Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2656 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 23/04/2018, dep. 30/01/2019), n.2656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10655/2013 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del Direttore generale

A.U., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Balistreri, con

domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angela Maria Lorena

Cordaro in Roma, Via Eleonora Duse n. 5/G;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta pubblicato il 19

marzo 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta da Riscossione Sicilia s.p.a., agente della riscossione dei tributi per la provincia di Caltanissetta, per difetto di prova dei crediti insinuati con tre separate domande. Ha rilevato che ne giudizio di opposizione l’opponente aveva prodotto soltanto le copie delle retate di notifica delle cartelle di pagamento e i prospetti di ripartizione delle prelazioni, ma non gli indispensabili estratti dei ruoli, sulla base dei quali è consentita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16, l’ammissione al passivo dei crediti ivi iscritti.

2. Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Il curatore del fallimento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando i vizi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che i documenti prodotti in relazione a ciascuna delle domande di insinuazione, denominati “prospetto ripartizionale delle prelazioni” recavano in calce la dicitura “estratto conforme ai ruoli emessi dall’Ente impositore” ed erano sottoscritti dall’agente della riscossione di Caltanissetta. Essi inoltre riproducevano fedelmente il ruolo, e quindi gli estratti del medesimo, contenendo l’indicazione dell’ente impositore, del tributo, del numero di cartella esattoriale, dell’anno di riferimento, dell’importo per capitale, interessi e spese e della data di notifica della cartella esattoriale. Erano, pertanto, in tutto equivalenti a estratti o copie dei ruoli, in base alle quali pacificamente l’agente della riscossione può insinuarsi al passivo fallimentare.

2. Il motivo è fondato sotto il profilo del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale, infatti, ha escluso che i documenti prodotti dall’opponente costituissero estratti dei ruoli in base ai quali, pure, ha ritenuto che il credito dell’agente della riscossione può essere ammesso al passivo fallimentare ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 – senza aver preso in considerazione una serie di elementi da cui la qualifica di estratti di ruolo era ricavabile, quali il contenuto, l’espressa dicitura “estratto conforme ai ruoli emessi dall’Ente impositore”, la precisazione del numero e della scadenza del ruolo stesso, la sottoscrizione da parte dell’agente della riscossione.

3. Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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