Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26551 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 12/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25813/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

D.T.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 92/5/11 depositata il 13 ottobre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Francesco Meloncelli per la ricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di D.T., la Commissione Tributaria Provinciale di Varese annullava il rifiuto del rimborso da lui chiesto per l’annualità IVA del 2004.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice sulla tempestività dell’istanza di rimborso. L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo. Il contribuente resta intimato.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per non aver il giudice d’appello ritenuto soggetta a decadenza biennale l’istanza di rimborso IVA in assenza di presentazione del modello VR.2. Il ricorso è infondato.Il diritto di rimborso IVA è esercitato dal contribuente già mediante la compilazione del relativo quadro in dichiarazione annuale, sicchè, anche in difetto di presentazione del modello VR (adempimento necessario solo a fini esecutivi), la domanda di restituzione non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cass. 30 settembre 2011, n. 20039, Rv. 619622; Cass. 16 maggio 2012, n. 7684, Rv. 622909; Cass. 1 ottobre 2014, n. 20678, Rv. 632503; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255, Rv. 636911; Cass. 28 settembre 2016, n. 19115, Rv. 641101).

Nella specie, come evincibile dallo stesso ricorso per cassazione, il D. evidenziò l’imposta a credito nella dichiarazione 2005 e presentò l’istanza di rimborso il 29 ottobre 2008, quando, malgrado l’omessa presentazione del modello VR, il diritto di ripetizione non era estinto.

3. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

Respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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