Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26560 del 23/11/2020
Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/11/2020), n.26560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3345/2016 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO PEZCOLLER;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ INIZIATIVE IMMOBILIARI TRENTINE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con atto di citazione del 12 aprile 2012 F.S. conveniva in giudizio la Società Iniziative Immobiliari Trentine s.r.l., chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti a fronte dell’inadempimento della società convenuta, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione dell’immobile oltrechè al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 616/2014, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta, riconosciuto in corso di causa dalla società stessa, e la condannava alla restituzione dell’immobile; rigettava invece la domanda di condanna al risarcimento del danno.
2. Contro tale sentenza proponeva appello F.S., in relazione al mancato riconoscimento del risarcimento del danno.
La Corte d’appello di Trento rigettava l’appello con sentenza 24 giugno 2015, n. 207.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.S..
L’intimata Società Iniziative Immobiliari Trentine s.r.l. non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il ricorrente, con atto datato 19 febbraio 2020 e depositato il 28 febbraio 2019, ha dichiarato di rinunciare “agli atti e quindi al ricorso”.
La dichiarazione del ricorrente, indicativa del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio è idonea, tenuto conto anche della mancata costituzione dell’intimata, a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. al riguardo Cass. 19907/2018).
Non essendosi l’intimata difesa in giudizio, nulla viene disposto in punto spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020