Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26550 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10198/2013 R.G. proposto da:

Rebel Srl in liquidazione e B.P., rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Domenico Angelini e Michele Tumminelli, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Roma via Gavinana n. 4, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 20/45/12, depositata in data 27 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava a Rebel Srl questionario con cui chiedeva chiarimenti e l’esibizione della documentazione contabile per il triennio 2002-2004 sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione Iva per gli anni 2002 e 2003 e della mancata presentazione del modello Unico per l’anno 2004, richiesta cui la società ottemperava solo parzialmente, non producendo le fatture attive e passive, sicchè l’Ufficio determinava il reddito in via induttiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e notificava separati avvisi di accertamento per le tre annualità, irrogando le conseguenti sanzioni. Con successivi avvisi rettificava altresì la dichiarazione dei redditi dei soci, B.P. e C.M., trattandosi di società a ristretta base azionaria.

L’impugnazione proposta dalla società è dai contribuenti era parzialmente accolta dalla CTP, che, in base ad espletata CTU, riduceva l’ammontare della pretesa dovuta, ponendo a carico di entrambe le parti gli oneri della perizia. La sentenza era confermata dal giudice d’appello, ad eccezione delle spese di consulenza, che venivano addossate esclusivamente alla società.

Nelle more del giudizio d’appello, peraltro, C.M. definiva la propria posizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

La società Rebel Srl e B.P. propongono ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, dell’art. 2697 c.c., comma 2, (anche con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, degli artt. 1,3,6 e 81 tuir, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, 4,21,27 e dell’art. 53 Cost.) per non aver la CTR considerato la documentazione contabile prodotta dalla società, alla quale poteva contestarsi la mancata produzione delle sole fatture di acquisto e vendita, la mancata presentazione della dichiarazione per il 2004 e delle dichiarazioni Iva per gli anni 2002 e 2003, che avrebbero consentito una determinazione analitica e non meramente induttiva del reddito d’impresa.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’Ufficio ha operato un accertamento induttivo avendo la società omesso di presentare le dichiarazioni (Iva per gli anni 2002 e 2003; l’intero modello Unico per l’anno successivo) e non ottemperato alla richiesta di informazioni inviata con il questionario, omettendo, come riconosciuto dagli stessi contribuenti, di inviare le fatture attive e passive.

Tale situazione di fatto ha comportato – come osservato dalla CTR – una valutazione di inattendibilità della contabilità, fondamento questo, peraltro, neppure oggetto di censura da parte dei ricorrenti, che si limitano a sostenerne, in sè, la rilevanza probatoria.

La doglianza, pertanto, neppure coglie la ratio della decisione.

Non a caso, del resto, la CTP, la cui statuizione è stata recepita dalla CTR, ha ritenuto non condivisibili le ipotesi ricostruttive del CTU per una misura analitica del reddito d’impresa, ritenendo invece condivisibile la misura induttiva, perchè l’accertamento era induttivo e la verifica della documentazione mirava a valutare la congruità di tale accertamento (e ad “individuare oggettivamente il reddito d’impresa della società”, ossia inclusivo delle componenti negative effettivamente transitate nelle scritture contabili).

Dunque, la documentazione contabile, in quanto tale, non costituiva circostanza idonea a giustificare, a posteriori, una nuova rideterminazione della base imponibile, sostituendo il metodo induttivo con quello analitico.

La stessa ricostruzione accolta dal giudice di merito in relazione agli esiti della consulenza esclude, poi, una lesione del principio di capacità contributiva.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle domande con cui censurava l’illegittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003 per violazione dell’art. 84 tuir (la compensabilità delle perdite pregresse) e l’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione ai fini dei tributi diretti e dell’Irap.

2.1. Il motivo è fondato.

La CTR con riguardo alle annualità 2002 e 2003 si è limitata a considerare l’omessa presentazione della dichiarazione Iva, mentre non ha esaminato le questioni poste dal contribuente in relazione alla dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Occorre rilevare, sul punto, che la presentazione nelle forme della dichiarazione unificata, prevista dal D.Lgs. n. 322 del 1998, artt. 1 e 3, costituiva una modalità di adempimento degli obblighi tributari, ferma, tuttavia, l’autonomia delle dichiarazioni stesse, che restano regolate dalle specifiche leggi d’imposta che le disciplinano, come, del resto, riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002.

E’ appena il caso di sottolineare, infine, che la disamina della questione da parte del giudice di rinvio – e il suo eventuale esito – refluisce necessariamente anche con riguardo all’avviso personale emesso nei confronti del socio.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo alle domande con cui “il ricorrente censurava la illegittimità degli avvisi di accertamento personali relativi agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 per violazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c.”, in ispecie la illegittimità della derivazione dell’accertamento personale e la violazione del divieto di doppia presunzione.

3.1. Il motivo è infondato.

La CTR, nel decidere sugli accertamenti nei confronti della società (nella specie, di capitali ma a ristretta base azionaria in quanto composta da solo due soci, con quote del 90 e 10%), ha chiaramente deciso anche le domande proposte dai soci (che ha esplicitamente considerato avendo affermato di “respingere l’appello principale dei contribuenti”).

Costituisce, del resto, orientamento consolidato della Corte che “L’avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all’accertamento nei confronti della società e l’atto contenga un mero rinvio “per relationem” ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicchè essi non possono dolersi della definitività dell’accertamento, nè riproporre doglianze ad esso riferibili” (Cass. n. 3980 del 18/02/2020).

Va inoltre rilevato, quanto alla dedotta violazione del cd. divieto di doppia presunzione, che, da un lato, un tale principio non esiste nel sistema processuale “in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata a fondare l’accertamento del fatto ignoto” (Cass. n. 20748 del 01/08/2019), dall’altro non è, in ogni caso, configurabile nell’ipotesi in giudizio “in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (Cass. n. 1947 del 24/01/2019).

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 tuir per aver imputato ai soci della società di capitali un principio applicabile alle società di persone.

4.1. Il motivo è infondato.

E’ sufficiente richiamare i principi già indicati al punto 3.1., che esaustivamente chiariscono l’ambito di applicazione della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili in caso di società di capitali a ristretta base azionaria.

5. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondati gli altri, la sentenza va pertanto cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed infondati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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