazione del contraddittorio serve a consentire al richiedente di far valere le sue ragioni e di sviluppare argomenti anche sulla base delle conclusioni della commissione territoriale, ma non comporta un dovere di disporre nuovamente l’audizione del richiedente.

Cass. 17717 del 2018 ha puntualmente ricordato, al riguardo, il par. 49 della sentenza della Corte di Giustizia del 26 luglio 2017, nella causa C-348/16, in cui si legge che: “la direttiva 2013/32, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo”.

La condivisa specificazione di Cass. 17717 del 2018, secondo cui la videoregistrazione consente di rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni del richiedente, non esprime alcuna contraddittorietà argomentativa.

Invero, la presenza della videoregistrazione offre un’ampia piattaforma conoscitiva che consente la decisione del procedimento senza la partecipazione delle parti, salvo che il Tribunale non ritenga di disporre l’audizione dell’interessato o di chiedere chiarimenti alle parti o di disporre consulenza tecnica o di assumere altri mezzi di prova (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10: e il fatto che la comparizione possa essere giustificata anche dalla avvertita rilevanza di chiarimenti e non necessariamente dall’audizione del richiedente dimostra che il contraddittorio può ben assumere rilievo anche al di fuori di un diretto contributo dichiarativo dell’istante).

Ma la sua mancanza non rende privo di significato il verbale del colloquio svolto davanti alla commissione territoriale, semmai imponendo la possibilità di una interlocuzione con la difesa in grado di sottolineare aporie o lacune istruttorie che rendano necessari approfondimenti nel procedimento.

Per questa ragione, mentre la mancata fissazione dell’udienza di comparizione in assenza della videoregistrazione comporta una nullità processuale per il vulnus inferto alle garanzie difensive, la mancata audizione dinanzi al Tribunale del richiedente, in assenza di videoregistrazione può assumere rilievo solo in quanto si sia tradotta in un vizio del percorso argomentativo della decisione.

4. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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