Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2656 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2656 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17394-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MOTIVER PROXIMA S.R.L.;
– intimata 5
avverso il decreto n. cronol. 3915/2015 del 08/06/2019 del
TRIBUNALE di SASSARI del 25/05/2015, emesso sul procedimento
iscritto al n° 877/2015 R.G.;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2015 n. 17394 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

R.G. n. 17394/2015
Ordinanza
Rilevato che:
Con decreto depositato 1’8/6/2015, il Tribunale di Sassari ha respinto
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Moviter Proxima srl, proposta
dall’Agenzia delle Entrate-Direzione regionale per la Sardegna, per la mancata
ammissione dei crediti di cui aveva chiesto l’insinuazione al passivo(euro

dichiarazione per il 2009 ed accessori; euro 1556,00 per sanzioni per l’anno
2008; euro 2330,75 per sanzioni per omessa dichiarazione anni 2010-2012), di
cui agli avvisi di accertamento notificati il 12/10/2014 ed il 31/7/2014 alla
società, successivamente dichiarata fallita il 6/11/2014.
Il Tribunale, posto che non occorre notificare al curatore gli avvisi, già notificati
al debitore in bonis, quando le somme per cui si chiede l’ammissione siano già
iscritte a ruolo, ha considerato che con la legge 111/2011, di conversione del
d.l. 78/2010, il ruolo è stato sostituito dall’avviso di accertamento esecutivo, e
che l’art.29 lett.g) d.l. cit. dispone che « i riferimenti alle somme iscritte a
ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione…»,
e quindi alle somme di cui all’accertamento notificato per cui siano decorsi i
termini di gg.60+30; che pertanto l’art.87 del d.p.r. 602/1973 deve intendersi
in tale senso nella parte in cui si riferisce alle somme iscritte a ruolo, da ciò
conseguendo che l’ammissione al passivo può richiedersi solo per le somme
iscritte a ruolo e quindi, per l’interpretazione dell’art.29 del d.l. 78/2010, per le
somme “affidate agli agenti della riscossione” ai sensi dell’art.29 lett.g), mentre
nel caso, alla data di dichiarazione di fallimento, i termini per il pagamento o la
presentazione del ricorso non erano ancora decorsi né certamente l’Agenzia
delle Entrate aveva affidato le somme agli agenti della riscossione.
Ricorre su di un motivo l’Agenzia delle Entrate.
Il Fallimento non ha svolto difese.
La proposta del relatore col decreto di fissazione dell’adunanza è stata
regolarmente notificato alla ricorrente.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.

266.571,60 per IRES ed IRAP evase nel 2009 e sanzioni per omessa

Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole della violazione e
falsa applicazione degli artt. 87 d.p.r. 602/1973, 17 d.lgs. 46/1999 e d.l.
78/2010, convertito nella legge 122/2010, sostenendo che dette norme non
escludono affatto che nelle more dell’iscrizione a ruolo del credito o, con la
nuova normativa, dell’ affidamento all’esattore, l’Amministrazione possa
insinuarsi direttamente al passivo, e che, diversamente opinando, si finirebbe

iscrizione a ruolo o di affidamento all’esattore al momento della dichiarazione di
fallimento, visti i tempi ristrettissimi della procedura di accertamento del
passivo.
Ciò posto, si deve rilevare, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che
a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, il ruolo è stato sostituito dall’avviso di accertamento esecutivo e
che, per il disposto di cui all’art.29 lett.

g),( «ai fini della procedura di

riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati alle somme
affidate agli agenti della riscossione…»), il riferimento nell’art.87 del d.p.r.
602/1973, che prevede l’ammissione al passivo dei crediti tributari, alle somme
«iscritte a ruolo», vada inteso come effettuato alle somme «affidate agli agenti
della riscossione», cioè alle somme di cui all’accertamento notificato per cui
siano decorsi i termini di gg.60+30.
Ora, l’Agenzia delle Entrate sostiene che le norme citate non impediscono
all’Amministrazione di insinuarsi al passivo nel lasso temporale per
l’affidamento del credito all’esattore.
Tale tesi, in linea di principio, può ritenersi corretta, ove però l’Amministrazione
faccia valere un diverso titolo: ed infatti, nella pronuncia delle Sez. U.
4126/2012, è stato affermato che la domanda di ammissione al passivo di un
fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata
dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del
buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la
notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della
documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze,

per precludere l’ammissione tempestiva per i crediti pubblici in corso di

potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore ( nella
specie, la domanda era fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo,
sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente).
E tale principio è stato seguito, tra le altre, dalla pronuncia resa a sezione
semplice, 14693/2017, che ha di conseguenza cassato il decreto con il quale il
tribunale, ritenendo insufficiente la produzione dei soli estratti del ruolo e
rilevando la mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale, aveva

Ove però, come nel ricorso che qui interessa, l’Agenzia delle entrate intenda far
valere il credito tributario avvalendosi non di altri titoli, ma solo
dell’accertamento esecutivo secondo il d.lgs. 78/2010, che ha inteso
concentrare la riscossione nell’accertamento, dovrà rispettare il principio fissato
dall’art.29 lett.g).
Va pertanto respinto il ricorso.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017
, Il President
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respinto l’opposizione al passivo presentata dal concessionario.

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