Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26558 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26611/2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in proprio e nella qualità di saocietà

incorporante la Circumvesuviana Srl, la Metrocampania Nordest Srl,

la Sepsa Spa, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7078/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. L’attuale intimato, dipendente della s.r.l. Circumvesuviana, azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducente di autobus addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso (agente unico) ha agito, per quanto in questa sede rileva, per il riconoscimento del diritto alle differenze economiche per avere svolto, nella medesima giornata lavorativa, il doppio turno di servizio nelle mansioni di agente unico.

3. La controversia riguarda esclusivamente il criterio di calcolo di tale indennità: il datore di lavoro sostiene la correttezza del proprio comportamento, quanto alla commisurazione dell’indennità, per la giornata nella quale il singolo agente abbia fornito la prestazione, alla stregua degli accordi aziendali 18.11.1988 e 17.12.2003.

4. La tesi del lavoratore, accolta dal primo giudice, ravvisa nelle disposizioni negoziali collettive (accordi collettivi 12.12.1972, 29.2.1980, 18.11.1988 e 17.12.2003) la volontà delle parti collettive di vincolare il compenso non alla qualifica o alla presenza in servizio, sibbene alla gravosità della prestazione resa, onde il diritto alla doppia indennità per le prestazioni lavorative rese con le modalità del doppio turno e, comunque, alla commisurazione dell’indennità ai turni di lavoro prestati nella giornata.

5. La Corte territoriale, decidendo sul gravame svolto da entrambe le parti, pur svolgendo la disamina degli accordi sopra menzionati nel senso dell’attribuzione dell’indennità di agente unico per ogni giornata di presenza e non già per ciascun turno di lavoro, confermava la sentenza impugnata (nel senso preteso, invece, dal lavoratore) ritenendo formato il giudicato interno.

6. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 2909 c.c..

7. Il lavoratore è rimasto intimato.

8. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato per avere la società ricorrente, come adeguatamente dimostrato in questa sede di legittimità, devoluto al giudice d’appello, e motivatamente prospettato, i rilievi critici avverso l’interpretazione abbracciata dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta identificazione, ai fini delle differenze retributive pretese, della giornata lavorativa con i turni lavorativi.

9. Non si è formato, pertanto, il giudicato interno sulla questione e all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata in parte qua, e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la decisione nel merito con il rigetto dell’originaria domanda per differenze retributive per prestazione ad agente unico in doppio turno, in conformità con il principio dell’attribuzione dell’indennità di agente unico per ogni giornata di presenza, e non già per ciascun turno di lavoro, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (da ultimo, fra le tante, v. Cass. n. 20338/2016 e, in precedenza, Cass. sez. sesta-L, sent. nn. 11792, 12372, 12440, 12441, 18052 del 2015 ed altre numerose conformi).

10. Le spese dei gradi di merito, in considerazione del diverso esito, vanno compensate.

11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda per differenze retributive per prestazione ad agente unico in doppio turno; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA