Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26560 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9947-2010 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, via L. G. Faravelli n. 22, presso lo studio degli Avvocati

Maresca Arturo, Romei Roberto e Boccia Franco Raimondo, che la

rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.P. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo

studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta e difende

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8451/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avvocato Panici;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Finocchi Ghersi Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, S.G. P. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla Telecom spa per avere indebitamente trattenuto emolumenti non dovuti ed erroneamente liquidati in busta paga, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

2.- Accolta la domanda, Telecom spa proponeva appello sostenendo che sussisteva il comportamento addebitato e che, comunque, la sanzione adottata era proporzionata.

3.- La Corte di appello di Roma con sentenza 27.10.09 accoglieva l’impugnazione rilevando che il lavoratore effettivamente aveva posto in essere il comportamento ascrittogli, segnalando in ritardo l’erroneità della liquidazione dei compensi, così dimostrando scarsa sensibilità aziendale, e che, tuttavia, la sanzione irrogata non era proporzionata. Non era, infatti, leso irreparabilmente il vincolo fiduciario e, in ogni caso, nel c.c.n.l. di categoria tale comportamento non era punito con l’irrogazione della sanzione espulsiva, atteso che le fattispecie ivi esemplificate (art. 48) avevano ben diversa gravità che non il comportamento ascritto a S.. Era dunque evidente la sproporzione tra l’addebito e la sanzione, sia sotto il profilo del licenziamento per giusta causa che per il licenziamento con preavviso.

4.- Proponeva ricorso per cassazione la soc. Telecom deducendo violazione: a) degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto il dipendente aveva contravvenuto ai doveri di correttezza e buona fede imposti dal codice civile nell’espletamento del rapporto di lavoro, avendo colpevolmente omesso di avvertire il datore dell’errore di liquidazione dei compensi; 2) degli artt. 2106 e 2119 c.c., rilevando che l’elencazione delle mancanze punibili con licenziamento previste dall’art. 48 ccnl di categoria e solo indicativa e che, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la condotta in relazione alla portata oggettiva e soggettiva del comportamento, alle circostanze della sua attuazione e all’elemento intenzionale; in particolare, non sarebbe stato considerato che l’art. 48, lett. b), n. 4, lett. c), punisce con il licenziamento il dipendente che per dolo arreca danni rilevanti al patrimonio dell’azienda e che, pertanto, da un confronto tra tale fattispecie e quella concreta avrebbe potuto derivarsi un parallelo di gravità tra le due condotte.

Si difendeva con controricorso S..

5.- Il consigliere relatore, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.

6.- La giurisprudenza di questa Corte ritiene che in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro esercita il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo non solo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma anche all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia, (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. 22.6.09 n. 14586).

7.- Il giudice di merito si è attenuto a tali principi, procedendo ad una valutazione rigorosa del comportamento tenuto dal lavoratore, così giungendo alla conclusione della mancanza di proporzionalità che, essendo congruamente motivata, è in questa sede incensurabile.

In particolare, non si è sottratto all’analisi dell’art. 48 del contratto collettivo e, proprio dalla valutazione del suo contenuto, ha tratto significativi clementi logici poi posti a fondamento del giudizio di non proporzionalità.

8.- Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

9.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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