Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26557 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26319-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), domiciliata elettivamente
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DI BENEDETTO LAURA (c.f. DBNLRA76L69L186F), domiciliata
elettivamente in Roma, Via Guido Alfani n. 29, presso lo studio
dell’Avv. Gianmarco Panetta, rappresentato e difeso dall’Avv.
Massimo Faugno per delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7824/10 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 3.11.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27.09.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Marcello Matera.
Ritenuto in fatto e diritto
Di Benedetto Laura ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del
termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di
Poste Italiane s.p.a.

Data pubblicazione: 27/11/2013

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2013
Il Presidente

Rigettata la domanda e proposto appello da Di Benedetto, la
Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 3.11.10, accoglieva
l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per
cassazione. Rispondeva con controricorso Di Benedetto.
Il Consigliere relatore, ai sensi dell’ rt. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale ed
è stata notificata ai difensori costituiti.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede
sindacale del 28.11.12, dal quale risulta che Di Benedetto ha raggiunto
con la controparte un accordo transattivo co cernente la controversia
de qua e che le parti si danno atto delfinterve mia amichevole e definitiva
concilickione a tutti gli effetti di legge e dichiara do che — in caso di fasi
giudkiali ancora aperte — le stesse saranno definite in coeretka con il presente
verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere
nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processO. Alla cessazione della
materia del contendere fa seguito la declarato ia di inammissibilità del
ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quin i anche ad impugnare,
deve sussistere non solo nel momento in c i è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento dell decisione, in relazione
alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. .u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore della concili ione, debbono essere
compensate tra le parti le spese del giudizio di egittimità.

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