Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26559 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/11/2020), n.26559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8165/2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPILLARE;

– ricorrente –

contro

G.R., G.G., RINOVA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.M., G.G.L.,

G.A., GA.AN., P.A., G.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MERLINI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ASSUNTA FRATTA, MARCO STEFANO

ANDREATTA;

– controricorrenti –

e contro

GO.CA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con atto di citazione del 27 ottobre 1998 B.M. conveniva in giudizio Go.Ca. chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2932 c.c. a concludere due contratti di vendita di un immobile, previa eliminazione dei vizi riscontrati sull’immobile o riduzione del prezzo, a fronte della stipulazione dei due contratti preliminari conclusi dall’attore con il procuratore speciale della convenuta G.V., nonchè la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi. Con successivo atto di citazione, Rinova s.r.l. (cui era stato nel frattempo ceduto l’immobile) conveniva in giudizio B.M., Go.Ca. e il figlio Ba.En., chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione dei contratti preliminari stipulati, con restituzione dell’immobile a Go. e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. In seguito, analoga azione veniva esperita da G. nei confronti di B..

Riunite le tre cause, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, con sentenza n. 1313/2011 il Tribunale di Vicenza accertava la validità ed efficacia dei due contratti preliminari e, per l’effetto, trasferiva in favore di B. la proprietà dell’immobile oggetto di causa, condannando B. al pagamento del prezzo residuo quantificato in Euro 185.924,48, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a fronte dei vizi esistenti dell’immobile, così come accertati in sede di consulenza tecnica d’ufficio; condannava Go.Ca., Rinova s.r.l. e gli eredi di G.V. (nel frattempo deceduto), in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di B..

2. Contro tale sentenza proponeva appello B.M., nella parte in cui ha stabilito che doveva pagare l’importo di Euro 185.924,48 e che tale somma andava maggiorata degli interessi legali “dalle scadenze al saldo”, nonchè nella parte in cui ha liquidato le spese in suo favore ponendole solidalmente in capo a Go., Rinova s.r.l. ed eredi G., così omettendo di statuire sulle spese relative alla soccombenza di Go. nella causa contro di lei intentata e alla soccombenza di Rinova e degli eredi G. nelle autonome domande proposte contro B..

Con sentenza 23 febbraio 2015, n. 454, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva stabilito che la somma da versare a Go. andava maggiorata degli interessi legali dalla scadenza al saldo, non riconoscendo gli interessi.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.M..

Resistono con controricorso Rinova s.r.l., P.A., G.D., G.R., G.G.L., Ga.An., G.A., G.G. e G.M..

L’intimata Go.Ca. non ha proposto difese.

Memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. e nota spese sono state depositate sia dal ricorrente che dai controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo, proposto in relazione alla causa r.g.n. 2251/1998 (la prima causa, instaurata dal ricorrente nei confronti di Go.Ca., rispetto alla quale – precisa il ricorrente in memoria – i controricorrenti, come ha affermato la Corte d’appello, non hanno legittimazione a controdedurre), lamenta “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia e quindi violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”: il Tribunale prima e la Corte di appello dopo non avrebbero considerato che la domanda di riduzione del prezzo era stata proposta in relazione alla necessità di portare tutto il piano terra dell’immobile oggetto di compravendita, e non il solo locale magazzino, all’altezza “promessa e pattuita” di metri 2,40, omessa considerazione determinata dall’avere “abbracciato senza alcuna riserva le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio”.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello non ha infatti omesso di pronunciare sul motivo di gravame fatto valere dal ricorrente. A fronte della doglianza dell’appellante per cui il Tribunale avrebbe dovuto ridurre maggiormente il prezzo, perchè il consulente tecnico d’ufficio aveva considerato il costo necessario a portare all’altezza di metri 2,40 il solo locale magazzino e non tutto il piano terra (v. p. 10 della sentenza impugnata), il giudice – con accertamento in fatto incensurabile da questa Corte di legittimità (v. infra il successivo motivo) – ha affermato la correttezza della stima del prezzo operata dal consulente tecnico d’ufficio (v. pp. 10-11 del provvedimento), così pronunciando sul motivo d’appello.

b) Il secondo motivo, anch’esso proposto unicamente in relazione alla causa r.g.n. 2251/1998, denuncia “violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di cui agli artt. 2697 e 2727 c.c. e art. 115 c.p.c., con particolare riguardo agli argomenti utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio per ridurre il prezzo dovuto” dal ricorrente alla signora Go. e alla mancata considerazione delle prove, documentali e testimoniali, presenti sin dal primo grado di giudizio.

Il motivo ripropone, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e art. 115 c.p.c., la doglianza avanzata con il primo motivo. Il giudice d’appello non avrebbe infatti tenuto conto che tutto il piano terreno, e non il solo locale magazzino, doveva (sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e delle parti) risultare alto metri 2,40 (pp. 26-30 del ricorso) e si sarebbe invece attenuto unicamente alle indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio non esaustiva (pp. 30-31 del ricorso). Come si è detto supra, il ricorrente chiede di rivalutare elementi di prova (dichiarazioni, risultanze della consulenza tecnica d’ufficio), che spettano al prudente apprezzamento del giudice di merito e che si sottraggono pertanto al giudizio di questa Corte di legittimità.

c) Il terzo motivo, proposto per le cause r.g.n. 2251/1998, 41/1999 e 1811/2000, denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, nonchè degli artt. 91 e 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte d’appello ritenuto che il Tribunale, nel liquidare le spese di lite, abbia correttamente considerato l’attività compiuta nei tre procedimenti poi riuniti.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello, a fronte di un motivo d’impugnazione che lamentava come il giudice di primo grado, ponendo le spese del giudizio solidalmente in capo a Go., Rinova s.r.l. e agli eredi G., avesse omesso di statuire sulle spese relative alla soccombenza di Go. nella causa contro lei intentata e alla soccombenza di Rinova e degli eredi G. nelle autonome domande proposte contro B. e ove si chiedeva di liquidare le spese come da notule prodotte in primo grado, ovvero per complessivi 47.949,12 Euro (v. la sentenza impugnata a p. 12), ha rilevato:

– che il Tribunale aveva correttamente indicato la soccombenza degli appellati nei confronti dell’appellante, “che si è visto rifondere integralmente le spese di primo grado, relativamente a tutti gli atti compiuti”;

– che il primo giudice ha considerato nella liquidazione – pari a Euro 18.744 – tutta l’attività compiuta, inizialmente in procedimenti separati, poi riuniti;

– che non vi sono ragioni per ritenere che il Tribunale non abbia liquidato il dovuto, alla luce del valore della causa, della sua difficoltà e dell’attività compiuta, che per alcune questioni si è riproposta in modo analogo nei vari procedimenti

– che, comunque, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il giudice può escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue.

Agli articolati argomenti del giudice d’appello il ricorrente si limita ad opporre che la riunione dei procedimenti lasciava intatta la loro autonomia, regola che non è affatto stata contraddetta dal giudice, che i diritti e gli onorari “avrebbero dovuto essere liquidati in misura non inferiore ai minimi tabellari”, vincolo che sarebbe derivato “anche dalla complessità delle questioni affrontate”, il che il giudice d’appello ha motivatamente escluso, e che la condanna in solido comportava per Go. il dover pagare anche per Rinova ed eredi G., profilo – come ha precisato il giudice d’appello (p. 13 della sentenza) – che costituisce un vantaggio per B., rispetto al quale egli era quindi privo di interesse all’impugnazione.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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