Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26552 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12297/2015 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VITTORIO FARAONE, che la rappresenta e difende giusto mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO SALVATORE

ROMEO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

emessa il 15/01/2015 e depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.P., titolare di impresa edile artigiana, allegata l’origine lavorativa dell’infortunio occorsogli in data (OMISSIS), adiva il giudice del lavoro per il riconoscimento della rendita per inabilità permanente o, in subordine, dell’indennizzo capitale, e dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Il giudice di primo grado respingeva la domanda. La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Potenza la quale, premesso che l’ambito del devoluto concerneva esclusivamente la spettanza dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea, prestazione in relazione alla quale il primo giudice aveva omesso di pronunziare, ha respinto il gravame del L..

Il giudice di appello, rilevato che ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, all’artigiano è, concessa tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro solo quando svolge abitualmente opera manuale nell’impresa e limitatamente all’opera stessa, non anche nel corso dell’attività imprenditoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani riguarda esclusivamente le attività “normali” (ossia quelle inerenti al momento lavorativo – esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo – imprenditoriale, ha ritenuto che il L. non aveva dimostrato la esistenza di un nesso causale diretto tra l’infortunio, avvenuto in giorno festivo, e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ha evidenziato che nel ricorso di primo grado, nella descrizione dell’infortunio, il L. aveva rappresentato di essersi ferito al dito della mano sinistra, in data 8 dicembre 2012, allorquando si trovava presso la sede della sua ditta ove stava effettuando alcuni lavori con la motosega. Ha quindi ritenuto tale descrizione assolutamente generica e in quanto tale inidonea a collocare l’infortunio in oggetto nell’ambito dell’espletamento, in giorno festivo, di attività lavorativa necessaria e preparatoria rispetto a quella da effettuarsi nel giorno successivo.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.P. sulla base di un unico motivo articolato in più profili; l’INAIL, ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, art. 12 preleggi, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Richiamata la nozione di occasione di lavoro evincibile dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e la giurisprudenza di legittimità in materia, ha sostenuto, in sintesi, che, poichè non era contestato che la caduta era avventa nell’ambito dell’attività lavorativa e poichè risultava il collegamento con la causa lavorativa, il gravame proposto avrebbe dovuto essere accolto.

Il ricorso è da respingere in quanto articolato con modalità inidonee alla valida censura della decisione di secondo grado.

In primo luogo, la denunzia di violazione di legge non è corredata dell’indicazione dello specifico errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata. In particolare non viene in alcun modo censurato il presupposto logico giuridico alla base della verifica fattuale condotta dal giudice di merito, presupposto rappresentato dalla necessità, ai fini della tutela antiinfortunistica prevista per gli artigiani dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 3, che l’attività svolta in giorno festivo fosse funzionale e preparatoria alla attività da espletarsi il giorno successivo. Tale affermazione risulta, peraltro, in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 3, riguarda esclusivamente le attività “normali” (ossia quelle inerenti al momento lavorativo – esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo – imprenditoriale; le suddette attività manuali, tuttavia, non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti qui lavori che, ancorchè non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell’artigiano (Cass. n. 5099 del 1998).

Parte ricorrente si limita, infatti, a richiamare una serie di pronunzie di legittimità in tema di riconducibilità dell’infortunio all’occasione di lavoro, senza dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si siano) poste in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, di talchè ne risulta impedita a questa Corte di Cassazione la verifica del fondamento della lamentata violazione. (Cass. n. 5353 del 2007, n. 11501 del 2006).

Analogamente quanto al denunziato vizio di motivazione.

Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fitto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha sviluppato il motivo di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni. Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso) censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione – pure formalmente dedotte in rubrica, si rileva che l’odierno ricorrente non ha individuato il fitto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello.

L’accertamento del giudice di appello risulta, infatti, contrastato esclusivamente sulla base di affermazioni apodittiche, non fondate su alcun pertinente richiamo agli atti e documenti del giudizio di merito; con tali affermazioni ci si limita ad asserire che non era in contestazione il collegamento causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio occorso e che era evidente che l’infortunio de qua non poteva non essere circoscritto nella occasione di lavoro e durante il lavoro, restando irrilevante che esso si fosse verificato in giorno festivo.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso, in conformità della proposta di rigetto formulata dal Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INAIL delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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