Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 23/11/2020), n.26557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20263/2019 proposto da:

I.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avv. Mario Novelli, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in Castelfidardo (AN), Via

Paolo Soprani n. 2b;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2019 della Corte d’appello di Ancona del

29/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. I.I., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del tribunale che ha confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione Territoriale competente;

– il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo la riforma integrale della decisione ed il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, del diritto alla protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari;

– a sostegno della propria richiesta, il sig. I.I. ha dichiarato di essere nato e di avere sempre vissuto ad (OMISSIS), di essere di religione cristiana e di avere studiato per sei anni e di avere lavorato come autista di camion; ha aggiunto di non essere sposato ma di avere avuto una figlia nel (OMISSIS) e di essere fuggito dalla Nigeria perchè perseguitato da un amico e altre persone che volevano costringerlo ad entrare nella confraternita degli (OMISSIS);

– la corte d’appello respingeva l’impugnazione del richiedente, evidenziando la genericità e scarsa credibilità del richiedente, che non aveva fatto alcuno sforzo per circostanziare il racconto;

-inoltre, la corte territoriale evidenziava che l’operato della confraternita degli (OMISSIS) come riferito dal richiedente non corrispondeva alle modalità operative tipiche della stessa e fondate sull’adesione volontaria;

– secondo la corte territoriale inoltre non erano ravvisabili nel racconto del richiedente circostanze riconducibili ad una fattispecie di persecuzione o di grave danno nel senso previsto dalla normativa sulla protezione sussidiaria nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè a quella della violenza indiscriminata di cui alla del citato art. 14, lett. c);

– la corte territoriale escludeva, altresì, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta da I.I. con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

– secondo il ricorrente, la corte territoriale ha negato ogni forma di protezione valutando, da una parte, la scarsa credibilità del richiedente la protezione e, dall’altra, omettendo ogni valutazione sulla situazione generale del Paese di provenienza;

– il motivo è infondato;

– questa corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 16925/2018; id. 33858/2019) che in materia di diritto al rifugio ed alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), l’accertamento del giudice di merito deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e che il beneficio del dubbio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, possa essere riconosciuto allorchè il giudice ravvisi che il richiedente abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, che abbia fornito un’idonea motivazione della mancanza di elementi significativi, che le dichiarazioni rese siano plausibili e coerenti, abbia proposto prima possibile la domanda e sia risultato dai riscontri effettuati attendibile;

– in tale prospettiva, il provvedimento impugnato risulta privo di vizi, avendo la corte territoriale, all’esito di un esame completo e riscontrato, ritenuto il racconto non credibile: in particolare la corte distrettuale ha evidenziato, a pag. 5 e 6 della sentenza, le perplessità che hanno condotto a tale valutazione, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se non in termini di omesso esame di elementi decisivi, elementi, tuttavia, non evidenziati nel motivo di censura;

– infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte anconetana ha fatto ricorso a report specifici sugli (OMISSIS) (cfr. pag. 7 della sentenza) che smentiscono le circostanze riferite dal ricorrente in merito alle modalità coatte di adesione al gruppo, conclusioni che non sono contestate con il presente ricorso, il quale si limita ad evidenziare le modalità violente con cui la confraternita persegue i suoi fini senza fare riferimento alla coercizione nelle modalità di affiliazione;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c);

– secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe sottovalutato la vicenda personale del sig. I.I. e avrebbe fornito una visione del tutto parziale della realtà della Nigeria e dell’Edo State;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver effettuato il giudice una sufficiente istruttoria sulla Nigeria;

– il secondo e terzo motivi), che possono essere esaminati congiuntamente perchè entrambi riferiti alla situazione sociopolitica della Nigeria, sono infondati;

– con entrambe le censure il ricorrente intende sostenere che il giudice d’appello non avrebbe compiuto una istruttoria completa, sia con riferimento al rigetto della protezione sussidiaria sia con riferimento a quella umanitaria, ma tale doglianza risulta non meritevole di accoglimento perchè a pag. 9 della sentenza impugnata il giudice ha provveduto all’analisi della situazione esistente in Nigeria, dando conto dei risultati di diversi reports – sul sito del Ministero degli esteri (OMISSIS) riguardante la Nigeria aggiornato nel 2018, i rapporti annuali di Amnesty International riferiti alla Nigeria ed aggiornati al 2017 nonchè i report tratti dal sito (OMISSIS) – i quali sono concordi nel negare una situazione di violenza indiscriminata, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato è mancato l’effettivo esame e valutazione circa l’esistenza o meno di situazioni di vulnerabilità;

– il motivo è infondato anche se la motivazione della corte territoriale va rettificata;

– costituisce infatti principio affermato da questa Corte che al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative a quelle dedotte per il diritto al rifugio o alla protezione sussidiaria (cfr. Cass. 21903/2015; 23604/2017);

– ciò posto, il giudice ha esaminato a pag. 10 della sentenza impugnata la domanda di protezione umanitaria e ha affermato, al di là dell’improprio riferimento alla necessità di specifiche ed ulteriori allegazioni da parte del richiedente, che anche alla stregua della situazione come accertata nell’Edo State, non è ravvisabile nei confronti del ricorrente, in caso di suo rimpatrio forzoso, il coinvolgimento in situazioni in cui la compressione dei diritti umani raggiunga un livello così elevato da impedire l’esercizio dei diritti inalienabili che giustifica il rilascio del permesso per motivi umanitari;

– pertanto, pur con la precisazione svolta, la decisione della corte territoriale è esente dal vizio denunciato;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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