Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25083/2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO (E.A.V.) SRL, ex Circumvesuviana Srl, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEVERE, 46/A, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PALA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIO RUSSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2894/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

3V03/2015, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. I lavoratori attualmente intimati, dipendenti della s.r.l. Circumvesuviana, azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducente di autobus addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso (agente unico), hanno agito per il riconoscimento del diritto alle differenze economiche per il mancato adeguamento della predetta indennità nel tempo.

3. Il datore di lavoro sostiene la correttezza del proprio comportamento alla stregua degli accordi aziendali in materia e della contrattazione collettiva nazionale che ne ha sancito il congelamento.

4. La tesi dei lavoratori ravvisa nelle fonti regionali, normative e deliberative, che hanno proposto il sistema dell’agente unico, il riferimento normativo dal quale evincere il sistema di contabilizzazione dell’emolumento del quale, con accordo aziendale del 18.11.1988, le OO.SS. e la Circumvesuviana avevano espressamente stabilito l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa regionale secondo le date dalla stessa previste.

5. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riformando la sentenza di prime cure ha riconosciuto il diritto al preteso adeguamento, ricostruendo, in motivazione, la complessa vicenda contrattuale conseguita al processo di soppressione della figura del bigliettaio ed alla conseguente istituzione della figura dell’agente unico.

6. Avverso tale sentenza la EAV s.r.l. (società incorporante la Circumvesuviana s.r.l.) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

7. I lavoratori non hanno resistito.

8. Con i motivi di ricorso la società denuncia: violazione c/o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in riferimento all’interpretazione degli accordi aziendali del 15 marzo 1988 e del 18 novembre 1988 (art. 360 c.p.c., n. 3). Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dagli indicati accordi non emergeva la volontà delle parti contrattuali di volere determinare un meccanismo di adeguamento automatico per il futuro, agganciando l’indennità alle dinamiche salariali ovvero agli incrementi che avrebbero interessato la retribuzione di base. Il rinvio ricettiziamente operato dagli accordi alla Delib. Giunta del 1986, costituiva l’esternazione della volontà di corrispondere la predetta indennità tenuto conto dei soli adeguamenti intervenuti nel tempo attraverso l’adozione di specifiche delibere della giunta regionale. Denuncia, inoltre, violazione del punto 18 dell’accordo nazionale del 2 ottobre 1989 e dell’art. 13 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, a suffragio dell’insussistenza del preteso diritto all’incremento dell’indennità per essere stato l’emolumento oggetto di rivendicazione “cristallizzato” in cifra fissa.

9. Numerose decisioni di questa Corte sono intervenute sulla questione posta con il ricorso e con i mezzi adeguatamente devoluti in questa sede di legittimità (v., ex multis, Cass., sez. sesta-L n. 8434/2016, alla cui ampia motivazione e a tutti i precedenti richiamati si rinvia).

10. Il punto 18 dell’accordo nazionale del 2 ottobre 1989 recita: “Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella “retribuzione normale”, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A.(per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall’1-9-1989 e dall’1-1-1991), lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo”.

11. Del pari non emergono ambiguità nel testo dell’art. 13 dell’Accordo nazionale 11 aprile 1995, sottoscritto dalla FEDERTRASPORTI, l’ANAC, la FENIT e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI settore autoferrotranvieri ed internavigatori, che recita: “Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui al presente accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: APA, lavoro straordinario, e festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR. Ogni altro compenso nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo”.

12. Gli accordi nazionali distinguono, quindi, le voci retributive in due gruppi.

13. Il primo riguarda voci nominativamente indicate (APA, lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta e TFR) e non include l’indennità di agente unico. Questa indennità pertanto rientra nel secondo gruppo, sul quale la norma collettiva così si esprime: “ogni altro compenso nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa…”.

14. Le previsioni, con le quali le parti stipulanti hanno inteso distinguere tra retribuzione normale, rivalutabile, e altri compensi, nazionali o aziendali, congelati, non palesano ambiguità: dalla possibilità di rivalutazione, o adeguamento, viene escluso ogni altro compenso, nazionale e aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, congelato in cifra fissa, quella ormai cristallizzata; il riproporzionamento in termini percentuali risulta necessitato dal fatto che restando fissa la somma erogata per il compenso, per legittimarla doveva operarsi la riduzione in misura corrispondente della percentuale che ne determinava l’ammontare.

15. Appare evidente che la cristallizzazione disposta dalla norma riguarda tutti i compensi che non siano stati elencati nella prima parte della previsione, “eventualmente”, e quindi non necessariamente, espressi in percentuale.

16. Sicuramente vi rientra, pertanto, l’indennità di agente unico, il cui importo veniva rivalutato in forma parametrica.

17. L’affermazione critica, in ordine alla non inquadrabilità dell’indennità in esame tra quelle che si incrementano in percentuale, non ha rilievo, perchè la previsione dell’autonomia collettiva fa riferimento ad un concetto più ampio, nel cui ambito la crescita in percentuale è solo una delle possibili eventualità e include forme affini di crescita, come quella parametrica.

18. Nè appare condivisibile l’obiezione del lavoratore incentrata sull’estraneità, alle predette previsioni collettive nazionali, dell’indennità della quale si discute, in virtù di un preteso carattere meramente locale del sistema agente unico, e dunque nè nazionale nè aziendale.

19. Invero, come già ribadito da questa Corte (arg. ex. Cass. 4257/2004) la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sè la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre, così, l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha, al contempo, demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonchè, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.

20. L’evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure devolute alla contrattazione aziendale, per ottenere incrementi di produttività (così Cass. 4257/2004), non toglie che il sistema agente unico, e il relativo compenso, rivesta una dimensione trascendente l’ambito locale, e regionale, nel quale si colloca la vicenda in esame, come del resto comprovano le disposizioni dei contratti collettivi di settore per le aziende che intendessero procedere all’istituzione del sistema ad agente unico (v. artt. 48A, 48B, 48C C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976).

21. L’ambito locale dell’indennità in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo, e non normativo regionale, dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello.

22. In definitiva, alla stregua del richiamato accordo nazionale, deve essere cassata la decisione della Corte territoriale che ha accolto la domanda volta ad ottenere adeguamenti ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale.

23. Il ricorso va accolto, la sentenza cassata nel capo in cui ha riconosciuto alle attuali parti intimate il diritto all’adeguamento dell’indennità di agente unico e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originaria domanda.

24. L’esito alterno dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di adeguamento dell’indennità di agente unico; compensa le spese dei gradi di merito; condanna le parti intimate al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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