Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26554 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO (OMISSIS) in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE,

giusta procura in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2837/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 22.12.09, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Guglielmo Fransoni che ha chiesto

la revoca dell’istanza di rinvio – accoglimento;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per la cessazione

della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 della sentenza n. 2837/10 della Corte di cassazione con cui la Corte, negando il diritto della Fondazione all’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ha annullato l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso che la Fondazione medesima aveva proposto avverso un avviso di accertamento IRPEG. La ricorrente sostiene che la decisione di questa Corte di pronunciarsi nel merito – omettendo di rinviare la causa al Commissione Tributaria Regionale per l’esame della domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni (sulla quale nè la Commissione Tributaria Provinciale nè la Commissione Tributaria Regionale si erano mai pronunciate, avendo entrambi tali giudici accolto la domanda principale della contribuente) – sarebbe effetto di un errore di fatto revocatorio e conclude per la revocazione della suddetta sentenza, nella parte in cui ha ritenuto di non rinviare la causa al giudice di merito per l’esame della domanda di disapplicazione delle sanzioni, e, in fase rescissoria, per l’accoglimento di detta domanda, con declaratoria di non applicabilità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio, con ogni consequenziale pronuncia. L’Amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso.

Con decreto del 29.9.11 il Presidente delegato della Sesta Sezione della Corte, preso atto del deposito della relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., fissava l’adunanza per la discussione in camera di consiglio.

All’odierna adunanza la Fondazione ricorrente depositava l’atto di annullamento delle sanzioni de quibus emesso in autotutela dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 16.

Tanto premesso, la Corte OSSERVA:

Il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 16, recita: “Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 e dalla L. 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10 bis non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”. L’amministrazione finanziaria ha dato attuazione alla disposizione sopra riportata adottando in sede di autotutela il provvedimento di sgravio delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento rigettato con la sentenza di cui si chiede la revocazione. E’ dunque evidente che è cessato l’interesse della Fondazione al presente ricorso, giacchè dalla pronuncia richiesta per la fase rescissoria che facesse seguito all’eventuale revocazione della sentenza impugnata la Fondazione non potrebbe ottenere nulla più che l’annullamento delle sanzioni già ottenuto in via amministrativa.

Deve quindi conseguentemente dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, per la cessazione dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.. Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’Avvocatura dello Stato nè depositato controricorso, nè presenziato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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