Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21275/2018 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara

Costagliola, con domicilio eletto in Roma, via M. Menghini, n. 21,

presso lo studio dell’Avv. Pasquale Porfilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 7 giugno

2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che A.M., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 7 giugno 2018, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, lett. a) e c), censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la sua vicenda personale non giustificasse il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto delle prevaricazioni e delle minacce da lui subite nel Paese di origine a causa della sua condizione di omosessuale, prevista come reato dal codice penale;

che il motivo è infondato, avendo il Tribunale escluso motivatamente la credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente, ed in particolare dell’asserita omosessualità di quest’ultimo, mediante la sottolineatura della genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni da lui rese, prive di adeguati riferimenti temporali e di una concatenazione logica e plausibile degli eventi, nonchè sfornite di dettagli significativi concernenti la relazione sentimentale e sessuale asseritamente intrapresa con un compagno di lavoro;

che la predetta valutazione, correttamente improntata ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 12/06/2019, n. 15794; 5/02/2019, n. 3340);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, osservando che, nell’escludere la sussistenza di motivi di carattere personale tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale non ha considerato che la legge penale del (OMISSIS) qualifica come reato l’omosessualità, e non ha tenuto conto delle fonti d’informazione da cui risultano le umiliazioni cui sono sottoposte le persone omosessuali;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto della documentazione prodotta, che lo ritraeva in atteggiamenti intimi con il proprio compagno;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono inammissibili, risolvendosi nell’insistenza sulla medesima vicenda allegata a sostegno della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ritenuta non credibile dal Tribunale, e non attingendo pertanto la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, nell’affermare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione umanitaria, non ha specificamente menzionato la condizione di omosessualità del ricorrente, della quale aveva già escluso l’attendibilità, ma ha dato atto della mancata allegazione e dimostrazione di circostanze, evidentemente diverse, idonee ad evidenziare una situazione di vulnerabilità del richiedente;

che tale apprezzamento si pone d’altronde in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur affermando che il giudizio di scarsa credibilità della vicenda personale specificamente allegata a sostegno della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria non preclude di per sè l’applicazione della protezione umanitaria, la quale costituisce il frutto di una valutazione autonoma, attesa la diversità strutturale dei relativi presupposti, ha chiarito che tale valutazione deve avere pur sempre ad oggetto circostanze oggettivamente apprezzabili ed idonee a concretizzare una situazione di vulnerabilità, in tal modo escludendo che possa trattarsi dei medesimi fatti ritenuti non credibili ai fini della concessione delle altre misure di protezione (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2019, n. 10922);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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