Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26557 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), R.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell’avvocato MUSOLINO

CARMELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RESTA

RENATO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

26/05/2010, depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Battaglia Maria Grazia, difensore dei ricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 21 febbraio 2001 il Tribunale di Monza – nel provvedere anche su altri punti, che non formano più oggetto della materia del contendere – condannò R.E. a pagare 22.956,25 Euro a ognuno dei suoi fratelli R.G. e R.P., oltre agli interessi legali con decorrenza dal 18 gennaio 1988: somma corrispondente alla quota, di pertinenza di ognuno degli attori, dei frutti civili di un immobile che i tre germani avevano ereditato dal padre ma che era stato posseduto in via esclusiva dal convenuto, anche prima che fosse a lui assegnato all’esito di un precedente giudizio di divisione svoltosi tra le stesse parti.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 18 giugno 2010 ha fissato la decorrenza degli interessi al 14 giugno 2005.

R.G. e R.P. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. R.E. si è costituito con controricorso.

La Corte d’appello ha deciso nel senso che si è detto, osservando che “nelle conclusioni formulate, ed allegate alla sentenza di primo grado, risulta la richiesta del quantum, nella misura sopra indicata, oltre interessi dalla domanda come sopra specificata al saldo” e che “a prescindere dalla allegata rinuncia espressa degli appellati nelle precedenti azioni aventi lo stesso titolo ed evidenziate in narrativa, emerge proprio dal tenore letterale della richiesta che gli interessi sono invocati dalla domanda come sopra specificatà, e cioè quella relativa alla presente causa, e non già dalle prime domande.

Invece il Tribunale aveva stabilito il dies a quo degli interessi dalla data dell’inizio del giudizio di divisione, in cui G. R. e R.P. avevano formulato inizialmente anche la domanda di rendiconto poi riproposta in questo giudizio, ma vi avevano successivamente rinunciato per ragioni di speditezza.

I ricorrenti deducono che la sentenza di secondo grado è affetta da vizi di motivazione, in ordine all’interpretazione della loro domanda, per quanto concerne la decorrenza degli interessi.

La censura appare manifestamente fondata, poichè in effetti nella sentenza impugnata non è stato dato adeguatamente conto, in maniera esauriente, delle ragioni della decisione: è stato preso in considerazione soltanto il “tenore letterale della richiesta” come risultante dal verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre si sarebbe dovuto esaminare il complesso delle deduzioni svolte da R.G. e R.P. nè è stato spiegato il motivo per cui il richiamo alla “domanda come sopra specificata” dovesse intendersi necessariamente riferito a quella formulata nella “presente causa”, anzichè nella precedente, pur avendo la stessa Corte d’appello dato atto, nell’esposizione dello svolgimento del processo, che già con l’atto introduttivo di questo giudizio gli attori avevano segnalato di aver proposto “identica domanda” nella causa di divisione.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– sono state depositate memorie dall’una e dall’altra parte; il difensore del ricorrente e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono state efficacemente contrastate dal resistente con la sua memoria, basata su apprezzamenti eminentemente di merito, che non possono avere ingresso in questa sede, nè quindi supplire ai vizi di motivazione in cui il giudice a quo è incorso;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione dalla Corte d’appello di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA