Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26552 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26552 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15487-2011 proposto da:
STOLA NUNZIA, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della
Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Oscar Lojodice
per procura rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE —
INPS (cf. 80078750587), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Della
Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli Avvii Alessandro Riccio, Sergio Preden, Luigi Caliulo e
Antonella Patteri per procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5275/2010 della Corte d’appello di Bari,
pubblicata in data 14.12.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
27.09.13 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Preden;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello
Matera.
Ritenuto in fatto e diritto

Data pubblicazione: 27/11/2013

2. Stola Nunzia c. INPS (r.g. 15487/11)

-2

1.- Stola Nunzia, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per
ottenere il pagamento degli interessi legali maturati sui ratei della
pensione di reversibilità cat. SO n. 20056996, riconosciuti (i ratei) a
decorrere dal 1°.09.94 e percepiti in unica soluzione nel gennaio 1997.
2. Rigettata la domanda e proposto appello da Stola, la Corte
d’appello di Bari con sentenza pubblicata in data 14.12.10 accoglieva
parzialmente l’impugnazione, rilevando che ai sensi dell’art. 16, c. 6,
della 1. 30.12.91 n. 412 l’INPS era tenuto a versare gli interessi dal
momento della presentazione della domanda amministrativa corredata
dei documenti necessari e che parte appellante non aveva provato di
aver presentato in allegato alla domanda la documentazione necessaria.
Riteneva, pertanto che la domanda fosse stata definitivamente integrata
solo il 9.07.06, secondo le ammissioni dell’INPS, e dal 121° giorno
successivo a questa data riconosceva il diritto agli interessi.
3. Proponeva ricorso per cassazione l’assicurata deducendo, con
unico motivo, violazione dell’art. 16, c. 6, della 1. 30.12.91 n. 412 e
dell’art. 18, c. 2, della 1. 7.08.90 n. 241, nonché omessa motivazione,
sostenendo che l’assicurato non è tenuto a produrre in giudizio copia
della domanda amministrativa, avendo solo l’onere di documentare la
sua presentazione. Nella specie, pur non essendo insorta questione
circa la presentazione della domanda amministrativa (pacificamente
avvenuta in data 13.11.95), l’assicurata alla prima udienza aveva offerto
di produrne copia con la documentazione allegata, ma il giudice ne
aveva ritenuto superflua e non indispensabile la produzione. In ogni
caso la documentazione in questione avrebbe dovuto essere acquisita
d’ufficio dall’INPS ai sensi dell’art. 18, c. 2, della 1. 7.08.90 n. 241.
L’INPS si difendeva con controricorso.
4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis
c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai
difensori costituiti con l’avviso di convocazione dell’adunanza della
camera di consiglio.
5.- In fatto deve premettersi che Stola Nunzia con la domanda
amministrativa aveva chiesto la reversibilità della pensione goduta dal
nell’anno 1994. Non
coniuge Scagliarini Cosimo, deceduto
risultandogli che costui fosse coniugato, ricevuta la richiesta di
riversibilità, l’INPS aveva chiesto alla Stola di provare l’esistenza del
matrimonio. Solo in data 9.07.96 l’INPS ricevette la certificazione
attestante che il matrimonio era avvenuto il 15.08.1938.
6.- Tanto premesso, la sentenza della Corte d’appello di Bari, a
prescindere dalle argomentazioni utilizzate nella motivazione della
sentenza, ha fatto corretta applicazione dell’art. 16, c., della 1. 30.12.091
n. 412, per il quale “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

•Qt

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo circa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 settembre 2013
Il Presidente

sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute,
a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione
del provvedimento sulla domanda, laddove quest’ultima risulti completa di
tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi
i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della
pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni
acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti
incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
peOzionamento”.
Pur essendo stata introdotta solo dall’articolo 1, comma 783,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parte della norma indicata in
corsivo, rende evidente un significato insito fin dall’inizio nella
disposizione applicabile ratione temporis al caso di specie, e cioè che
l’INPS risponde del ritardo solo dal momento in cui è in possesso di
tutti gli elementi utili per il completo esame della richiesta di
prestazione.
7.- E’ infondata la questione dedotta nella seconda parte del
motivo, secondo cui l’INPS avrebbe dovuto autonomamente attivarsi
per acquisire le notizie presso i pubblici uffici ai sensi della 1. 7.08.90 n.
241, atteso che, come sopra rilevato, quella parte dell’art. 16, c. 6,
all’epoca dell’esame della domanda della Stola non era ancora vigente.
8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Avendo reso nel ricorso per cassazione dichiarazione ai sensi
dell’art. 42, c. 11, del d.l. 30.09.03 n. 269, conv. dalla 1. 24.11.03 n. 326,
l’assicurata non va condannata al pagamento delle spese del giudizio di

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