Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26551 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23589/2018 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3,

presso e nello studio dell’avv. Giuseppina Marciano, che lo

rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS), domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rei. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 2/2/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di D.K., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non credibile la narrazione del ricorrente, sentito nuovamente dal Tribunale (il D., cittadino della Nigeria, del Delta State, ha riferito di essere cristiano, che il padre era “Chief di una setta” segreta Osapeku, di essere diventato cristiano per non far parte di questa setta che compie rituali sacrificali ogni primo sabato del mese mussulmano, a cui aveva assistito, di temere che anche la morte della madre e delle sorelle fosse dovuta ai riti della setta, che in caso di rientro in Nigeria, potrebbe essere ucciso).

Il Tribunale ha argomentato la ritenuta non credibilità considerato che non viene segnalata nelle Coi e nelle fonti più accreditate la setta Osapeku; che a ritenere si tratti del cult Osokpikan non risultano coincidenze con i particolari della setta indicati dal ricorrente; che non appare credibile che la parte si sia rifugiata a Kanu, distante da Edo State, ma per nulla sicura, dato che ivi operano gruppi legati a Boko Haram.

Secondo il Tribunale, non erano pertanto riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria nella carenza dei requisiti di legge, dato che secondo le fonti consultate ed indicate, nel nord della Nigeria sussiste una condizione di assoluta emergenza, mentre nel centro sud, Edo State e Benin City, luoghi di origine del ricorrente, si segnalano un incremento delle morti violente e la recrudescenza di violenza tra appartenenti a cult diversi ed opposti, con risvolti di insicurezza tra i cittadini, ma che tale situazione, pur mostrando indici di criticità, non poteva ritenersi configurare “conflitto armato interno”.

Il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria, rilevando l’assenza di allegazione sulle condizioni particolari di vulnerabilità.

Ricorre il D. con tre mezzi.

Il Ministero si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente censura la pronuncia per il mancato uso della lingua italiana negli atti processuali, dato che nel decreto in alcune parti si usa la lingua inglese.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio processuale fatto valere è infatti del tutto privo della stessa allegazione dell’eventuale lesione subita a causa del vizio stesso; ed infatti, come affermato, tra le tante, nelle pronunce 9/8/2017, n. 19759 e 12/12/2014, n. 2615, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte.

Col secondo mezzo, la parte si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando l’esame non aggiornato di informazioni sulla situazione politica sociale ed economica del Paese di origine, come illustrato da Amnesty e sul sito Viaggiaresicuri del Ministero Affari Esteri al 7/3/2018, e personale dello straniero.

La sentenza è immune da censure avendo anche riguardo alla decisione assunta con riferimento alla protezione sussidiaria e, in particolare, al fatto costitutivo della medesima, consistente nel “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale ha infatti fondato la propria pronuncia sul riscontro di dati informativi che ha specificamente indicato e valutato, escludendo, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno, pur riconoscendo una situazione critica quanto all’ordine pubblico ed alla sicurezza interna, di talchè il motivo si palesa come inteso a fornire una diversa valutazione di merito, nel riferimento alle raccomandazioni del sito del Ministero degli Esteri, e del tutto genericamente ad Amnesty.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e di omesso esame in relazione alla protezione umanitaria; si duole del tutto genericamente dell’omessa acquisizione di informazioni aggiornate sulle condizioni dello Stato di origine personali (neppure indicate), riporta l’allarme sul sito ministeriale Viaggiare sicuri, riferisce del rapporto di Amnesty, deduce che il Tribunale, tenuto alla cooperazione istruttoria d’ufficio, non avrebbe operato la comparazione delle due situazioni.

Ora, anche ad ammettere la non applicabilità ratione temporis del D.L. n. 113 del 2018 (così la pronuncia 4890/2019), che ha abolito il permesso umanitario sostituendolo col permesso per casi speciali tipizzati, va rilevato che nel motivo manca in ogni caso la specifica indicazione del fatto omesso, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, il cui oggetto è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Inoltre, nel dolersi il ricorrente della mancata comparazione tra la situazione in Italia e quella che il ricorrente troverebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, la parte oblitera totalmente gli argomenti addotti dal Tribunale a base della reiezione del riconoscimento della protezione umanitaria; ed infatti, il Giudice di merito ha dato conto della situazione del ricorrente in Italia, escludendo la sussistenza della prova del radicamento, comparandola con quella del Paese di provenienza (con ciò seguendo i principi della pronuncia 4455/2018), con preciso riferimento all’assenza “di ogni – credibile – indicazione circa una individuale e personale condizione di vulnerabilità vissuta e/o che potrebbe vivere se facesse ritorno in Nigeria”.

Ed inoltre, va rilevato che colui che richiede protezione umanitaria deve dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti (così, tra le ultime, la pronuncia 11267/2019).

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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