Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26556 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28310-2018 proposto da:

D.F.O., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR preso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato OLINDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

GESA AG 2 SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 652/2018 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. D.F.O. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, in data 13 febbraio 2018, n. 652, con la quale la commissione ha riunito ed ha accolto i due appelli proposti dalla s.p.a. GE.S.A. AG 2, società d’ambito incaricata del servizio di riscossione della TARSU per il Comune di Porto Empedocle, contro la pronuncia di primo grado con. cui era stata dichiarata illegittima l’ingiunzione di pagamento della tassa per l’anno 2010 notificata ad esso ricorrente dalla predetta società, per non avere quest’ultima dimostrato che l’ingiunzione era stata emessa da funzionario all’uopo autorizzato;

2.1a commissione regionale, evidenziato che nell’ingiunzione “era specificamente indicato il funzionario responsabile del Comune di Porto Empedocle, sig.ra A.C.”, dallà quale l’ingiunzione stessa era stata sottoscritta, affermava che “nessuna norma impone al Comune di indicare nè tanto meno allegare ad avvisi ed ulteriori provvedimenti relativi alla Tarsu -come l’ingiunzione impugnata- l’atto di nomina del funzionario preposto”, che “della designazione della funzionaria non vi era motivo alcuno di dubitare” e che “comunque, come correttamente affermato dalla (società GE.S.A. AG 2), la designazione risultava da atto pubblico facilmente visionabile su semplice richiesta”;

3.la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo e con il secondo motivo di ricorso, il contribuente sostiene che la commissione avrebbe dovuto dichiarare il secondo appello inammissibile perchè tardivo (primo motivo) e perchè proposto dopo che, presentato il primo, il potere di impugnazione era stato consumato;

2.con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 e 116 c.p.c.”, il contribuente lamenta l’inosservanza di tali articoli e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162 (nella parte in cui lo stesso stabilisce che “… Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”). Sostiene che la commissione abbia errato nel ritenere l’ingiunzione legittima malgrado che la controparte non avesse dimostrato l’esistenza di un provvedimento del sindaco, di delega di firma in favore della funzionaria sottoscrittrice;

3. in riferimento al primo e al secondo motivo, va premesso che “la questione della prova che l’ingiunzione fosse stata emessa dal funzionario all’uopo autorizzato” e la questione della non necessità della prova medesima “quale requisito di legittimità dell’ingiunzione” erano state sollevate dalla società GE.S.A. AG.2 anche con il primo motivo di appello (v. sentenza impugnata, paginal). Il due motivi di ricorso risultano essere pertanto inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). L’ipotetico accoglimento di tali motivi e la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello successivo non avrebbero alcuna rilevanza pratica;

4. il terzo motivo è fondato. Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Attengono alla motivazione dell’atto e sono inconferenti le affermazioni poste a base della pronuncia impugnata secondo cui “nessuna norma impone al Comune di indicare nè tanto meno allegare ad avvisi ed ulteriori provvedimenti relativi alla Tarsu come l’ingiunzione impugnata- l’atto di nomina del funzionario preposto” e “comunque… la designazione risultava da atto pubblico facilmente visionabile su semplice richiesta”. E’ apodittica e contraria all’art. 2697 c.c. l’affermazione per cui “della designazione della funzionaria non vi è motivo alcuno di dubitare”. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n. 31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purchè risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, secondo alinea”. L’intimata, ai sensi dell’articolo appena citato, avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi della funzionaria (fatto costitutivo della legittimità della pretesa);

5. il motivo va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. E’ incontroverso che l’odierna intimata non abbia dato, e neppure si sia offerta di dare, la “dimostrazione di cui era onerata. La causa può quindi essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

6. le spese del processo sono compensate in ragione della sopravvenienza della ricordata pronuncia n. 31707/2018 rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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