Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26558 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., F.P. e F.S., quali eredi di

C.R., elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n.

38, presso lo studio dell’Avv. CALVETTA Domenico, che li rappresenta

e difende per procura conferita a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli Avvocati RICCIO

Alessandro, Mauro Ricci, Giuseppina Giannico per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1451/09 della Corte d’appello di Catanzaro,

pronunziata in causa n. 1254/08 r.g., depositata in data 30.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25.10.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udita l’Avv. Clementina Pulli per delega Riccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- C.R. conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Catanzaro il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’INPS per ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18.

2.- Rigettata la domanda all’esito di consulenza medico legale di ufficio, proposto appello dalla C., a seguito del suo decesso si costituivano in giudizio gli eredi F.R.C., F. P. e F.S., i quali si riportavano alle censure proposte dalla loro dante causa.

3.- La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 30.12.09, riteneva esauriente e persuasiva la relazione del consulente tecnico, avendo questi verificato che la C. era in grado di attendere agli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza. Considerato che le censure dell’appellante si riducevano a divergenti valutazioni medico-legali, rigettava l’impugnazione.

4.- Proponevano ricorso per cassazione detti aventi causa con unico motivo, lamentando l’erroneità dell’accertamento del giudice di merito che, condividendo le errate conclusioni del consulente, non ha considerato che l’assicurata era affetta da insufficienza respiratoria cronica con severo stato ipossiemico, da fibrosi polmonare diffusa con polmone ad alveare trattata quotidianamente con ossigenoterapia, malattia che deve essere considerata – nell’ambito del quadro clinico generale – ostativa all’attitudine a compiere gli atti quotidiani della vita.

Solo l’INPS si difendeva con controricorso.

5.- Il consigliere relatore, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.

6.- In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. da ultimo Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).

7.- Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni esplicitamente valutate sul piano medico- legale dal giudice di merito, sono effettuate acritiche osservazioni basate su valutazioni di merito del tutto generiche.

8.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

9.- I ricorrenti per il principio della soccombenza sono tenuti alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS, mentre nulla debbono nei confronti del Ministero, non avendo lo stesso svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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