Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26550 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23273/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma Largo Lucio

Apuleio 11 (tel. 06 39738627) presso lo studio dell’avvocato

Strillacci Antonio che lo rappresenta e difende per mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale presso La

Prefettura di Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 12/6/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di A.M., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non sufficientemente credibile la narrazione del ricorrente, di cui erano certe le generalità e la provenienza, sentito nuovamente dal Tribunale (l’ A., cittadino del sud del (OMISSIS), sposato con una figlia, aveva riferito di essere mussulmano, di avere scelto di praticare la religione cristiana dall’età di 19/20 anni perchè per detta religione si è liberi di scegliere e perchè orfani malati erano aiutati dalla chiesa cristiana dove si recava; di essere stato per questo picchiato da un gruppo religioso tipo (OMISSIS), (OMISSIS), e di essere andato via nel 2012; che anche la moglie era stata picchiata; di essere dalla morte del padre l’unico a sostenere la propria famiglia e quella di origine; di non avere denunciato i fatti alla polizia perchè sarebbe stato inutile, vista la forte corruzione che c’è nel proprio Paese; di essere venuto Italia per fuggire dalle minacce del gruppo religioso e per problemi di salute, di essere stato qui operato ma di non avere risolto ancora i problemi alle spalle).

Il Tribunale ha argomentato la ritenuta non credibilità avuto in particolare riguardo alla circostanza dichiarata di professare più religioni, di essersi convertito al cristianesimo leggendo il Corano, in ogni caso il racconto è stato ritenuto vago e generico, nulla adducendo il ricorrente sulla reale appartenenza all’uno o all’altro credo religioso; quanto al gruppo terroristico che lo avrebbe aggredito, che da fonti reperito risulta un gruppo jihadista locale attivo in Bangladesh, non è stato ritenuto credibile che il ricorrente fosse stato risparmiato solo perchè sapeva leggere il Corano, ed è stato altresì evidenziato il mutamento della versione offerta dalla parte rispetto a quanto dichiarato alla Commissione in relazione all’evento scatenante (in sede amministrativa, il ricorrente aveva dichiarato di essere stato aggredito perchè tutta la sua famiglia si era recata alla Caritas dopo l’alluvione che li aveva colpiti).

Secondo il Tribunale, non erano pertanto riconoscibile lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, dato che, secondo le fonti consultate ed indicate, nel Bangladesh vi sono sì tensioni tra i partiti politici antagonisti ma si segnalano sporadici episodi di violenza o di conflitto armato in zone lontane dalla città di provenienza, peraltro in calo.

Il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria, rilevando l’assenza di allegazione sulle condizioni particolari di vulnerabilità, che le condizioni di salute non denotavano precarietà delle stesse, che le patologie riscontrate avrebbero potuto ricevere cure nel Paese di origine, che l’attività di lavoro in Italia durante il periodo di accoglienza non denotava un’effettiva integrazione nè erano state neppure allegate le condizioni concrete in cui si troverebbe al rimpatrio il ricorrente, anche considerato che in Bangladesh vive tutta la sua famiglia.

Ricorre l’ A. con tre mezzi.

Il Ministero non svolge difese.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente censura la pronuncia per il mancato riconoscimento del rifugio, sostenendo di avere fornito dettagli suscettibili di verifica, che vige in materia il principio dell’onere della prova attenuato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Come ritenuto tra le ultime nella pronuncia 29/1/2019, n. 2458, questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

E la recentissima 15794/2019 ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare in modo preciso, completo e circostanziato i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, quindi, a pervenire alla dimostrazione dei fatti medesimi, trovando deroga il principio dell’onere della prova, a fronte di una esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi attendibili, indicandone le ragioni.

Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, non ricorre la fattispecie di cui all’art. 3, comma 5, lett. c) cit. – quella per cui “le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone” -, sicchè rettamente il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l’accoglimento della domanda proposta.

Il ricorrente, a fronte della ritenuta non credibilità, si è limitato del tutto genericamente a contrapporre di avere precisato luoghi, fatti, date e a ribadire la veridicità della propria narrazione, con ciò inammissibilmente contrapponendo la propria ricostruzione a quella motivatamente valutata dal Tribunale.

Col secondo mezzo, la parte si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando l’esame “approssimativo” delle condizioni del Paese di origine, mentre le zone di (OMISSIS) e (OMISSIS) non sono sicuramente idonee ad assicurare i diritti umani.

La sentenza è immune da censure avendo anche riguardo alla decisione assunta con riferimento alla protezione sussidiaria e, in particolare, al fatto costitutivo della medesima, consistente nel “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale ha infatti fondato la propria pronuncia sul riscontro di dati informativi che escludono, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; e del resto, il ricorrente nemmeno indica quali siano le informazioni aggiornate relative al Paese di provenienza che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso sotto il profilo che qui interessa.

Col terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n.. 286 del 1998, art. 5, comma 6; sostiene che il ricorrente rischierebbe al rientro di essere quantomeno ingiustamente perseguitato e che devono essere valutate anche le sue condizioni di salute.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non aveva allegato alcun fattore di soggettiva vulnerabilità: per quel che concerne lo stato di salute, il giudice di prime cure ha rilevato come la documentazione medica prodotta non descrivesse un quadro di salute precario ed ha escluso che per le sua patologie non potesse ricevere cure nel paese di origine; ha escluso che l’attività di formazione e lavoro svolta durante il periodo di accoglienza fosse sintomo di effettiva integrazione, e ha ritenuto le carenze di allegazione ai fini della valutazione comparativa dello straniero.

A fronte di tutto questo, il ricorrente si limita del tutto genericamente ad opporre la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di detto permesso, da cui l’intrinseca inammissibilità del motivo, anche ad ammettere la non applicabilità ratione temporis del D.L. n. 113 del 2018 (così la pronuncia 4890/2019), che ha abolito il permesso umanitario sostituendolo col permesso per casi speciali tipizzati.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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