Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26553 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25537/2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Milano, via Ceradini

16, presso e nello studio dell’avv. Giuseppe Pellegrino, che lo

rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione

Internazionale, Prefettura Milano, Ministero Dell’interno (OMISSIS),

Procura Repubblica Milano;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel. Dr. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che La Corte:

Con decreto 2980/2018, il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile per tardività il ricorso di S.L., inteso ad ottenere la protezione internazionale, rilevando che non era stato rispettato il termine ex D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, dato che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale il 30/8/2017 e notificato il 1/9/2017 con ricorso depositato il 23 gennaio 2018, non potendosi ritenere avvenuto il deposito del ricorso il 29/9/2017, per il mancato rilascio della ricevuta di deposito telematico con “codice 2” che attesta l’avvenuta consegna da parte del Gestore, ex D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, tant’è che la parte non aveva chiesto la rimessione in termini, ma aveva provveduto a depositare un nuovo ricorso; nè poteva la parte essere rimessa in termini, stante la formula generica adottata e, comunque, la non tempestività dell’istanza.

Il Tribunale ha ritenuto la colpa grave ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 e quindi ha revocato l’ammissione al patrocinio.

Ricorre il L. con tre mezzi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Premesso che l’avvenuta rinuncia alla procura da parte del difensore del ricorrente non spiega alcun effetto sul giudizio di cui si tratta (a riguardo, si veda la pronuncia 9658/2019), si rileva quanto segue.

Col primo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., art. 112 c.p.c., D.L. n. 82 del 2005, art. 45, comma 2 e art. 48, D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16-bis e D.M. 17 luglio 2007, art. 38, comma 1; sostiene che nel processo civile telematico il deposito degli atti processuali presso la Cancelleria si ha per avvenuta non appena il messaggio generato dal soggetto abilitato esterno, ossia l’avvocato, è reso disponibile al destinatario nella sua casella di posta elettronica, ex D.P.R. n. 123 del 2001, art. 1, comma 1; che tale disposizione trova specificazione nel D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7; che nella specie si è realizzata la seguente sequenza: 1) generazione da parte del gestore della posta elettronica certificata dell’avvocato della ricevuta di avvenuta accettazione; 2) generazione da parte del gestore della posta elettronica certificata della ricevuta breve di consegna all’ufficio destinatario; 3) generazione da parte del gestore centrale dell’attestazione temporale di ricezione da parte del SICI del ricorso e dei documenti informatici, ex D.M. 17 luglio 2008, art. 38, con l’indicazione, data e ora, 29 settembre 2017, 14:21:55; 4) generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per conto della Cancelleria del Tribunale di Milano della ricevuta di accettazione del deposito, contrassegnata da “codice 1”, attestante il superamento dei controlli di deposito che reca quale mittente l’ufficio, (OMISSIS), e quale estensione il dominio “(OMISSIS)”; inerzia ingiustificata da parte della Cancelleria del Tribunale di Milano che non ha provveduto alla formazione del fascicolo informatico, all’attribuzione del numero di ruolo ed agli altri incombenti; che al ricorrere dell’evento sub 4), il deposito si deve ritenere perfezionato, ex D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, che richiede la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, attività posta a carico del gestore per conto dell’ufficio giudiziario, ma non già gli adempimenti necessari alla formazione del fascicolo ed altri incombenti (“codice 2”), che spettano alla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario.

Col secondo motivo, il ricorrente si duole della revoca con effetto retroattivo dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sostenendo la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

Col terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la preclusione all’accertamento dei fatti.

Il primo motivo è infondato.

Come ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 17328/2019, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

E quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la proposizione dell’impugnazione, dato che il ricorrente non aveva ricevuto alcun “codice 2” (seconda pec) in relazione al ricorso per il quale aveva ricevuto solo il “codice 1” (prima pec), per poi ricevere il “codice 2” il 28/2/2018, attestante l’avvenuta consegna dell’atto da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (ed a riguardo è del tutto incongruo il riferimento all’iscrizione a ruolo ed agli incombenti relativi, spettanti alla Cancelleria, che nulla hanno a che vedere con la questione di diritto dell’avvenuto deposito dell’atto in via telematica).

Il secondo motivo è inammissibile, dato che, come ritenuto nelle pronunce 16940/2019 e 23972/2018, la competenza in ordine al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Il terzo mezzo, inteso a far valere la preclusione, in tesi errata, rispetto al merito del giudizio, è inammissibile, dato che, anche ad ammettere in via di tesi la fondatezza del primo motivo di ricorso, il merito sarebbe stato riproponibile nel giudizio, ipotetico, di rinvio.

Conclusivamente, va respinto il ricorso;; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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