Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26555 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32021/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana, 32

presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo rappresenta

e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 26/9/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di S.M., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non credibile la narrazione della ricorrente(il ricorrente, cittadino del Gambia aveva riferito che dopo la morte del padre, era andato a vivere dallo zio, che lo sgridava e lo aveva anche cacciato di casa), avuto riguardo alle discordanze tra la dichiarazione di morte della madre di cui alla dichiarazione scritta fornita alla Commissione territoriale e la dichiarazione avanti alla Commissione di malattia seguita da guarigione, erano inoltre riscontrabili genericità nella narrazione ed implausibilità del paventato pericolo, per i rilievi svolti.

Il Tribunale pertanto non ha riconosciuto lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge dato che secondo le fonti consultate ed indicate, a seguito delle elezioni politiche del 2016, con la sconfitta del presidente J. e la vittoria elettorale di A.B., la revoca dello stato di emergenza il 24/1/2017, la situazione in Gambia non possa ritenersi caratterizzata da conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi dimorante.

Il Giudice del merito ha infine escluso la protezione umanitaria, in carenza di ogni elemento deponente per una situazione di particolare vulnerabilità, potendo il ricorrente contare sulla rete parentale della famiglia di origine materna in caso di rientro in Gambia, nè era stato allegato alcunchè in relazione a percorso di studio lavoro in Italia.

Ricorre il S., con cinque mezzi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disporre udienza di comparizione delle parti ed audizione del ricorrente.

Il motivo, anche a tacere della confusione tra “udienza di comparizione delle parti” ed “audizione del ricorrente”, è inammissibile, stante la chiara incongruenza con quanto risulta dal decreto impugnato, ove si dà atto non solo della svolta udienza di comparizione delle parti, ma altresì dell’audizione del ricorrente, benchè non ritenuta necessaria in linea di diritto ed in concreto.

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole dell’omesso esame delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione e delle allegazioni versate in giudizio, sostenendo che non sarebbero state correttamente valutate dette dichiarazioni ed allegazioni, e che le fonti utilizzate sarebbero smentite da organi di stampa e siti web.

Il motivo, prospettato come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, è poi sviluppato in termini non di omesso esame, ma inammissibilmente di non corretta valutazione, con riferimento del tutto generico ad organi di stampa, riportandosi affermazioni di siti web senza neppure indicare il periodo di riferimento.

Col terzo mezzo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto del tutto generico, nè si confronta con la specifica ratio decidendi della pronuncia.

Col quarto motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Anche detto motivo è inammissibile, dato che è articolato in maniera del tutto generica, con riferimento altresì a produzione, neppure indicata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, di attestati di frequenza scolastica, mentre il Tribunale ha osservato come a riguardo la parte non avesse allegato alcunchè.

Col quinto mezzo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., stante la soppressione dell’appello. La questione è manifestamente infondata, a fronte del rilievo per cui, come è noto, la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (per tutte: Corte Cost. sent. n. 199 del 14 luglio 2017); nè la scelta del legislatore può dirsi viziata da irragionevolezza, in quanto essa risponde a un’istanza di valorizzazione dell’esigenza di rapida definizione di un procedimento che, involgendo questioni di status, merita di essere modulato secondo criteri di speditezza (si veda tra le altre, la pronuncia 2458/2019). Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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