Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26559 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, via L. G. Faravelli n. 22, presso lo studio degli Avvocati

Maresca Arturo, Morrico Enzo, Romei Roberto e Boccia Franco Raimondo,

che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo studio dell’avvocato Panici

Pier Luigi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7087/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avvocato Panici;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, D.L.F. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla Telecom spa per avere indebitamente trattenuto emolumenti non dovuti ed erroneamente liquidati in busta paga, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

2.- Costituitasi Telecom e rigettata la domanda, D.L. proponeva appello sostenendo che non sussisteva il comportamento addebitato e che, comunque, la sanzione adottata era sproporzionata.

3.- La Corte di appello di Roma con sentenza 27.10.09 accoglieva l’impugnazione rilevando che il lavoratore effettivamente aveva posto in essere il comportamento ascrittogli, segnalando in ritardo l’erroneità della liquidazione dei compensi, così dimostrando scarsa sensibilità aziendale, e che, tuttavia, la sanzione irrogata non era proporzionata. Non era, infatti, leso irreparabilmente il vincolo fiduciario e, in ogni caso, nel ccnl di categoria tale comportamento non era punito con l’irrogazione della sanzione espulsiva, atteso che le fattispecie ivi esemplificate (art. 48) avevano ben diversa gravita che non il comportamento ascritto a D. L.. Era dunque evidente la sproporzione tra l’addebito e la sanzione, sia sotto il profilo del licenziamento per giusta causa che per il licenziamento con preavviso.

4.- Proponeva ricorso per cassazione la soc. Telecom deducendo violazione: a) degli artt. 1175 e 1375 c.c. rilevando che il dipendente aveva contravvenuto agli specifici doveri di correttezza e buona fede imposti dal codice civile nell’espletamento del rapporto di lavoro, avendo colpevolmente omesso di avvertire il datore dell’errore di liquidazione dei compensi; 2) degli artt. 2106 e 2119 c.c., rilevando che l’elencazione delle mancanze punibili con licenziamento previste dall’art. 48 del ccnl di categoria è solo indicativa e che, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la condotta in relazione alla portata oggettiva e soggettiva del comportamento, alle circostanze della sua attuazione e all’elemento intenzionale; in particolare, non sarebbe stato considerato che l’art. 48, lett. b), n. 4, lett. c), punisce con il licenziamento il dipendente per dolo arreca danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda e che, pertanto, da un confronto tra tale fattispecie e quella concreta avrebbe potuto derivarsi un parallelo di gravità tra le due condotte. Si difendeva con controricorso D.L..

5.- Il consigliere relatore, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.

6.- E’ prodotto in atti un verbale di conciliazione giudiziale, redatto dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma in data 2.07.11 ai sensi dell’art. 420 c.p.c., con il quale le odierne parti in causa, nel conciliare una diversa controversia tra di loro insorta (recante in n. 3870/11 r.g.) in trattazione dinanzi a quel giudice, transigono anche la presente controversia. I termini di tale transazione prevedono la rinunzia di Telecom al presente ricorso con accettazione del D.L. e ulteriore definizione degli aspetti economici della vicenda, ivi compresi quelli relativi al pagamento delle spese processuali.

7.- L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

8.- In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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