Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/02/2021), n.2655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
M.L., rappr. e dif. dall’avv. Gabriele Perdomi e dall’avv.
Concetta Maria Rita Trovato, elettivamente domiciliata presso lo
studio della seconda, in Roma, via della Balduina n. 7, come da
procura in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore pro tempore,
rappr. e dif. dall’avv. Luca Bertozzi e dall’avv. Marco Visconti,
elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via Franco Michelini
Tocci n. 50, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Bologna 17.1.2017, n. 127/2017,
in R.G. 8700/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 gennaio 2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione, anche in punto di definizione delle spese del giudizio;
va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021