Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26561 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 23/11/2020), n.26561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23231/2019 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in VERCELLI, CORSO FIUME 5/B,

presso lo studio dell’avvocato MAURO PIGINO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1044/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 19 giugno 2019 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di O.L., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della cd. protezione umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che, a tacer della inverosimiglianza del racconto, non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, dal momento che le persone che avrebbero minacciato il richiedente non controllavano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che, in ogni caso, il primo aveva omesso di richiedere la protezione delle autorità statali; b) che non era individuabile, nella regione di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata c) che neppure erano ravvisabili profili di vulnerabilità, giacchè il richiedente poteva contare su una rete familiare nel Paese d’origine, mentre in Italia non aveva raggiunto alcuna integrazione sociale, personale e lavorativa.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’utilizzo di fonti informative non attuali.

La censura è inammissibile, anche a tacere dell’erroneo riferimento al contenuto del vizio individuato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Tale è appunto il caso di specie, nel quale il ricorrente lamenta in termini assolutamente generici l’omesso esame di fonti informative che non si cura di indicare.

Al riguardo, va ribadito che, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte valutato superficialmente il percorso formativo di manutentore, il superamento di corsi di formazione come operatore Cas e Sprar e la frequentazione della Missione Evangelica di (OMISSIS).

Il ricorrente lamenta, inoltre, la valutazione di inattendibilità della sua narrazione e deduce di non avere più riferimenti abitativi e lavorativi nel Paese di origine.

Va, innanzi tutto, osservato che, anche in questo caso, nonostante la formale deduzione di una violazione di legge, le critiche investono il contenuto della valutazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito.

In tali termini ricostruito il reale contenuto della doglianza, si rileva che essa è inammissibile, in quanto, in termini assertivi e generici, si colloca al di fuori del perimetro tratteggiato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, aspirando nella sostanza ad un diverso esito della valutazione delle risultanze istruttorie.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile Nulla per le spese, poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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