Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26555 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa

dall’avv. Nicolardi Lucia per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, via Mecenate 77 presso lo studio dell’avv. ZECCA Danilo,

difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/09 della Corte d’Appello di Lecce

depositata il 5 agosto 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal consigliere Andrea Scaldaferri;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. RUSSO

Rosario Giovanni il quale nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

RILEVATO:

che F.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata il 5 agosto 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla F. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 12 maggio 2008 che aveva dichiarato la separazione personale della ricorrente dal coniuge P.A. e disposto l’affidamento delle figlie minori A. e D. al padre, definendo le modalità di esercizio del diritto di visita della madre e l’assegno di mantenimento a carico di quest’ultima ed a favore delle figlie minori;

che il P. ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso sotto più profili;

CONSIDERATO:

che la sentenza impugnata risulta depositata in data 5 agosto 2009, e nel ricorso si dichiara che non è stata notificata; che la notifica del ricorso, perfezionata a mezzo posta il 12 novembre 2010, risulta richiesta all’Ufficio Unep della Corte d’appello di Roma in data 8 novembre 2010, quindi oltre il termine posto dall’art. 327 cod. proc. civ., che come è noto decorre dal deposito della sentenza e non dalla notizia datane dalla Cancelleria ai procuratori delle parti (cfr. Cass. n. 2630/1997; n. 4220/1998; n. 5537/1999); che pertanto il ricorso è inammissibile perchè tardivo;

SI RITIENE:

che, qualora il collegio condivida i rilievi formulati, il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie.

Il proposto ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 1500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6A-1 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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