Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26554 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20546/2015 proposto da:

N.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BARBIERI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO MACCARONE, PASQUALE ANDRIZZI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONAli DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta delega in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso il decreto n. 150/2013 R.G. del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA

del 12/2/2015, depositato il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO

udito l’Avvocato Antonella Patteri (delega avvocato Mauro Ricci)

difensore del resistente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con ricorso del 30/1/2013, N.M.R. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

3. Il consulente tecnico officiato accertava la sussistenza di una invalidità del 100% con impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di attendere agli atti quotidiani della vita, con diritto all’indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.

4. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni.

5. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo al requisito sanitario e compensava le spese processuali, ponendo a carico dell’I.N.P.S. quelle della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato decreto.

6. Con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., N.M.R. impugna la pronuncia suddetta.

7. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

8. Con il motivo di ricorso è censurata la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445-bis c.p.c., comma 5; la ricorrente lamenta la compensazione delle spese processuali, peraltro senza alcuna motivazione, nonostante la totale soccombenza dell’INPS.

9. Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, alla cui motivazione si rinvia, in parte qua), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi.

10. Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

11. La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445-bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

12. Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese nel senso della compensazione pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto a N.M.R. il requisito sanitario invocato.

13. Vi è stata, dunque, una evidente e totale soccombenza dell’INPS nell’accertamento tecnico preventivo intrapreso dall’attuale ricorrente, nè è dato cogliere, nell’esercizio del potere discrezionale del Giudice, alcun elemento attestante giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

14. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto in parte qua e, decidendo merito, ex art. 384 c.p.c., deve disporsi la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

15. I recenti approdi giurisprudenziali sul procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e le questioni dibattute in tema di accertamento tecnico preventivo consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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