Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26556 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32106/2018 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in Gallarate, via Trombini 3,

presso e nello studio dell’avv. Daniela Vigliotti, che lo

rappresenta e difende per procura speciale allegata;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel., Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 10/10/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di E.P., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non credibile la narrazione della ricorrente(il ricorrente, cittadino della Nigeria, di Benin City, ha riferito che il padre era stato ucciso dalla seconda moglie, che da allora aveva perseguitato il ricorrente e la di lui madre per estrometterli dall’eredità, tentando anche di avvelenarlo, di esser andato a vivere in altra abitazione con la madre e la sorella ma che era stato individuato dai suoi persecutori, per cui aveva lasciato il Paese), in quanto il richiedente aveva reso dichiarazioni vaghe, prive di elementi di dettaglio, non aveva corroborato la propria domanda con elementi oggettivi di prova, rendendo dichiarazione implausibile, non essendo individuabile la ragione per cui la matrigna ed i suoi figli, a distanza di otto anni dalla morte del padre, avrebbero nuovamente aggredito i congiunti del ricorrente avendo di mira un terreno abbandonato.

Secondo il Tribunale, non era pertanto riconoscibile lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge dato che secondo le fonti consultate ed indicate, la situazione di conflitto armato sussiste nel nord est della Nigeria ma non nel sud del Paese; non era riconoscibile neppure il permesso umanitario, stante la mancanza di uno stabile inserimento nella realtà socio lavorativa italiana nè il ritorno in Nigeria comprometterebbe in modo apprezzabile la dignità ed il diritto della parte ad un’esistenza libera e dignitosa.

Ricorre E.P. con tre mezzi.

Il Ministero non si difende.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente censura la pronuncia per la mancata audizione personale, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale.

Il motivo è infondato.

Come affermato tra le ultime nella pronuncia 5973/2019, in senso conforme ai principi espressi nelle precedenti pronunce 2817/2019 e 17717/2018. Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale; ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero.

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sostenendo che nella zona di origine sussiste una situazione di violenza indiscriminata generalizzata, come si evince dalle fonti internazionali comunemente in uso in materia e in specie, dal rapporto Easo del giugno 2017, le condizioni delle carceri sono critiche e la polizia e gli altri servizi di sicurezza sono corrotti e sovente abusano dei loro poteri.

Il motivo è inammissibile.

Come già detto, il Tribunale ha dato conto delle fonti consultate ed ha concluso per la non sussistenza, nella zona di provenienza del ricorrente, di una situazione di conflitto armato generalizzato: a fronte di detta argomentata valutazione, il ricorrente vorrebbe ottenere una rivisitazione del giudizio di merito, contrapponendo inammissibilmente la propria diversa conclusione.

Col terzo motivo, il ricorrente si duole della reiezione della domanda di riconoscimento del permesso umanitario, richiamando la pronuncia n. 4455/2018, sostenendo che dalla doc. prodotta si evince il suo pieno inserimento nella realtà socio lavorativa italiana e la situazione in cui verrebbe lo stesso a trovarsi nel caso di rientro in Nigeria, stante la situazione di violenza generalizzata.

Il motivo è inammissibile.

Ora, anche ad ammettere la non applicabilità ratione temporis del D.L. n. 113 del 2018 (così la pronuncia n. 4890/2019), che ha abolito il permesso umanitario sostituendolo col permesso per casi speciali tipizzati, va rilevato che tale forma di permesso costituisce una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (così, tra le tante, la pronuncia 9/10/2017 n. 23604), e richiede per converso che colui che richieda protezione umanitaria debba dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti (così, tra le ultime, la pronuncia n. 11267/2019).

La pronuncia impugnata ha ben tenuto presenti i principi della pronuncia n. 4455/2018 e li ha calati nella realtà fattuale del ricorrente, concludendo per la insussistenza della situazione di vulnerabilità particolare, comparando lo stato del ricorrente in Italia e quello del Paese di provenienza.

Ora, a fronte di detta conclusione, il ricorrente oppone inammissibilmente un diverso esito del giudizio di fatto, tra l’altro postulando quella situazione di violenza indiscriminata per conflitto armato che il Tribunale ha motivatamente escluso.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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