Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26552 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21306/2013 R.G. proposto da:

Steel International Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Angelo Vola e Giuseppe Merlino, con domicilio eletto presso

il secondo in Roma via Oslavia n. 40, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 7/12/13, depositata in data 22 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società Steel International Srl avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005 per non aver la società assoggettato ad Iva le operazioni di vendita effettuate nei confronti della società svizzera Mos Metal Steel LTD ritenendole operazioni intracomunitarie non imponibili, altresì avvalendosi illegittimamente, per gli anni 2004 e 2005, del plafond mobile Iva in carenza dei requisiti di esportatore abituale ovvero in misura superiore a quello effettivamente disponibile.

L’impugnazione della società era accolta dalla CTP di Bologna, che riteneva la società avente sede in Svizzera mera succursale dipendente della società madre inglese. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la succursale svizzera era munita di soggettività ai fini Iva e l’effettivo cessionario della merce.

Steel International Srl propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41,46 e 50, per aver la CTR ritenuto che la succursale svizzera della Mos Metal Steel LTD, società di diritto inglese, sebbene non avesse autonomia giuridica, fosse dotata di autonomia fiscale, circostanza che, invece, doveva ritenersi priva di rilievo e, comunque, tale da postulare un accertamento non esigibile, sì da doversi riconoscere la buona fede.

1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

1.2. La CTR non ha dato risalto ad una nozione inedita di autonomia fiscale in contrapposizione a quella di autonomia giuridica ma, semplicemente, ha valutato se Mos Metal Steel LTD, succursale svizzera della società inglese, fosse titolare, per le sue condizioni di operatività in fatto e diritto, della soggettività passiva Iva.

Tale valutazione – necessario e doverosa – è coerente, del resto, con quanto prevede la sesta direttiva n. 77/388/CEE, art. 4, n. 1, ratione temporis applicabile, secondo cui “Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.

La norma unionale – come specificato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 23 marzo 2006, in C-210/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze c. FCE Bank plc, par. 35, secondo cui “occorre verificare se (la succursale) svolga un’attività economica indipendente”) – postula un accertamento dell’indipendenza del soggetto che ha agito, accertamento che, nella specie, è stato compiutamente operato dal giudice d’appello sia sul piano delle norme e dello status giuridico di riferimento, sia in punto di fatto con riguardo all’attività posta in essere, sia, infine, in relazione alla riferibilità delle operazioni compiute alla società madre inglese.

Ed infatti, da un lato, la CTR, dopo una articolata disamina, ha concluso “che la succursale svizzera costituiva fiscalmente una stabile organizzazione della società inglese e che, pertanto, pur non possedendo un autonomia giuridica, possedeva una propria autonomia fiscale che le consentiva di prendere su di sè la diretta responsabilità di quelle obbligazioni autonomamente assunte nello svolgimento delle operazioni economiche incluse nell’oggetto della propria attività che era quella di acquisto vendita commercializzazione e distribuzione di acciaio metalli e di materie prime in genere”.

Dall’altro – e alla luce della stessa documentazione prodotta dalla contribuente – la società era dotata di piena autonomia operativa poichè “ordinava l’acquisto della merce, ne effettuava il pagamento, emetteva la fattura di vendita e ne riceveva l’incasso”.

Infine, va sottolineato che dall’indagine presso l’amministrazione finanziaria inglese era emerso che nessuno degli acquisti in giudizio era stato, in alcun modo, indicato dalla Mos Metal Steel LTD inglese, la quale, dunque, è rimasta completamente estranea alle operazioni in questione (“per le cessioni riguardanti l’anno 2003 il gestore non ha respo disponibili fatture. L’operatore inglese ci ha informato che molte di queste transazioni non sono transazioni intracomunitarie.

Probabilmente nessuna transazione intracomunitaria è stata realizzata”).

Correttamente, dunque, la CTR ha escluso l’applicabilità del regime di non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, non potendo le operazioni di cessione effettuate dalla contribuente alla Mos Metal Steel LTD svizzera essere qualificate come intracomunitarie.

1.3. E’ invece inammissibile la dedotta richiesta di riconoscimento della buona fede, che, oltre ad essere formulata in termini generici, si scontra – senza in alcun modo censurarlo – con l’accertamento in fatto operato dalla CTR che non solo ha escluso la buona fede ma, in termini più incisivi, ha ritenuto che, a fronte dell’univocità delle modalità delle operazioni, inequivocabilmente riferite alla Mos Metal Steel LTD svizzera, l’aver apposto (“in piccolo”) sulle fatture indicazione della partita Iva inglese costituiva elemento sintomatico della preordinazione alla frode (“proprio l’indicazione della partita iva inglese potrebbe essere stata preordinata all’evasione dell’Iva italiana, constatato che dalla indagine dell’amministrazione finanziaria inglese risulta che la MOS METAL STEEL LTD inglese non ha indicato nei propri modelli intrastat gli acquisti effettuati dalla società italiana”).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 7, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, per aver la CTR, da un lato, escluso che la Mos Metal Steel LTD e la sua succursale svizzera fossero, a tutti gli effetti, un unico soggetto passivo Iva unionale; dall’altro, ove la succursale svizzera dovesse considerarsi soggetto terzo, la non debenza dell’Iva per esser le cessioni avvenute fuori dal territorio italiano e, dunque, per carenza del requisito di territorialità, restando imputabile a mero errore l’indicazione della norma applicata.

2.1. Il motivo è inammissibile per l’intrinseca contraddittorietà delle ragioni di censura prospettate, postulando la seconda ragione di doglianza, contenuta nell’unico motivo, la negazione della prima.

2.2. In ogni caso, quanto al primo profilo, la questione è già stata oggetto di compiuta disamina in relazione al primo motivo, cui è sufficiente fare rinvio.

Quanto al secondo profilo, escluso che l’indicazione della norma sia riconducibile ad un “errore formale” vuoi per l’univocità della condotta (seguita, tra l’altro, dall’utilizzazione indebita del plafond Iva pur essendo prive di rilievo, a tal fine, le operazioni in esenzione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7 (bis)) vuoi, come evidenziato dalla CTR e non censurato, per la finalità di frode dell’operazione (circostanza che, di per sè, giustifica il diniego del riconoscimento del beneficio: Corte di Giustizia, sentenza 9 febbraio 2017, in C21/16, Euro Tyre BV, par. 39 e 40), la doglianza è comunque inammissibile non cogliendo la ratio della sentenza per la quale, una volta accertata la carenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolativo prescelto (quello per le cessioni intracomunitarie) e, quindi, la decadenza dal beneficio, resta esclusa la revocabilità della scelta stessa, chiedendo l’applicazione di altro regime alternativo.

3. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Steel International Srl in liquidazione al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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