Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26560 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. II, 30/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 30/09/2021), n.26560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13167/2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, PREFETTURA UTG CATANIA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

nonché da:

C.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE, 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMPIERO DE LUCA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5711/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Giudice di pace di Acireale, parzialmente accogliendo l’opposizione avanzata da C.B.M., aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia stradale di Catania relativamente alla violazione dell’art. 141 C.d.S., rigettando l’opposizione a riguardo della contestata violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12 (per aver circolato contromano);

– il Tribunale di Catania, accolto l’appello della C., annullò in toto il verbale, quindi anche in relazione a quest’ultima contestazione e compensò per intero le spese dei due gradi;

– questi, in sintesi, gli argomenti posti a sostegno della decisione d’appello: il verbale doveva reputarsi nullo a causa della “genericità della descrizione della condotta, posto che la fede privilegiata di cui beneficia il verbale in questione non comporta il venir meno dell’onere della prova, in capo all’organo accertante, dei fatti costitutivi del comportamento illecito”; in particolare il Giudice addebita al verbale, il quale affermava la circolazione contromano, di “non avere descritto il fatto in maniera sufficientemente specifica”, quanto a provenienza dell’autovettura, quanto al punto della rotatoria nella quale sarebbe stata commessa la violazione, in cosa fosse consistita la limitata visibilità; si trattava, in definitiva, di “un grave difetto di motivazione”, che aveva procurato “vulnus” difensivo e non consentiva al giudice una compiuta valutazione dei fatti;

ritenuto che avverso quest’ultima decisione ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi e che la controparte resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale, fondato su un motivo;

ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2696,2700 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201,D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383; nonché del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 143, 200, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– il verbale redatto per violazione del C.d.S., fa fede fino a querela di falso, anche in ordine alla contestata assenza di una particolareggiata descrizione;

– il verbale era comunque pienamente descrittivo, stante che in esso era riportata la rotatoria interessata ((OMISSIS), in prossimità con la (OMISSIS)), alla luce di quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 200 C.d.S., comma 2 e art. 383 reg. att., comma 1, nel mentre solo laddove la contestazione non avvenga nell’immediatezza l’art. 201 C.d.S., comma 1, impone che il verbale notificato al trasgressore debba riportare “gli estremi precisi e dettagliati della violazione”, per contro nel caso in esame la contestazione si era avuta nell’immediatezza;

– gli elementi che il Tribunale ipotizza avrebbero dovuto essere annotati, oltre che congetturali e astratti, imporrebbero una descrizione di circostanze esorbitanti, in contrasto con l’art. 143 C.d.S., comma 12;

– la contestazione in presenza della violazione fa escludere l’ipotizzato difetto di contraddittorio;

considerato che l’insieme censuratorio è fondato, dovendosi osservare che:

a) questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del C.d.S., la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (Sez. 2, n. 339, 12/1/2012, Rv. n. 620730; ma già S.U. n. 17355/2009);

b) dell’art. 200 C.d.S., comma 2. Prescrive: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale” e dell’art. 383, comma 1 del regolamento dispone: “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”; l’art. 201 C.d.S., per contro, dispone che: “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”;

c) nel caso di specie non è controverso che la contestazione si ebbe nell’immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente, siccome riporta il ricorso, confermato sul punto dal controricorso: “Avevo fretta di rincasare vista l’ora tarda… andavo piano si rispettato la segnaletica anche se la rotonda realizzata in maniera poco visibile”;

d) non v’e’ motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte quanto alla resistenza del verbale di contestazione fino a querela di falso, anche in relazione alla mancanza o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi;

e) è da escludere il paventato “vulnus” difensivo per la basilare ragione che non si è in presenza di contestazioni a sorpresa, ma di fatti ben noti al conducente, proprio perché contestatigli nell’immediatezza e ben compresi dal medesimo, tanto da rilasciare dichiarazione a verbale;

f) evidente, infine, il ben diverso onere descrittivo derivante dalle norme sopra riportate nel caso in cui non si versi in presenza di contestazione immediata, diversità che non avrebbe ragion d’esistere ove anche nel secondo caso fosse richiesta al verbalizzante la indicazione degli “estremi precisi e dettagliati della violazione”;

g) infine, non può condividersi l’osservazione del Giudice, secondo la quale una maggiore analiticità nella descrizione del fatto sarebbe stata necessaria onde consentirgli di “valutare compiutamente l’eventuale consumazione del contestato illecito”, avendo costui ipotizzato che la sommaria descrizione dell’accaduto impedisse il suo sindacato, valendo, invece, ben diversa regola “iuris”: fino a querela di falso il fatto deve reputarsi quello contestato e in relazione a esso egli è chiamato ad accertare la conformità a diritto della contestazione;

considerato che l’accoglimento del ricorso principale importa l’assorbimento del ricorso incidentale, con il quale la C. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice dell’appello compensato le spese di entrambi i gradi, nonostante la totale soccombenza del Ministero;

considerato, di conseguenza, che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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