Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26552 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VALIM S. A RL (OMISSIS) (già Valim s.a., già Rupe 91 s.a., già

Rupe 91 srl, di seguito per brevità Valim o la Società) in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo

studio dell’avvocato ANDREOLI DARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI PIETROPAOLO CLAUDIO,giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/06/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 29.1.2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La società Valim s. a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso il diniego opposto dall’Ufficio alla istanza di rimborso relativa ad un credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno di imposta 1996. Il diniego era stato motivato dall’Ufficio col rilievo che l’istanza di rimborso (del 5.3.97) era stata avanzata da una società – Valim s. a r.l. – diversa da quella – Rupe ’91 srl – che aveva presentato la dichiarazione IVA (per l’anno 1996) in cui era stato esposto il credito oggetto dell’istanza di rimborso.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in ordine al fatto decisivo dell’identità soggettiva tra la società Valim s.

a r.l. e la società Rupe 91 srl.

Co secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 22, comma 5, in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale omettendo di esercitare i poteri istruttori conferiti da tali disposizioni al giudice tributario, pur a fronte della ritenuta insufficienza della prova dell’identità soggettiva tra la società Valim s. a r.l. e la società Rupe 91 srl.

Il primo motivo appare manifestamente fondato, in relazione al dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (vizio il cui scrutinio non richiede l’esame di atti diversi dalla sentenza, dal che deriva l’infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza, avanzata dalla contro ricorrente Agenzia).

Nella seconda pagina della sentenza gravata si legge infatti, prima (righi 4/8), che dalla data della presentazione della dichiarazione IVA per il 1996 era avvenuto il trasferimento della società ma non la sua estinzione che era stata considerata come prosecuzione dell’attività, sia pure in un stato diverso; poi (penultimo capoverso della motivazione), con palese contraddizione in tema, che il credito in questione non poteva essere riconosciuto alla Valim perchè questa “nel 1995 non esisteva”, mentre il credito IVA era di un’altra società (Rupe 91) “che in data 15.7.96 aveva comunicato la propria cessazione di attività”. n conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione.

che pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio delle parti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare la questione dell’identità soggettiva tra la società Valim s. a r.l. e la società Rupe 91 srl, motivando adeguatamente la propria decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza gravata, rinviando le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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