Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2656 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2165/2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI COLLI

PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1216/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Fabio Cipriani per la ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso del 9 ottobre 2014, B.L. chiedeva alla Corte d’Appello di Perugia di liquidare le somme necessarie a ristorare il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio civile intrapreso dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, proseguito dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e definito infine dalla Corte di Cassazione. Con decreto del Consigliere delegato n. 1592/2014 la domanda era accolta, liquidandosi un indennizzo pari ad Euro 9.800,00.

Il ricorso ed il decreto erano però notificati, nonostante l’immediata comunicazione dell’emissione del secondo, solo in data 5/3/2015, ed il Ministero intimato proponeva opposizione lamentando la notifica tardiva ben oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

La Corte d’Appello di Perugia in composizione collegiale con Decreto del 28/7/2015, accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace il decreto.

Per la cassazione di questo decreto l’originaria parte ricorrente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati con memorie ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, in relazione alla non perentorietà del termine previsto per la notifica del ricorso e del decreto.

Si sostiene che in realtà la norma non prevede che il termine di trenta giorni abbia carattere perentorio, a differenza ad esempio di quanto espressamente dettato per il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della stessa legge.

D’altronde la natura non perentoria del termine, oltre a trovare conforto nel richiamo alle norme in tema di procedimento monitorio, si ricava anche per le gravi conseguenze che derivano dal mancato rispetto dello stesso (inefficacia del decreto e non riproponibilità della domanda).

Ne discende quindi che la ricorrente avrebbe ben potuta essere rimessa in termini, considerato altresì che il ritardo nella notifica era stato sanato dall’opposizione del Ministero.

Il secondo motivo deduce invece, ove si opini per la natura perentoria del termine, che la norma sarebbe incostituzionale per la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè in relazione all’art. 112 c.p.c., in ragione della non riproponibilità della domanda.

Infatti, aderendo all’interpretazione rigorosa delle norme, la conseguenza sarebbe che il ritardo nella notifica del decreto implica che la domanda indennitaria non possa essere riproposta con un grave vulnus ad un diritto soggettivo destinato a ristorare un pregiudizio ad un diritto fondamentale dell’individuo, quale quello alla durata ragionevole del processo, che in tal modo verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Si invita pertanto questa Corte a valutare la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, sono infondati e devono essere rigettati.

Passando alla disamina della denunziata violazione di legge, è pacifico che la ricorrente non abbia notificato) nel termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, (quale scaturente dalle modifiche di cui alla L. n. 134 del 2012) nè il ricorso nè il decreto) di (parziale) accoglimento del primo, sicchè alla fattispecie risulta chiaramente applicabile la disposizione di legge che prevede che la tardiva notifica determini l’inefficacia del decreto stesso (per la diversa ipotesi di notifica del solo decreto e per la possibilità di ritenere il vizio sanabile a mezzo dell’opposizione ovvero mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., in sede di opposizione, si veda di recente Cass. n. 21554/2016).

Questa Corte con la sentenza n. 5656/2015 ha avuto modo di chiarire che la novella del 2012 della L. n. 89 del 2001, ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.

Da tale premessa, in motivazione ha altresì tratto la conclusione secondo cui il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, di cui all’art. art. 5 ter, è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato) entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all’art. 3, comma 4, della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito dello stesso.

Ne consegue che correttamente il Ministero si è avvalso dell’opposizione al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto tardivamente notificato, e che altrettanto) corretta, alla luce del dettato normativo, è la soluzione alla duale è pervenuta la Corte distrettuale, che si è limitata a dichiarare l’inefficacia del decreto.

In tal senso la soluzione criticata da parte ricorrente appare invece imposta dal tenore letterale della norma di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, che, sebbene abbia disegnato un meccanismo che per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l’inefficacia, implica anche l’improponibilità della domanda.

Il mancato riferimento esplicito alla natura perentoria del termine appare tuttavia superfluo in ragione della espressa previsione di inefficacia del decreto e di conseguente non riproponibilità della domanda che vale ad attribuire in facto il carattere della perentorietà al termine di trenta giorni, proprio in ragione delle gravi conseguenze che scaturiscono dal suo mancato rispetto.

Nè appare confacente nella fattispecie il richiamo alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza n. 5700/2014, che attiene alla diversa ipotesi del mancato rispetto del termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Collegio secondo il meccanismo decisionale di cui alla L. n. 89 del 2001, nella versione che precedeva le modifiche del 2012, posto che in tal caso l’assenza di qualificazione del termine a tal fine assegnato come perentorio, non era corredata da alcuna diversa sanzione da parte del legislatore.

Alla conclusione ora esposta deve poi aggiungersi la considerazione che, come si ricava dalla disciplina del procedimento disegnato dalla L. n. 89 del 2001, anche allorquando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata nel ricorso, il ricorrente è posto davanti ad un’alternativa processuale, potendo) provvedere comunque alla notificazione del provvedimento, il che normativamente implica però acquiescenza dell’istante alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, precludendogli la possibilità di insistere nella sua originaria pretesa, proponendo altresì opposizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 3 ter, (per una diversa conclusione in relazione al procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e ss., cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7003 del 24/06/1993). In alternativa può, come precisa pure la L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 6, (“Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’art. 5 ter”), proporre opposizione avverso il decreto che abbia parzialmente accolto il ricorso, al fine di ottenere dal collegio della Corte d’Appello il riconoscimento altresì dei capi di domanda non accolti, senza dover in tal caso procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, che renderebbe improponibile l’opposizione stessa, e dovendo, piuttosto, depositare l’atto di opposizione nel termine di cui all’art. 5 ter, comma 1, cit..

Così ricostruito il sistema scaturente dalle modifiche apportate dalla novella del 2012, le quali segnano una chiara differenza di disciplina tra il procedimento de quo e quello monitorio disciplinato dal codice di rito, e soprattutto in ragione delle espressa previsione della non riproponibilità della domanda che sia stata accolta con il decreto del quale sia mancata la notifica nel termine di trenta giorni, emerge in maniera evidente anche l’insussistenza del dubbio di costituzionalità della norma prospettato dalla ricorrente.

La parte che ha visto accolta la propria domanda deve comunque provvedere alla notifica del decreto nel termine imposto dalla legge, potendo al più valutare, ove l’accoglimento non si stato totale, se proporre opposizione nel termine di cui all’art. 5 ter, ove si ritenga insoddisfatta della prima decisione presa.

Laddove invece ritenga che le proprie richieste siano state integralmente soddisfatte ovvero ove reputi di dovere prestare sostanziale acquiescenza all’accoglimento parziale, e in ogni caso onerata della notifica di ricorso e decreto nel termine di cui all’art. 5, comma 2.

Nè può ritenersi che deponga in senso contrario quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 20695/2016, il cui principio di diritto, recita che: “in materia di equa riparazione, l’inefficacia del decreto emesso in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, per l’avvenuta sua notificazione oltre il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, deve essere fatta valere con l’opposizione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte d’appello di esaminare non solo l’eccezione d’inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all’art. 3, comma 1, in relazione al quale detta Corte deve emettere la sua pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa”.

Infatti trattasi di pronuncia concernente la diversa ipotesi in cui la notifica del decreto era avvenuta nel termine di legge sebbene con modalità tali da determinarne la nullità, sicchè, in ragione della possibilità di concedere un termine per la rinnovazione della notifica con efficacia sanante ex tunc, si pone effettivamente la necessità che l’opposizione non si esaurisca nella sola deduzione del vizio della notifica, ma che investa anche il merito della pretesa azionata.

Laddove invece la notifica sia avvenuta oltre il termine, la conseguenza della impossibilità di una successiva ripresentazione della domanda indennitaria, a seguito della dichiarazione di inefficacia del decreto in quanto tardivamente notificato, esime il giudice dell’opposizione investito del ricorso volto appunto a far valere la violazione del termine per la notifica stessa, dal dover procedere all’esame del merito, nonchè esclude che l’opponente debba anche avanzare doglianze nel merito.

La segnalata differenza di disciplina tra il procedimento in esame ed il tradizionale procedimento monitorio non può ritenersi idonea a giustificare i dubbi di costituzionalità prospettati dalla ricorrente, posto che alla parte che abbia visto in tutto o solo in parte accolta la domanda di indennizzo, oltre ad essere stata apprestata dall’ordinamento una forma di tutela rappresentata dall’opposizione che consente di sottoporre le proprie richieste alla decisione del collegio, è stato assegnato per la notifica un termine di trenta giorni che non si palesa giugulatorio o ingiustificatamente restrittivo.

Inoltre la differente soluzione legislativa individuata per la domanda di equo indennizzo rispetto a quella prevista per il procedimento monitorio di cui al codice di rito, appare quindi riconducibile ad una legittima scelta discrezionale del legislatore, il quale ha a tal fine altresì approntato delle garanzie procedimentali che inducono a ritenere il procedimento de quo immune dalle censure di costituzionalità prospettate nel secondo motivo, non potendo reputarsi che in tal modo sia stato leso il diritto di difesa delle parte nè che sia stato irrimediabilmente pregiudicato il diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo.

D’altronde le eventuali difficoltà che la parte possa incontrare nel rispettare il termine de quo appaiono suscettibili di trovare adeguato rimedio nell’istituto della rimessione in termini, che nel caso in esame, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede e che non risulta nemmeno sostanzialmente contestato dalla ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto non poter concedere, ravvisando non adeguatamente giustificate le ragioni che a detta della parte l’avrebbero legittimata.

Attesa la novità della questione di diritto concernente gli effetti della tardiva notifica del decreto, che solo di recente è stata esaminata da questa Corte, e che scaturisce dalle previsioni di cui alla riforma della L. n. 89 del 2001, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 728, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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