Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 23/04/2018, dep. 30/01/2019), n.2655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17387/2013 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore rag.

P.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Caruso, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avv. Franco Di Lorenzo in Roma, Via

Germanico n. 12;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante sig. F.C.A.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Magrini, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Narcisi in Roma, Via

Flaminia n. 167;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Udine n. cron. 2880/13/Ab,

pubblicato il 10 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Udine ha accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, ammettendo l’opponente al passivo fallimentare per l’importo di Euro 901.947,83, oltre accessori, con prelazione ipotecaria, di Euro 37.772,88 in chirografo e di Euro 4.304,58 con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c., per rimborso di mutuo erogato in favore della società 2 Emme Marine s.r.l. assistito da garanzia ipotecaria concessa dalla società fallita su immobile di sua proprietà.

Il Tribunale, ritenuta ammissibile la domanda della banca quale richiesta di accertamento del diritto di un terzo su beni in possesso del fallito, ai sensi della L. Fall., art. 52, ha escluso la fondatezza dell’eccezione, sollevata dalla curatela, di annullabilità della concessione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2475 ter c.c., in quanto rilasciata dall’amministratore unico della società fallita, sig. B.M., in conflitto di interesse in quanto amministratore unico anche della società debitrice garantita 2 Emme Marine s.r.l..

Ha infatti ritenuto che, trattandosi di atto compiuto da un amministratore unico, erano applicabili le regole generali in tema di rappresentanza previste dagli artt. 1394 e 1395 c.c.. Ha quindi escluso l’annullabilità dell’atto in quanto non solo il sig. B. era stato espressamente autorizzato a concedere l’ipoteca con delibera assembleare dalla (OMISSIS) s.r.l., della quale era l’unico socio, “ma nella deliberazione erano stati puntualmente delineati gli elementi negoziali atti ad assicurare la tutela del rappresentato, in quanto erano state spiegate le ragioni della concessione dell’ipoteca a favore del terzo, che attenevano alla possibilità di consentire a quest’ultima società di cui la (OMISSIS) era socia di minoranza di ristrutturare il debito in essere con la Banca e quindi erano finalizzate a mantenere il valore della partecipazione, consentendo alla 2 Emme Marine di riequilibrare i propri oneri finanziari”.

D’altro canto – ha proseguito il Tribunale – “appare difficilmente configurabile anche la stessa possibilità di un conflitto di interesse in tale situazione ove il socio unico e amministratore della (OMISSIS) (…) aveva deciso di concedere ipoteca sui beni anche suoi personali (dato che la garanzia andava a colpire non solo la quota di pertinenza della (OMISSIS), ma anche la quota di sua stretta pertinenza) a favore di un’altra società di cui l'(OMISSIS) era socia al 40% e che vedeva come socio di maggioranza lo stesso B.M. con la quota del 60% al fine di ottenere una ristrutturazione del debito di quest’ultima compagine, che avrebbe consentito in caso di esito positivo di mantenere il valore della quota, altrimenti destinato a vanificarsi…”.

Nè era stata violata, secondo il Tribunale, la disciplina di cui all’art. 2478 c.c., comma 3, in tema di opponibilità ai creditori dei contratti conclusi dalle società unipersonali, “dato che in questo caso il socio non potrà far valere i diritti che gli derivino da tali contratti o operazioni, anche se l’inosservanza degli obblighi informativi non incide sull’efficacia e validità dell’atto, che rimane opponibile nei confronti dei terzi diversi dai creditori della società”.

Nè, infine, ad avviso del Tribunale, poteva essere accolta l’eccezione di invalidità, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., comma 3, della delibera assembleare autorizzativa di cui si è detto, essendo decorso il termine di decadenza triennale dalla trascrizione nel libro dei soci.

Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La banca intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha presentato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando difetto assoluto di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme di diritto, viene censurata la statuizione di insussistenza di un conflitto di interessi in concreto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione del Tribunale – chiaramente desumibile dalla motivazione, che dunque non è affatto mancante consiste nel rilievo che il conflitto d’interesse non sussisteva perchè il socio unico della società fallita, sig. B., aveva anch’egli concesso ipoteca sulla sua quota del medesimo immobile, di cui era comproprietario con la società, e perchè era necessario preservare il valore della partecipazione nella 2 Emme Marine s.r.l., pari al 40% per la (OMISSIS) e al 60% per B..

Questa seconda affermazione sarebbe di per sè sufficiente a giustificare l’accertamento della esclusione di un conflitto d’interesse in concreto: esisteva, cioè, un interesse della società garante parallelo e non contrastante con quello dell’amministratore (sulla rilevanza di un siffatto interesse al fine di escludere il conflitto cfr. in particolare, fra le altre, Cass. 8572/1998), l’interesse alla conservazione del valore della partecipazione. Sennonchè tale affermazione è censurata dal ricorrente con il rilievo che invece era pacifico che la partecipazione di (OMISSIS) s.r.l. in 2 Emme Marine s.r.l. era del 4 – e non 40 -%: il che configura la denuncia di una svista del Tribunale, dunque un errore revocatorio, non un vizio di motivazione.

Può aggiungersi, per completezza, che neppure potrebbe trovare accoglimento l’ulteriore critica mossa dal ricorrente alla statuizione in esame, critica consistente nella irrilevanza della circostanza, sottolineata invece dal Tribunale, che anche lo stesso B. aveva concesso l’ipoteca. Vero è, infatti, che con essa il Tribunale ha inteso sottolineare il carattere parallelo dell’interesse dell’amministratore rispetto all’interesse della società.

2. Confermata l’insussistenza di un conflitto d’interesse dell’amministratore, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono invece la sussistenza di un tale conflitto, e cioè il secondo, con il quale si sostiene la inidoneità dell’autorizzazione dell’assemblea a elidere il conflitto, nonchè il terzo e il quinto, attinenti alla invalidità della delibera assembleare autorizzativa.

3. Il quarto motivo attiene invece alla opponibilità della concessione dell’ipoteca ai creditori ai sensi dell’art. 2478 c.c..

Nel ricorso si chiarisce che su tale aspetto la curatela non aveva sollevato questioni nel giudizio di merito, essendo evidente che (‘opponibilità sussisteva in quanto il contratto di mutuo, contenente la concessione di ipoteca, era stato stipulato per atto pubblico e dunque munito di data certa. Il ricorrente pone, però, la questione in via eventuale, ossia per il caso che si ritenga che il Tribunale abbia inteso affermare che l’opponibilità dell’atto impediva la sua invalidazione per conflitto di interessi.

3.1. Chiarito quanto sopra, va esclusa l’ammissibilità del motivo, dato che la ratio decidendi del decreto impugnato non è come si è visto – quella ipotizzata dal ricorrente.

4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 A), agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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