Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26561 del 09/11/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26561 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
ORDINANZA
sul ricorso 12110-2013 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro
CONDOMINIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5579/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/11/2012;
Data pubblicazione: 09/11/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
R.G. 12110/2013
PREMESSO CHE
Roma, ha instaurato un giudizio chiedendo l’annullamento di una
deliberazione dell’assemblea condominiale relativa alla ripartizione
delle spese concernenti l’impianto “fognante”. La domanda è stata
rigettata.
2.
Il soccombente ha impugnato la sentenza davanti alla Corte
d’appello, che ha respinto l’impugnazione.
3. Contro la sentenza di secondo grado A.A. propone ricorso per
cassazione articolato in cinque motivi.
Il Condominio resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria in cui eccepisce la nullità del
conferimento del mandato al difensore del controricorrente.
CONSIDERATO CHE
I cinque motivi di ricorso denunciano: violazione e falsa
applicazione degli artt. 1123, 1137, 1122 c.c.; violazione e falsa
applicazione dell’art. 113 c.p.c.; violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c.; eccesso di potere; violazione dell’art. 111 Cost. e
dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorso, di 125 pagine, dedica alla illustrazione dei cinque motivi
meno di cinque pagine, limitate a riportare per i primi tre perlopiù il
contenuto della disposizione, per il quarto un riassunto di quella che il
ricorrente chiama “rassegna giurisprudenziale” sull’eccesso di potere,
1. A.A., condomino del Condominio ,
per il quinto un generico richiamo delle due disposizioni che
sarebbero state violate.
Il ricorso non rispetta pertanto l’onere di specificità dei motivi di
cui all’art. 366 c.p.c. e va pertanto dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base
conferita al difensore del controricorrente, non essendo quelli
denunciati dal ricorrenti vizi che determinino la nullità dell’atto).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
4-4 èhmite..a
La Corte Tri:hì il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che
liquida in euro 2.200
2ensi) di cui euro 200 per esborsi, oltre
spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 16 maggio 2017.
Il Presidente
(Bruno Bianchini)
a NERI
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Roma,
IN CANCELLERIA
9 NOV. 2017
della soccombenza (va respinta l’eccezione di nullità della procura